Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonche' l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) 'Comitati': il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antimafia' e il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura';
b) 'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
c) 'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;
d) 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
e) 'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attivita' estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) 'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2010, n. 303:
"6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'
articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284.".

Note alle premesse:

- Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
- Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2011, n. 10 vedi nella nota al titolo.
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in
materia di usura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1996, n. 58, S.O.
- La legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51.
- La legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6 .
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della L.
23 febbraio 1999, n. 44), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284 (Regolamento di attuazione della L. 22
dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n.
162).
- Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
"5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
2011, n. 139 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,
n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, a
norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n.
512) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2011,
n. 190.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2011, n. 10 si veda nella nota al titolo.
- Si trascrive il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162:
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del tesoro predispone un programma di riordino
delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette,
d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione
delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione
di cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di
partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto
necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle
societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali
partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla
riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il
programma di riordino alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro il
termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma e' approvato dal
Consiglio dei ministri e diviene esecutivo." .
- Si trascrive il testo dell'articolo 1 della citata
legge 23 febbraio 1999, n.44:
"Art. 1 - Ai soggetti danneggiati da attivita'
estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di
contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei
limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge." .
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della citata
legge 7 marzo 1996, n. 108:
"Art. 14 - 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione
dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento
favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per
delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento
contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al
tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del
comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel
corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della denuncia per il delitto di usura
ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura
in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono
stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 3 della citata
legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e'
attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo
quanto previsto dall'articolo 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo
e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
a carico del Fondo.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 19 della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 19. (Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche
al di fuori del personale della pubblica amministrazione,
tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di
contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di
solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e'
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in
esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I
membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
dell'interno su designazione degli organismi nazionali
associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro
dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita';
e) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i
compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura,
istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede
per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui
al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli
organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi'
tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con
le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche
presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei
soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6
dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e'
disposta con decreto del Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione
del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14
della suddetta legge n. 108 del 1996.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 13, comma 2,
della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). -
(Omissis).
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.".
- Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e
22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2011, n. 10 v. nota al titolo (Per la rubrica
della legge v. nota al titolo).
- Si trascrive il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n.
162):
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del tesoro predispone un programma di riordino
delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette,
d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione
delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione
di cessioni di attivita' e di rami di aziende, scambi di
partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto
necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle
societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali
partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla
riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il
programma di riordino alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere entro il
termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma e' approvato dal
Consiglio dei ministri e diviene esecutivo."
- Si trascrive il testo dell'articolo 1 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Per la rubrica della legge v. note
alle premesse):
"Art. 1 - Ai soggetti danneggiati da attivita'
estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di
contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei
limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge."
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Per la rubrica della legge v. note alle
premesse):
"Art. 14 - 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione
dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento
favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per
delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento
contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al
tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del
comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel
corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della denuncia per il delitto di usura
ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura
in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono
stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente."
 
Art. 2
Composizione e funzionamento dei Comitati

1. I Comitati - composti secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalita' stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antimafia e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validita' delle sedute del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura e' richiesta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.
4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.
5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parita' di voti, prevale il voto dei Commissari.
6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonche' ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.
8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.
9. All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarieta' in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravita' dei loro riflessi sull'economia. L'informazione puo' consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalita' delle leggi in materia e delle modalita' di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonche' in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attivita' relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.
10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'articolo 3 della legge 22
dicembre 1999, n. 512. (Per la rubrica della legge v. note
alle premesse):
"Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le vittime dei
reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e'
attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo
quanto previsto dall'articolo 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo
e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
a carico del Fondo."
- Si trascrive il testo dell'articolo 19 della legge 23
febbraio 1999, n. 44. (Per la rubrica della legge vedi note
alle premesse):
"Art. 19. (Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per
le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e'
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche
al di fuori del personale della pubblica amministrazione,
tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di
contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di
solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e'
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in
esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I
membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
dell'interno su designazione degli organismi nazionali
associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro
dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita';
e) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto
di voto
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i
compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura,
istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede
per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui
al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli
organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi'
tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con
le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche
presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei
soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6
dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e'
disposta con decreto del Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione
del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14
della suddetta legge n. 108 del 1996."
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettere a),
b), c) e d) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 v. note
all'art. 2, comma 1 (Per la rubrica della legge v. note
alle premesse).
- Si trascrive il testo dell'articolo 13, comma 2,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Per la rubrica della
legge v. note alle premesse):
"Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). -
Omissis
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta."
Omissis
- Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e
22 dicembre 1999, n. 512 v. note alle premesse.
 
