Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2014 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 25 marzo 2014
Regolamento in materia di pubblicita' e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca d'Italia.


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" ai sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, commi 35 e 36, della citata legge n. 190/2012, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attivita' delle pubbliche amministrazioni;
Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 33/2013 ai sensi del quale le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai sensi del quale la Banca d'Italia e' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;
Visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza;
Visto l'art. 1, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Ritenuto di individuare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilita' in materia di trasparenza nonche' i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione nel sito internet dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Istituto;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Banca, la Banca d'Italia;
b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it;
c) per pubblicazione, la pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
d) per Responsabile, il Responsabile per la trasparenza;
e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unita' organizzative equiparate.
 
Art. 2
Oggetto

Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici.
Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilita' in materia di trasparenza nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso civico.
 
Art. 3
Principio di trasparenza

La Banca ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza allo scopo di render conto del proprio operato attraverso un'efficace comunicazione nei confronti dei destinatari della propria azione amministrativa e del pubblico.
I dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca sono resi accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.
 
Art. 4
Qualita' dei dati, decorrenza
e durata della pubblicazione

Nel sito istituzionale e' presente una sezione, accessibile dalla home page, nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dal presente regolamento.
I dati, i documenti e le informazioni di cui al presente regolamento sono aggiornati e pubblicati tempestivamente. Le informazioni per le quali e' previsto un termine di aggiornamento annuale sono pubblicate entro il mese di febbraio. I dati restano disponibili per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvo diverso termine di legge.
 
Art. 5
Atti di carattere normativo
e amministrativo generale

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul proprio sito istituzionale, le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Sono altresi' pubblicati i regolamenti, i provvedimenti e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Banca.
 
Art. 6
Organi della Banca

La Banca pubblica, con riferimento ai componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, gli estremi dell'atto di nomina, il curriculum vitae e i compensi annui lordi.
E' reso pubblico il codice etico per i membri del Direttorio.
 
Art. 7
Organizzazione

La Banca pubblica l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze, dei nomi dei dirigenti responsabili, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cui rivolgersi per le richieste inerenti i compiti istituzionali. Per ciascuna struttura e' anche indicato, con cadenza annuale, il numero delle risorse umane a disposizione.
Con riferimento ai capi delle strutture sono pubblicati la data di assunzione dell'incarico e il curriculum vitae.
 
Art. 8
Personale

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla consistenza totale della compagine del personale, nonche' le retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture.
Sono inoltre pubblicati, con la stessa periodicita', il tasso annuo medio di assenza complessivo e l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai dipendenti e oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica a norma di legge, con indicazione della durata e del compenso.
E' reso pubblico il codice etico per il personale della Banca contenente i principi generali cui i dipendenti dell'Istituto si attengono nello svolgimento delle funzioni.
La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le graduatorie finali di ciascun concorso e le informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.
 
Art. 9
Incarichi di consulenza
e collaborazione professionale

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Banca sono pubblicati gli estremi del provvedimento di conferimento, l'attivita' oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attivita', i compensi previsti ed erogati.
 
Art. 10
Procedimenti amministrativi

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attivita' amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attivita'.
Nei Regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono indicati, per ciascun procedimento, l'oggetto, l'unita' organizzativa responsabile, il termine di conclusione, la fonte normativa di riferimento.
 
Art. 11
Provvedimenti amministrativi e accordi

La Banca da' notizia dei principali provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca.
Sono altresi' pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
 
Art. 12
Attivita' di spesa

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di spesa, pubblica informazioni, documenti e dati in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro.
La Banca pubblica, con cadenza annuale, informazioni sui tempi medi di pagamento delle fatture relative a lavori, servizi e forniture.
 
Art. 13
Contributi

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i criteri e le modalita' in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico.
La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.
 
Art. 14
Patrimonio immobiliare

La Banca pubblica, con cadenza annuale, l'elenco degli stabili di proprieta' e quello degli immobili di terzi condotti in locazione o in comodato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con l'indicazione per le locazioni dei canoni corrisposti. Pubblica, altresi', l'elenco degli stabili concessi in locazione, con l'indicazione dei canoni percepiti.
 
Art. 15
Bilancio e partecipazioni in societa'

La Banca pubblica, entro il 31 maggio di ogni anno, la Relazione annuale contenente il bilancio dell'Istituto e, in allegato, quello delle societa' controllate; il bilancio contiene, altresi', dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, anche ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dello Statuto, con la stessa periodicita', una relazione sull'attivita' svolta e sulla gestione delle risorse.
Per le societa' controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.
 
Art. 16
Responsabile per la trasparenza

Il Capo del Dipartimento "Risorse umane e organizzazione" riveste il ruolo di Responsabile per la trasparenza. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attivita' delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento.
Nell'esercizio delle proprie attivita' il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture della Banca.
 
Art. 17
Accesso civico

Chiunque in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento puo' presentare istanza di accesso civico alla Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, che fornisce riscontro entro trenta giorni.
In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il richiedente puo' ricorrere al Responsabile per la trasparenza, in qualita' di titolare del potere sostitutivo, che provvede entro quindici giorni.
 
Art. 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: Rossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone