IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e in particolare l'articolo 18 relativo alla rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da essi derivati; Visto l'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che «sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante»; Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio «per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi»; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72; Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009 recante: «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003 n. 200)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.; Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2013, n. 85; Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale con la possibilita' di essere sottoposti a maltrattamenti; Considerato che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari tutti i dati relativi all'anagrafe degli equidi, al fine di assicurare una piu' adeguata ed efficace attivita' di epidemiosorveglianza, di tutela della sanita' e del benessere degli equidi nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica e di sicurezza alimentare; Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, la disciplina organica dell'anagrafe degli equidi; Ritenuto, per quanto sopra e nelle more della conclusione del predetto iter legislativo, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013 di ulteriori 12 mesi;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 1° marzo 2013 e' prorogato di ulteriori 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 19 marzo 2014
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte di conti il 27 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 760
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