Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 marzo 2014 |
Disposizioni per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali ivi istituite. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483; Visto l'articolo 32, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, come modificato dall'articolo 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici consolari, entro il 23 aprile 2014, trasmettono alla cancelleria della Corte d'appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nella circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio di sezione elettorale, eta' non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro di residenza. 2. Ai fini del giudizio di idoneita' di cui al primo comma dell'articolo 32 sopracitato, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonche', ove possibile, brevi informazioni sulle capacita' tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento. 3. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare. 4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2014. 5. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali e' effettuata dal Presidente della Corte di appello di Roma entro il 10 maggio 2014 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente. 6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, e' trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
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| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2014
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro degli affari esteri Mogherini Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014 registrazione n. 959
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