Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 marzo 2014 |
Autorizzazione della societa' Istituto Iset S.r.l., in Moglia, ad esercitare l'attivita' di certificazione relativa alla valutazione della conformita' per la garanzia qualita' totale. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
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IL DIRETTORE GENERALE delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchina che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); Vista l'istanza della societa' Istituto ISET S.R.1., con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) del 31 gennaio 2014, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste dal modulo H allegato X (Garanzia qualita' totale). Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 19 dicembre 2013, pervenuta in data 13 gennaio 2014, prot. n. 4129, che ha rilasciato alla societa' Istituto ISET S.R.1, l'accreditamento per talune macchine comprese nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE (macchine) relativamente al Modulo II (Allegato X); Fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale 7 novembre 2013 con il quale si e' autorizzato l'Organismo per gli stessi prodotti oggetto dell'istanza relativamente al Modulo 13 (Allegato IX); Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' Istituto ISET S.R.1 con sede legale in via Donatori di Sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), e' autorizzata ad esercitare l'attivita' di' certificazione relativa alla valutazione della conformita' per la Garanzia qualita' totale, modulo H di cui allegato X, per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE: 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 13, Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 16. Ponti elevatori per veicoli. 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 22. strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS); 23. strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). Moduli di valutazione della conformta': B (allegato IX) (gia' coperto da accreditamento in corso di validita') - H (allegato X).
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| Art. 2
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.
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| Art. 3
1. La presente autorizzazione, ha validita' fino al 27 giugno 2017, data di scadenza dell'accreditamento ed e' notificata alla Commissione europea. 2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
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| Art. 4
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione. 2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attivita' produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalita' di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
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| Art. 5
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 28 marzo 2014
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Onelli
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