Art. 3
Uffici di supporto ai Comitati

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati due uffici con i seguenti compiti:
a) assistenza tecnica e supporto ai Comitati;
b) gestione dei rapporti operativi con Consap;
c) verifica della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata.
 
Art. 4
Attribuzioni del Commissario

1. Per il raggiungimento delle finalita' del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti:
a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati;
b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa.
2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.
3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati.
Note all'art. 4:
- Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e
22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa

1. Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalita' e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si veda nella nota
al titolo.
 
Art. 6
Rapporto concessorio con Consap

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed e' rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'.
2. La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
a) l'erogazione dei benefici del Fondo, anche tramite apposite convenzioni con le banche, la stipula dei contratti di mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento, assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalita' del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei benefici del Fondo disposta dai Comitati di cui all'articolo 2 ovvero di risoluzione del contratto di mutuo in caso di morosita' pari o superiore alla meta' dell'importo mutuato, delle somme gia' erogate, nonche' l'esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sulla scorta degli elementi forniti dall'ufficio di cui all'articolo 3;
c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della proposta al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione dei benefici, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato nonche', sulla base degli elementi forniti dai Commissari, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 21, comma 2, ed alle spese per le attivita' di informazione di cui all'articolo 2;
e) la presentazione ai Commissari e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per il successivo inoltro, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attivita' svolta.
4. La concessione stabilisce altresi' le modalita' di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonche' i termini e le modalita' con le quali i Commissari e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d).
Note all'art. 6:
- Per la rubrica della legge 23 febbraio 1999, n. 44 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 7 marzo
1996, n. 108, si veda nelle note all'art.
- Si trascrive il testo dell'articolo 15, comma 2,
della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 15. (Corresponsione e destinazione
dell'elargizione).
(Omissis).
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve
essere preceduto dalla produzione, da parte
dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che
le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita'
economiche di tipo imprenditoriale. "
(Omissis).".
 
Art. 7
Accesso al Fondo in quota proporzionale

1. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi.
2. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande gia' esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio.
3. Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilita' del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio.
4. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.
 
Art. 8
Domanda di accesso al Fondo

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'articolo 4 della citata
legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 4. (Accesso al Fondo). - 1. Hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di
procedura penale, a cui favore e' stata emessa,
successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza
definitiva di condanna al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei
seguenti reati:
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme
previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
delle spese processuali.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello
stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio
civile, nelle forme previste dal codice di procedura
civile, per il risarcimento dei danni causati dalla
consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in
giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale
delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di
condanna di cui al presente articolo.
2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie annuali dello stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, o e' applicata in via definitiva una
misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere
esercitato da coloro che, alla data di presentazione della
domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, o ad un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura
di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si
riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo
stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
medesimo. ".
 
Art. 9
Istruttoria della domanda e termini del procedimento

1. La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e' pervenuta alla prefettura competente.
3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.
4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi' come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge stessa.
5. Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento.
6. La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 22
dicembre 1999, n. 512, si veda nella nota all'articolo 8.
- Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 1, della
citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo). - 1. La corresponsione delle somme richieste ai
sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del
Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della
sentenza di condanna e della legittimazione attiva
dell'istante;
b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
domanda, di un procedimento penale in corso o di una
sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale;
c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della
domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o
di un procedimento in corso per l'applicazione di una
misura di prevenzione;
c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione
della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza
di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei
confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di
cui al comma 1 dell'articolo 4 (12);
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione
della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la
morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata
nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della
consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4,
o di un procedimento in corso per l'applicazione di una
misura di prevenzione a termini della suddetta legge.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192 :
"Art. 4. (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.".
 
Art. 10
Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda, sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.
3. Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge 22
dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'articolo 8.
- Si trascrive il testo dell'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale:
"Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini
preliminari).
(Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;"
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 22 dicembre
1999, n. 512 si veda nelle note all'articolo 8.
 
Art. 11
Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;
c) qualora il Comitato di solidarieta' antimafia, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Note all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 2, della
citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo).
(Omissis).
2. Se necessario ai fini della completezza dei
documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo,
il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione
integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte
dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza
di condanna."
(Omissis).".
 
