Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014 (vai al sommario)
LEGGE 14 aprile 2014, n. 63
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.
 
Art. 2
Istituzione del Comitato nazionale

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1, e'
istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attivita' formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura, l'arte, l'opera e l'attualita' di Alberto Burri.
 
Art. 3
Sede e composizione del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Citta' di Castello, in provincia di Perugia.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonche' da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Citta' di Castello e Fondazione.
3. Al comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, anche in relazione ai programmi di attivita' di volta in volta individuati.
 
Art. 4
Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;
b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), eventualmente proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi privati;
d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;
e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.
2. Ai membri del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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