Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2014 (vai al sommario) |
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LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 |
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».
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Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 aprile 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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