Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 marzo 2014
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 13 marzo 2014, n. 26, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 13 gennaio 2014, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Casamicciola Terme in data 11 febbraio 2014, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 30 gennaio 2014, n. 13, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 5 novembre 2013, n. 128, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 13 novembre 2013, n. 136, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota di sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 21979 del 17 marzo 2014;
Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;
Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Divieto

Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.
 
Art. 2

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.
 
Art. 3

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto comune;
m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del dipartimento provinciale dell'ARPAC;
n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera.
 
Art. 4

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
 
Art. 5

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 
Art. 6

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 27 marzo 2014

Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1596
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone