Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2014 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DI STATO |
DECRETO 7 aprile 2014 |
Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, per mancato funzionamento a causa di incendio. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto, in data 3 aprile 2014, con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, a seguito del verificarsi di un incendio, ha disposto l'interdizione dell'accesso ai locali del Tribunale, per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2014, con la conseguente necessita' di dover prorogare i termini processuali eventualmente scadenti; Visto il decreto, in data 5 aprile 2014, con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha disposto l'ulteriore interdizione dell'accesso al Tribunale, per il periodo dal 7 al 12 aprile 2014, per le straordinarie esigenze collegate al ripristino dei locali colpiti dall'incendio, con la conseguente necessita' di una ulteriore proroga dei termini processuali eventualmente scadenti; Ritenuto di dover provvedere, in relazione alla eccezionalita' dell'evento, a determinare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ai fini della proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici; Sentito il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; Su proposta del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Decreta:
Art. 1
Il periodo di mancato funzionamento degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, a causa dell'incendio, e' determinato dal 3 al 12 aprile 2014.
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| Art. 2
I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, scadenti durante il periodo di cui al comma 1, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' altresi' pubblicato sui siti intranet e internet della Giustizia amministrativa.
Roma, 7 aprile 2014
Il Presidente: Giovannini
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