Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 dicembre 2013
Risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilita' complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;
Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;
Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2013, registro n. 6, foglio n. 118, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST, nonche' le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie;
Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115 che, rispettivamente, prevedono che le «complessive disponibilita' del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e «sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonche' le modalita' di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi»;
Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2013 sono pari ad euro 63.148.104,00;
Ritenuto opportuno promuovere iniziative volte a creare meccanismi di supporto e incentivazione ai giovani ricercatori attraverso la realizzazione di un sistema capace di valorizzare l'eccellenza e l'autonomia dei talenti nazionali, anche in vista di una piu' efficace partecipazione ai bandi europei;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione disponibilita'

1. Le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g. 01 riferite al «Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica - FIRST» del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2013, pari ad € 63.148.104 sono cosi' ripartite:
a) Euro 9.472.215 per il finanziamento di interventi di cui all'art. 2, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 94.722,15 euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) Euro 5.000.000 per il finanziamento di interventi di cui all'art. 3, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 50.000 euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) Euro 48.675.889 per il finanziamento di interventi di cui all'art. 4, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 1.460.276,67 euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 2
Iniziative destinate a progetti internazionali

1. L'assegnazione di Euro 9.472.215 e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
a. Favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente.
b. Favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso piu' efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3
Iniziative destinate a Social Innovation

1. L'assegnazione di €uro 5.000.000 e' destinata a interventi riguardanti attivita' di Social Innovation attraverso l'attribuzione di premi a soluzioni di particolare rilievo innovativo presentate in risposta a specifiche «sfide» lanciate dal Ministero.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'intero territorio nazionale e prioritariamente i settori e le aree tecnologiche individuate dal Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea.
3. Attraverso gli interventi di cui al precedente comma 1 sono premiate soluzioni innovative connesse a fabbisogni concreti di cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni.
4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi sono definiti in specifici bandi del Ministero in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 115/2013 e in osservanza delle seguenti indicazioni:
a) I soggetti ammessi a presentare le domande dovranno prioritariamente essere, individualmente e congiuntamente, persone fisiche di eta' non superiore ai 30 anni, imprese industriali esistenti da non piu' di 6 anni dalla data di pubblicazione del bando, Universita', Enti Pubblici di Ricerca, Organismi di Ricerca;
b) Le domande dovranno essere presentate secondo modalita' telematiche attraverso piattaforme a tale scopo dedicate;
c) I criteri di valutazione e selezione delle domande dovranno riguardare prioritariamente la qualita' dei soggetti proponenti, la rilevanza innovativa della proposta, la capacita' dei risultati proposti di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 3.
5. I premi dovranno essere di entita' fissa e predeterminata nell'apposito avviso, secondo misure non superiori, unitariamente, ai 500.000 Euro.
 
Art. 4
Iniziative destinate a giovani ricercatori

1. L'assegnazione di € 48.675.889 e' destinata a specifici interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori presso le universita' e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche oggetto del Programma Horizon 2020.
2. Le aree tecnologiche interessate sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitivita' dei giovani ricercatori italiani rispetto ai bandi dell'ERC, e piu' in generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, anche attraverso l'utilizzo di modelli e di sistemi di valutazione piu' aderenti a quelli in uso presso l'ERC.
4. Possono accedere ai bandi giovani dottori di ricerca non inseriti stabilmente negli organici delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, con distanza temporale dal dottorato o specializzazione di area medica, se precedente, non superiore a 6 anni, presentando, esclusivamente per via telematica, progetti di ricerca originali, nei quali sia indicata l'istituzione pubblica ospitante («host institution»).
5. I criteri di valutazione, fissati con apposito bando, sono definiti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 della legge n. 240/2010. Lo stesso bando definisce le modalita' di valutazione ex-post, da affidare ad esperti scientifici di livello internazionale.
6. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione alla «host institution».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 dicembre 2013

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 688
 
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