Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 febbraio 2014 |
Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" che ha introdotto nuove disposizioni in materia di conducenti e patenti di guida, in particolare ha previsto nuove categorie di patente ed ha modificato taluni requisiti psicofisici minimi necessari per il conseguimento e la conferma di validita' della patente; Visti gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che individuano, rispettivamente, le macchine agricole e le macchine operatrici; Visto, in particolare, l'art. 124 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 che, al comma 2, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tipi e le caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ad eccezione di quelle eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali delle categorie A1 e B; Considerato che il successivo comma 3 del richiamato art. 124 prevede che, nel medesimo decreto, devono essere stabiliti i tipi e le caratteristiche di macchine agricole e macchine operatrici che possono essere condotte da minorati e mutilati fisici, laddove non vi sia necessita' di apportare adattamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione del codice della strada" ed in particolare gli articoli 326 e 327 che, per particolari categorie di minorati o mutilati, prevedono la possibilita' di guida vicariata mediante l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2005 con cui, in vigenza della precedente normativa in materia di patente di guida, erano state previste specifiche disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine operatrici da parte di conducenti minorati e mutilati; Tenuto conto della necessita' di prevedere nuove disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine operatrici da parte di soggetti titolari di patente speciale;
Decreta:
Art. 1 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici con adattamenti del veicolo ovvero con necessita' di utilizzo di protesi o di ortesi
1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della patente della categoria B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accertamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida. 2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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| Art. 2 Guida delle macchine agricole da parte di soggetti minorati o mutilati, senza obbligo di adattamento del veicolo
1. Le macchine agricole, indicate all'art. 124, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere guidate dai titolari della patente della categoria A1 speciale, purche' affetti dalle sole minorazioni dell'udito a norma dell'art. 326 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1356
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