Art. 12
Deliberazione sulla domanda

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.
 
Art. 13
Comunicazione della decisione

1. La deliberazione di cui all'articolo 12 e' immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della citata
legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle nota
all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 14
Revoca e riforma

1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora, in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della citata
legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note
all'articolo 8.
 
Art. 15
Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme

1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'articolo 129 del codice di
procedura penale:
"Art. 129. (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.".
 
Art. 16
Sospensione della ripetizione delle somme

1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 129 del codice di
procedura penale si veda nella nota all'art. 15.
 
Art. 17
Termine di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e' presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive.
2. Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda e' di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.
Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5,
della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda).
(Omissis).
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalita'
suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".
- Per il testo dell'art. 14 della citata legge 7 marzo
1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 18
Presentazione della domanda

1. Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si e' verificato l'evento lesivo ovvero si e' consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande e' immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, unitamente alle generalita' del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.
3. La Prefettura competente costituisce l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 18:
- Si trascrivono i testi degli artt. 3, 6, 7 e 8 della
citata legge 23 febbraio 1999, n, 44:
"Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste
estorsive). - 1. L'elargizione e' concessa agli esercenti
un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti
commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste
estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per
ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero
in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a
beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attivita' esercitata.
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,
l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto
dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice
delegato al fallimento, a condizione che il medesimo
soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi
reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione
non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa
fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai
sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa
fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto
fallito e sono vincolate, quanto a destinazione,
esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta'
acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del
fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a
fini produttivi e di investimento.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate
alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per
circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono
riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano
emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per
il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il
pubblico ministero competente, che esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui
il pubblico ministero non esprima il parere nel termine
suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero
comunichi che all'espressione del parere osta il segreto
relativo alle indagini."
"Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni
di solidarieta'). - 1. L'elargizione, sussistendo le
condizioni di cui all'articolo 4, e' concessa anche agli
appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo
scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti
danneggiati da attivita' estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi
al fine di costringerli a recedere dall'associazione o
dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta
nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale
attivita';
b) subiscono quali esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, un danno,
sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita'
esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera
a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale
determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione
o all'organizzazione."
"Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti). - 1.
L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da
quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza
dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono
lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili
di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di
godimento.
2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni
stabilite per l'esercente l'attivita'.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si
tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello
derivante da lesioni personali."
"Art. 8. (Elargizione ai superstiti). - 1. Se, in
conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i
soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e'
concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a
condizione che la utilizzino in un'attivita' economica,
ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori
del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da
quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei
tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1,
nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e
c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu'
soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni
legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni
stabilite per la persona deceduta.".
- Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art.
2.
- Per il testo dell'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della
citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241 e per la rubrica della legge si veda
nelle note all'articolo 9.
 
Art. 19
Contenuto e documentazione della domanda di elargizione

1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dall'interessato, contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui e' conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorita' giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge;
e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalita' con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalita' estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario;
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da societa', rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita' e' piu' recente, e' riferita alla data di inizio dell'attivita';
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale e' stato cagionato per il raggiungimento delle finalita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) e' riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Note all'art. 19:
- Per il testo degli artt. 3 e 6 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44:
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1,
lettere b) e c) e comma 2 della citata legge 23 febbraio
1999, n, 44:
"Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) - 1.
L'elargizione e' concessa a condizione che:
(Omissis).
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso
o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e
successivamente, non risulti sottoposta a misura di
prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne'
risulti destinataria di provvedimenti che dispongono
divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10
e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del
1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
(Omissis).
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla
lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita'
giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste
estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno,
ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale.".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 1990, n. 250.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 2, della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art.
2.
- Per il testo dell'articolo 6 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 s veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo degli artt. 3, 6 e 7 della citata legge
23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
 
Art. 20
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo

1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall'interessato, contiene:
a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorita' giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalita' di riscossione ovvero dalla sua riferibilita' ad organizzazioni criminali;
e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa;
f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.
2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c) della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle
note all'art. 19.
 
Art. 21
Istruttoria della domanda

1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e puo' avvalersi della facolta' di richiedere all'autorita' giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.
2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessita' d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso e' posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed e' erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche' sull'entita' del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessita' dell'istruttoria, il termine e' prorogato di 30 giorni.
4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 febbraio 1999, n, 44:
"Art. 17. (Provvisionale). -
(Omissis).
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento
dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il
prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono
ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di
atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il
fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la
richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal
segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme
idonee ad assicurare la massima riservatezza."
(Omissis).".
- Si trascrive il testo dell'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie:
"Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici).
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei
consulenti tecnici (c.p.c.61).
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica;
2. industriale;
3. commerciale;
4. agricola;
5. bancaria;
6. assicurativa.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 17. (Provvisionale).
(Omissis).
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il
Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si e' verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone
comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda."
(Omissis).".
 
Art. 22
Accertamento sanitario

1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata e della diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Note all'art. 22:
- Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302,si
veda nelle note all'art. 19.
- Si trascrive il testo dell'articolo 193 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O.:
"Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere interforze
di prima istanza) - 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di
cui all' articolo 192, effettuano gli accertamenti
medico-legali in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti
pubblici e delle vittime del terrorismo, della
criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita'
istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in
tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui
alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo
IV, sezioni III e IV del presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva, volontari
e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o
caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'
articolo 1895 e all' articolo 1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia
invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
d) transito nell'impiego civile di cui all' articolo
930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate:
a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in
Milano e Taranto;
c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici,
di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di
presidente il direttore dell'ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o
lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o
di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o
civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con
funzioni di presidente, identificato con le modalita'
indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario
medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della
concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo
III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due
ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal
Comando generale, allorquando il relativo procedimento si
riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del
dovere e agli stessi militari.".
 
Art. 23
Deliberazione sulla domanda

1. Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine puo' avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Note all'art. 23:
- Si trascrive il testo dell'articolo 14, comma 2,
della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 14. (Concessione dell'elargizione).
(Omissis).
2. Entro sessanta giorni dalla data della
deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere,
con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato.".
 
Art. 24
Provvisionale

1. Il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Note all'art. 24:
- Si trascrive il testo dell'articolo 17 della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 17. (Provvisionale). - 1. Prima della definizione
del procedimento per la concessione dell'elargizione puo'
essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o
piu' soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per
cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le
modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il
Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si e' verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai
presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone
comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento
dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il
prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono
ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di
atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il
fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la
richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal
segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme
idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale e' collegato il danno
sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale e'
concessa, sentito il pubblico ministero competente, che
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della
provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico
ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero
nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle
indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
15, comma 3, e 16.".
 
Art. 25
Adozione del decreto

1. La concessione dell'elargizione e del mutuo e' adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne da' contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale e' adottata, con le stesse modalita', entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2. Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art.
21:
- Si trascrive il testo dell'articolo 16, comma 1,
della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 16. (Revoca dell'elargizione). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, la concessione dell'elargizione e' revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa
alla destinazione delle somme gia' corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma
1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al
decreto di concessione." .
- Per il testo dell'articolo 14, comma 9, della citata
legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 26
Sospensione e revoca

1. Le deliberazioni del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e' parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25.
Note all'art. 26:
- Si trascrive il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
 
Art. 27
Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo

1. L'elargizione e' concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed e' corrisposta in una o piu' soluzioni tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il mutuo e' concesso tenendo conto delle disponibilita' del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
3. Il mancato guadagno e' quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non puo' essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalita' estorsive con le quali e' stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non e' consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 7 della citata legge 23
febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 18.
- Si trascrive il testo degli artt. 9 e 11 della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 9. (Ammontare dell'elargizione). - 1.
L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione
del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero
ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000
milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative
ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un
triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo'
superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte
sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione
dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive."
"Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni
personali o di morte). - 1. Nel caso di morte o di danno
conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa
per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti
ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in
applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".
- Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302 si
veda nelle note all'art. 19, comma 1.
 
Art. 28
Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto e' vietata la pubblicazione. Non e' ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio e' dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformita' alla normativa vigente in materia.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonche' le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalita' tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento.
4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.
Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994,
n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 1994, n. 150.
- Si trascrive il testo dell'articolo 13 della citata
legge 23 febbraio 1999, n. 44:
"Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalita'
suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".
 
Art. 29
Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della
giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014 Interno, foglio n. 601
Note all'art. 29:
- Per la rubrica del decreto del Presidente della
Repubblica del 16 agosto 1999, n. 455, abrogato dal
presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
- Per la rubrica del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 maggio 2001, n. 284, abrogato dal
presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
 
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