Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2014 |
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi»; Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente»; Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»; Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»; Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 2, commi 7 e 8; Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa; Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con nota n. 4353-6.2 del 10 ottobre 2012, trasmessa dal Segretario generale dell'ente con nota n. 4395-13.3 del 15 ottobre 2012, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5 dello stesso art. 2; Vista la nota dei vice Presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 21 gennaio 2013, n. 251-19.1 con la quale si comunica che l'Assemblea del predetto Consiglio ha deliberato un ordine del giorno di soppressione, nell'ambito della dotazione organica, di un posto di dirigente di prima fascia; Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro n. 4884-6.2 del 12 novembre 2013, con la quale conferma la volonta' espressa dall'Assemblea dell'ente in merito alla soppressione di un posto di dirigente di prima fascia, compensativa della minore riduzione di posti dirigenziali di seconda fascia; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»; Preso atto che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non ha ancora ottemperato alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione anch'essa non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalita' previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale strumento di provvedimento da adottare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, b) riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza; Vista la determina del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro n. 121 del 21 dicembre 2010, con la quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'ente in attuazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Ritenuto di provvedere, in questa sede, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011; Valutato che in applicazione delle disposizioni di cui al citato all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la dotazione organica del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risulta essere cosi' composta: n. 2 dirigenti di prima fascia, n. 6 dirigenti di seconda fascia e n. 69 unita' delle Aree A, B e C, comportanti, quest'ultime, un costo complessivo pari ad euro 2.724.652; Vista la proposta formulata dall'Agenzia industrie difesa con nota n. AID/AGE/1409/02 del 5 aprile 2013, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5 dello stesso art. 2, dando attuazione, nel contempo, anche alle previsioni di riduzione della dotazione organica dell'ente previste dall'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa e gli atti conseguenti; Visto l'originario art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito ai sensi del combinato disposto della lettera b) del comma 1, dell'art. 2118 e dell'art. 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui e' stata istituita l'Agenzia industre difesa con lo scopo di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare degli articoli da 131 a 143; Considerato che con i decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001 sono stati assegnati all'Agenzia industrie difesa le seguenti unita' produttive industriali: Stabilimento militare «Ripristini e recuperi del munizionamento» di Noceto; Stabilimento militare «Munizionamento terrestre» di Baiano di Spoleto; Stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri; Stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata; Stabilimento «Chimico farmaceutico» di Firenze; Stabilimento «Produzione cordami» di Castellammare di Stabia; Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta; Arsenale militare di Messina; Arsenale militare di La Maddalena, per il quale l'affidamento e' stato revocato con decreto ministeriale 25 settembre 2007; Visti i decreti ministeriali del 10 ottobre 2002 e 29 luglio 2004, con i quali sono state definite le dotazioni organiche del personale delle unita' produttive industriali sopra indicate pari a complessive 1.435 unita', con eccezione dello Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta che il decreto ministeriale 23 giugno 2005 individua in complessive 120 unita' ma tuttora in attesa di transitare nel ruolo del personale dell'Agenzia industrie difesa, per una dotazione organica di personale non dirigenziale pari a 1.435 unita' la cui articolazione all'interno delle aree e' attestata dall'ente; Considerato, inoltre, che per la componente dirigenziale, l'Agenzia industrie difesa, dalla sua istituzione, si e' avvalsa, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione, art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, ora art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di personale della carriera militare in posizione di comando, per un fabbisogno definito dall'ente in numero di 36 posti di funzione di livello dirigenziale non generale; Considerata condivisibile la proposta dell'Agenzia industrie difesa per la parte relativa alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dai sopra menzionati articoli dei decreti-legge n. 112 del 2008, n. 194 del 2009 e n. 138 del 2011; Considerato che in applicazione, da ultimo, delle disposizioni di cui al citato all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la dotazione organica del personale dell'Agenzia industrie difesa risulta essere cosi' composta: n. 25 dirigenti di seconda fascia e n. 1.046 unita' delle Aree prima, seconda e terza, comportanti, quest'ultime, un costo complessivo pari ad euro 31.325.971; Considerato che le riduzioni possono essere effettuate, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle dotazioni organiche di altra amministrazione; Considerato che, con la citata nota n. 4353-6.2 del 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richiede, espressamente e per garantire la produttivita' interna dell'ente presieduto, una compensazione con altre pubbliche amministrazioni in modo da consentire una minore riduzione della propria dotazione organica; Considerato che dall'attuazione delle previsioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, l'Agenzia industrie difesa consegue una maggiore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, quantificata economicamente in euro 241.291; Ritenuto di accogliere, quindi, quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e conseguentemente di non ridurre l'organico di funzione dirigenziale di livello non generale di una unita' poiche' l'amministrazione ha richiesto, espressamente, di compensarlo con la riduzione di un posto di livello dirigenziale generale e di non ridurre il costo relativo ai contingenti di organico del personale non dirigenziale per euro 238.417 a valere sui maggiori risparmi conseguiti dall'Agenzia industrie difesa; Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale; Considerato che le misure di riduzione previste dalla disposizione sopra richiamata, riferite alle due amministrazioni di cui al presente decreto, devono determinare i seguenti obiettivi: riduzione di n. 6 unita' di posti di funzione dirigenziale di livello non generale; riduzione di euro 3.405.062 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale; Considerato che le riduzioni operate ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, riferite alle due amministrazioni di cui al presente decreto, hanno determinato i seguenti risultati; riduzione di n. 1 posto di livello dirigenziale generale e di n. 6 posti di funzione dirigenziale di livello non generale; riduzione di euro 3.406.940 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale, tenendo conto della compensazione economica effettuata; Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Agenzia industrie difesa, considerato che le complessive misure di riduzione effettivamente operate sono coerenti con la normativa sopra citata; Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica del 19 dicembre 2013, n. 58989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale delle aree A, B e C, ripartito per livelli economici, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in attesa della definizione del trasferimento del personale dello Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e del personale delle aree prima, seconda e terza dell'Agenzia industrie difesa (AID), sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. La predetta tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 3. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Agenzia industrie difesa, adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10 e tenuto conto dell'art. 2, commi 7 e 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 4. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate dal presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, l'Agenzia industrie difesa, secondo il proprio ordinamento, ripartira', nell'ambito delle strutture, centrali e periferiche in cui si articola, i contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali e quello delle aree prima, seconda e terza come sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive. 6. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 5 sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 927
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| Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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