Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 aprile 2014 |
Riconoscimento, della Societa' Italcertifer S.p.A., quale organismo di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, in Firenze. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto ferroviario
Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007; Visto il decreto 21 dicembre 2012 Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Considerato che gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cosi' come stabilito al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della Direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Considerato che l'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012 ha previsto che gli Organismi Notificati secondo la Direttiva 2008/57/EC, con notifica in corso di validita' al momento della pubblicazione del decreto, su specifica istanza da essi formulata entro un mese dalla pubblicazione del decreto, siano riconosciuti quali Organismi di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci; Vista l'istanza presentata dalla Societa' Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale; Vista l'avvenuta pubblicazione in data 8 maggio 2013 sul sito ERADIS dell'Agenzia Ferroviaria Europea del riconoscimento della Societa' Italcertifer S.p.A. quale Organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione di carri merci; Considerato che l'art. 10 del D.M. 21 dicembre 2012 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario espleti apposita istruttoria ai fini della conferma del riconoscimento in occasione della prima attivita' di vigilanza quale Organismo Notificato; Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato II del Regolamento 445/2011; Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte da parte dello specifico Gruppo di lavoro nominato dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
Decreta
Art. 1
1. La Societa' Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012, quale Organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 e del D.M. 21 dicembre 2012.
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| Art. 2
1. Le attivita' di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato Regolamento UE n. 445/2011 e dal D.M. 21 dicembre 2012. 2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni. 3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.
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| Art. 3
1. Il riconoscimento ha validita' fino alla data di scadenza pubblicata sul sito ERADIS dell'ERA (20 marzo 2018) ed e' rinnovato a richiesta dell'Organismo secondo le modalita' indicate all'art. 6 del D.M. 21 dicembre 2012. Roma, 1° aprile 2014
Il direttore generale: Parente
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