Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2014 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 1 aprile 2014
Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno. (Delibera n. 682/2014).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 1° aprile 2014, composto come da verbale in pari data;
Udite le relatrici Consigliere Barbara DE DONNO e Giuliana PASSERO;
Vista la delibera del 27 novembre 2007, con la quale e' stato istituito il Comitato per le pari opportunita' in magistratura tributaria;
Vista la delibera del 22 gennaio 2008, con la quale e' stata approvata la modifica del regolamento interno del Consiglio con l'inserimento dell'art. 7-bis (Comitato per le pari opportunita' in magistratura tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 14 febbraio 2008;
Rilevato che con delibera del 18 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160 del 10 luglio 2013, a modifica dell'art. 7-bis del citato regolamento interno, e' stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita';
Ritenuto che per quanto riguarda le modalita' di costituzione del Comitato unico di garanzia, i criteri di composizione e la durata del mandato dei componenti dello stesso come deliberati nella seduta del 18 giugno 2013, l'attuale formulazione dell'art. 7-bis del Regolamento interno del CPGT non e' pienamente coerente con quanto previsto - in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE - dall'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

Delibera
di sostituire il testo vigente dell'art. 7-bis del Regolamento interno del CPGT con il seguente:
«Art. 7-bis (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria). - 1. E' istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" nella magistratura tributaria.
2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (cosi' come introdotto dall'art. 21 della L. n. 183/2010) e in particolare ha il compito di promuovere ogni utile azione, verifica e controllo, affinche' sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie.
3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria procede alla nomina dei componenti del Comitato non oltre un mese dal suo insediamento.
4. Il Comitato si intende costituito e puo' operare ove sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti con diritto di voto.
5. Il Comitato e' composto da: a) quattro componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica tra i quali e' designato il Presidente del Comitato; b) quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentativita' (individuata, in funzione dei soli giudici tributari iscritti, con il metodo D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto, senza diritto voto, designato dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato e' composto anche da altrettanti componenti supplenti dei componenti indicati sub a) e b) nominati con le stesse modalita'. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
Si auspica, ove possibile, che i componenti del Comitato provengano dalle diverse aree geografiche.
Nel Comitato e' assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
I componenti del Comitato devono essere dotati di adeguati requisiti di professionalita', esperienza, attitudine.
6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente ha durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei componenti. L'esperto rimane in carica anche successivamente alla fine della consiliatura in cui e' stato per la prima volta nominato, finche' la Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri non provvede alla nuova nomina.
7. Il Comitato si riunisce presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti, da trasmettersi al Presidente, che indichi la data e l'ora della seduta, nonche' l'ordine del giorno.
8. Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento dello stesso in conformita' con la Direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".
9. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
10. Il Comitato redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, che costituisce parte integrante della relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della giustizia tributaria.
11. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria mettera' a disposizione le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle sedute del Comitato.
12. E' istituito un apposito capitolo di bilancio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in cui sono appostate le somme necessarie per il funzionamento del Comitato.
13. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
14. Con l'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria cessano, nell'eventualita' che siano in atto, le funzioni del precedente Comitato.
15. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 1° aprile 2014

Il Presidente: Cavallaro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone