Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 59
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2: comma 10, che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni per le quali sono stati adottati i provvedimenti di riduzione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo; comma 10-ter, secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di aver vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;
Visto l'articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui al citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, con il quale e' stata rideterminata in riduzione, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale, le amministrazioni che hanno provveduto a effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono adottare i propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' differito al 31 dicembre 2013;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ai sensi del quale il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che prevede che gli assetti organizzativi definiti con il predetto provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante istituzione del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale e quelle in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che nel mantenere al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante accentra le stesse presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera con riduzione di una unita' della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero;
Vista la proposta formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, con nota del 23 dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Dicastero ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali nella riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013;
Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni, che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con: a) i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della salute dalla normativa vigente; b) i criteri contenuti nell'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; c) la nuova dotazione organica, come rideterminata dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e modificata in attuazione dell'articolo 1, comma 233 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; d) l'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, secondo cui gli assetti organizzativi definiti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Organizzazione del Ministero della salute

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della salute di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero della salute, si articola in dodici Direzioni generali coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della programmazione sanitaria;
c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita';
f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;
g) Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari;
h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;
n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.
3. Le direzioni generali, che svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresi', secondo le rispettive competenze, ai compiti in materia di contenzioso e alle attivita' connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione di contratti, assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni e' assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le funzioni vicarie sono conferite a uno dei direttori generali. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, sono conferite a un dirigente di seconda fascia della propria direzione.
6. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro della salute, di seguito «Ministro», per l'emanazione di indirizzi e direttive. La conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. Elabora altresi' proposte per la realizzazione e pianificazione delle attivita' del Centro polifunzionale per la salute pubblica. La conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta del segretario generale o di almeno due direttori generali. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del Ministro. La conferenza, quando non sia presente il Ministro, e' presieduta dal Segretario generale.
7. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanita', il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche' il Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59) recitano:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche
sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui all'art. 47-ter.
2.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il testo degli articoli 15 e 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria) e' il seguente:
«Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche', possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3,
comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite
dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e'
eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata
puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui
il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione
conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
dipartimento universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo
sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
sul sito dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'art. 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.».
«Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il Governo,
con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale alle norme
contenute nel presente decreto ed alle norme del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta',
per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro
valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalita' di nomina dei vincitori;
g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle
graduatorie degli idonei.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati
secondo la normativa del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9, L. 20
maggio 1985, n. 207.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto il primo livello dirigenziale e' articolato in due
fasce economiche nelle quali e' inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale
corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;
b) il personale gia' ricompreso nella posizione
funzionale corrispondente al nono livello del ruolo
medesimo il quale mantiene il trattamento economico in
godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso
dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima e'
inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneita', nella
fascia economica superiore in relazione alla disponibilita'
di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei
giudizi di idoneita'. Il personale inquadrato nella
posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello
del ruolo sanitario e' collocato nel secondo livello
dirigenziale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la
posizione funzionale iniziale di ciascun profilo
professionale del personale laureato del ruolo sanitario di
cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni e integrazioni, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere
dalla stessa data non possono essere utilizzate le
graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti,
salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non
rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di
carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide,
si applica l'art. 9, comma 17 e seguenti della legge 20
maggio 1985, n. 207, cui non si possa in nessun caso far
fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda
sanitaria.
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui
all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo
restando il punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in
materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita'
svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori
delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente
nelle unita' di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e
sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando
o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi
previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5
giugno 1990, n. 135, le universita' provvedono
all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi
contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei
relativi posti.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle
unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di
sistemi personalizzati di attestazione del diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a
tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla
individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso
alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti
nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello
retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le
prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. I rapporti con il personale sanitario
per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati
con regolamento ministeriale in conformita', per la parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A
decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per
l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti
della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai
bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli
assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in
sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono
estese, nell'ambito della contrattazione, al personale
dipendente dal Ministero della sanita' attualmente
inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo,
medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e
psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in quanto applicabili.
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' trasferito
al Ministero della sanita'.
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario
nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con
quelle del presente decreto.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108, reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute».
- Il testo dell'art. 2, commi da 1 a 5, 10 e 10-ter del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 133, e' il seguente:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
per le amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
della procedura di soppressione e razionalizzazione delle
province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile
2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6
del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo
n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le
disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del
presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
(Omissis);
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(Omissis).;
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i
quali possono essere modificati anche i regolamenti di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
rispettivi ministri, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti
dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3,
commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli
stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A
decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-quinquies del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
«Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione
degli assetti organizzativi prevista dall'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le
Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalita' indicate
nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento
di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del
predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
personale dirigenziale di livello non generale e personale
non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto
tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
possono essere previste posizioni organizzative di livello
non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota
non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale
della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione
di tali posizioni e' disposta secondo criteri di
valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di
apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non
superiore al 50 per cento del trattamento economico
attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di
livello retributivo piu' basso, con esclusione della
retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto, e' determinata in misura non
superiore al 20 per cento della indennita' di posizione
attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i
compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre
voci del trattamento economico accessorio a carico del
fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente e'
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi
del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per
il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le agenzie, dell'art. 23-quater del
presente decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria
autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche
assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
personale dirigenziale e personale non dirigente non
superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al
comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche
agli uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto
disposto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 29
ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento
ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'art. 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non
abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma
entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
del presente decreto; sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di incarichi
ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le
segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici
tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale
corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione
dei posti di livello dirigenziale generale di cui al
presente comma concorre, per la quota di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla
riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei
corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
presente decreto conservano l'incarico dirigenziale
generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le procedure finalizzate alla
copertura dei posti di livello dirigenziale generale
avviate alla medesima data. Al fine di garantire la
continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione della
dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali
non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono
prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite
selezione per concorso pubblico, di personale di livello
non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in
base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in
deroga all'art. 10, con l'osservanza, in particolare, dei
seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni
dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle
strutture organizzative in uffici territoriali, si procede
comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
da chiudere sono individuati avendo riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno
di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti
in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in
stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le
direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono
accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a
livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le
competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello
dirigenziale generale non hanno mai competenza
infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello
dirigenziale non generale non hanno mai competenza
infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano
sede in comuni citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da
funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la direzione comunicazione istituzionale
della fiscalita' e' trasferita, con il relativo assetto
organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.
La direzione comunicazione istituzionale della fiscalita'
assume la denominazione di direzione comunicazione
istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a
tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il
Dipartimento delle finanze esercita le competenze in
materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano con le modalita' e con la
decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione
del Ministero adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10-ter,
del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della
Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica
decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto,
senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice
civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da
convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi
decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a
nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli
stessi con tre membri, di cui due dipendenti
dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con
funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si
applica l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni
societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo
anche conto della natura in house delle societa' di cui al
comma 7.».
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti) recitano:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.».
- Il comma 406 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2013), recita:
«Art. 1. - (Omissis).
406. Il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
prorogato al 28 febbraio 2013.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 gennaio 2013 reca: «Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135».
- Il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) reca:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).;
7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre
2013.».
- Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative) reca:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - (Omissis).;
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo
periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la
medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti
provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di
riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina
legislativa vigente concernente le strutture di primo
livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle
disposizioni generali di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che
abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine
per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art.
2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014.».
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, reca:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'art. 4.».
- L'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183) reca:
«Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,
e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita'
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento
e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai
Direttori generali delle Direzioni del predetto
Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione
sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre
rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore
estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le
Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di
componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto strategico
ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso
il sostegno di strategie nazionali di sanita' pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo
degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica
con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (ESFA)
e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate
anche le modalita' di funzionamento del Comitato.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 reca: «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione».
- I commi 82 e 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2013) recano:
«Art. 1. - (Omissis).;
82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la
competenza di autorita' statale del Ministero della salute
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono
farsi carico della regolazione finanziaria delle partite
debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.».
«84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi'
trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano le competenze in materia di assistenza
sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata
la citata lettera b) del primo comma dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44, reca: «Riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,
ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138, reca: «Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance a norma dell'art. 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
- Il comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014) reca:
«Art. 1. - (Omissis).;
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater
e 93 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei
processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di
cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in
materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera (USMAF), anche ai fini della
razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero
della salute mediante la progressiva unificazione delle
strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione
adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della
salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una
unita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106, si veda nelle note alle premesse.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Segretario generale

1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in particolare, quelle di seguito indicate: coordinamento delle attivita' delle direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali; coordinamento degli interventi delle direzioni generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con le direzioni generali delle attivita' di formazione del personale sanitario; raccordo con le direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilita' amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali.
2. Nelle relazioni europee e internazionali il segretario generale svolge le funzioni di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer ove in possesso, rispettivamente, della professionalita' medica o medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in possesso della corrispondente professionalita'.
3. Il segretario generale si avvale di un segretariato generale che costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 2:
- Il comma 3 dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, reca:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).;
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.».
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, reca:
«Art. 6 (Il Segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
- Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' - Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi
dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998). - 1. Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».
- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni «Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato», reca:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
 
Art. 3
Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN).
2. La Direzione svolge altresi' attivita' di supporto alle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM, istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro».
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 1 del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
reca:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;.».
- L'art. 9 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, reca:
«Art. 9. - 1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed
il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di
cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro,
della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008,
recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della
salute 1° luglio 2004, recante disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla normativa
vigente.
2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato
scientifico permanente sono nominati con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza
del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono
essere riconfermati. Il Direttore generale della
prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e
ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di
durata del CCM.
4. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla
sanita' con funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanita', nominati
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita';
h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita'.
5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare a
partecipare alle riunioni del Comitato strategico i
direttori generali di volta in volta competenti per la
materia trattata.
6. Il Ministro della salute puo' invitare degli esperti
a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun
argomento all'ordine del giorno.
7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorita' di intervento;
b) adotta il programma annuale di attivita' del CCM,
unitamente al piano finanziario, da sottoporre
all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;
c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal CCM
nell'anno precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione delle
informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di
formazione.
8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e' cosi'
composto:
a) il direttore della Direzione generale della
prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;
b) tre esperti designati dal Ministero della salute;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere
di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con
decreto del Ministro della salute, su proposta del
direttore operativo del CCM.
10. Il Comitato scientifico permanente svolge le
seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma
annuale di attivita' del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore
operativo del CCM di attuazione del programma annuale di
attivita', salvo che non sia costituito apposito
sottocomitato scientifico di progetto.
11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni,
per le materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di
attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del
programma annuale di attivita';
c) predispone la relazione sull'attivita' svolta dal
CCM nell'anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali
competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi
modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti
uffici ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per
specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta
delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza
sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con
organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza
ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e
ricerca su indicazione del Comitato strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento e
formazione del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni
epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei
documenti e delle iniziative.
12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate,
il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale
di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita
convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».
 
Art. 4
Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria svolge le seguenti funzioni: definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN ) e costi standard in sanita'; elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario; monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione di cui all'articolo 13, disciplina comunitaria e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di assistenza transfrontaliera; analisi della mobilita' sanitaria; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN; fondi sanitari integrativi; programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera; programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni; individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e 11; definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie; promozione e verifica della qualita' e sicurezza delle prestazioni; prevenzione e gestione del rischio clinico; sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN; studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria; monitoraggio, anche attraverso il Nucleo SAR, e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; supporto alle attivita' del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanita' militare in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 3 e 5.
Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 618 si veda in note alle premesse.
- L'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), reca:
«Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto
nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di
organismi privati in misura non superiore al quarantanove
per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla
facolta' di cessione della propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che partecipano alle
sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto
contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connessi
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e
scioglimento degli organi societari in caso di mancato
raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.».
 
Art. 5
Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del SSN

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilita' dei professionisti sanitari; organizzazione dei servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso; disciplina dell'attivita' libero-professionale intramuraria; promozione della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 4 e 11; rapporti tra il SSN e le universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari nonche' di protocolli d'intesa per le attivita' assistenziali; individuazione, in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari; promozione della professionalita' attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le societa' medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 4 e 8, degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei profili professionali del personale del SSN; rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate; attivita' di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; rapporti con l'Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN.
Note all'art. 5:
- Il comma 12 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
«Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). -
(Omissis).;
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per
quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine
Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e'
regolamentato con le modalita' previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono
adeguati, per la parte compatibile, ai principi del
presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con
decreto del Ministro della sanita'.».
- Il comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), reca:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (Omissis).;
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».
- Il comma 27 dell'art. 52 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003), reca:
«Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).;
27. Sostituisce il comma 9 dell'art. 4, legge 30
dicembre 1991, n. 412.».
 
Art. 6
Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'autorizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle attivita' farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione e' soggetta ad autorizzazione o controllo; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a fini estetici.
 
Art. 7
Direzione generale della ricerca
e dell'innovazione in sanita'

1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' svolge le seguenti funzioni: promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita'; misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanita'; valorizzazione del talento e impulso, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali, all'inserimento dei ricercatori in sanita'; attivita' di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario, anche per lo svolgimento delle funzioni della ex Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia; promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanita' e delle necessita' di investimento in ricerca scientifica, programmi di innovazione e formazione, per la pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli investimenti nella ricerca in sanita' e sui relativi fabbisogni, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 11 e 13; riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici; promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanita', dei rapporti con gli altri Ministeri, le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo; partecipazione alle attivita' di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea; coordinamento delle attivita' di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 7:
- Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del citato
d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, recano:
«Art. 4 (Articolazione del Comitato tecnico-sanitario).
- 1. Il Comitato tecnico-sanitario si articola nelle
seguenti sezioni:
(Omissis).;
c) sezione per la ricerca sanitaria;
d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca
sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a
quaranta anni;.».
 
Art. 8
Direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure svolge le seguenti funzioni: vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanita', sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', nonche' sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente; in raccordo con la direzione di cui all'articolo 4, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; supporto alle attivita' del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero in raccordo con la direzione di cui all'articolo 14; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie.
2. Il direttore generale svolge di norma le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di responsabile per la trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia ovvero, se necessario, di II fascia dei ruoli del Ministero.
Note all'art. 8:
- L'art. 1, comma 7 della citata legge 6 novembre 2012,
n. 190, reca:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).;
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.».
- L'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), reca:
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
"Responsabile", e il suo nominativo e' indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il
responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',
all'interno del quale sono previste specifiche misure di
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
 
Art. 9
Direzione generale della sanita' animale
e dei farmaci veterinari

1. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali; attivita' del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi; sanita' e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione animale; farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario; gestione del rischio nelle materie di competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all'articolo 10 per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri (UVAC-PIF); accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; attivita' operativa nei rapporti con le istituzioni e organismi europei e internazionali.
2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche' il coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresi' il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali.
 
Art. 10
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

1. La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piano nazionale integrato, piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del rischio nel settore di competenza, gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; zoonosi a trasmissione alimentare; esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari e connesse attivita' di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego; sottoprodotti di origine animale; accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanita' pubblica veterinaria in raccordo con la direzione di cui all'articolo 9; promozione dell'attivita' di esportazione e connesse attivita' di certificazione; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attivita' di promozione; coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti; attivita' operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'unione europea e internazionali.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la direzione si avvale, per la parte di competenza e in raccordo con le direzioni generali di afferenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) e degli uffici periferici di sanita' (USMAF-SASN).
 
Art. 11

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica

1. La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica svolge le seguenti funzioni: promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' all'accessibilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4; coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con acquisizione dei necessari beni e servizi a esclusione di quelli relativi alla fonia, consegnatario dei beni informatici; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet; gestione di osservatori e centri di documentazione; attivita' e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, incluse l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attivita' del SSN; pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato sanitario del Paese; individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; coordinamento dell'informatizzazione concernente il Servizio sanitario nazionale; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche nella pubblica amministrazione; promozione della digitalizzazione in ambito sanitario al fine di migliorare i servizi e ridurre i costi; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario; proposte, anche in base agli indirizzi del segretario generale e in raccordo con le direzioni generali di cui agli articoli 4 e 5, in materia di strategia nazionale di sanita' elettronica, ivi inclusa l'individuazione dei principi tecnici per lo sviluppo della telemedicina e del fascicolo sanitario elettronico, e relativa attuazione; integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive tecniche per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria; monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale, anche a supporto delle attivita' delle direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti.
2. La direzione svolge attivita' di supporto alle funzioni della «cabina di regia» del Nuovo sistema informativo sanitario, di cui all'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2001, n. 90.
Note all'art. 11:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
reca: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, reca: «Codice
dell'amministrazione digitale.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, reca: «Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici».
- L'art. 17 del citato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 reca:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le
predette amministrazioni individuano un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale.
Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'art. 51.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
 
Art. 12
Direzione generale degli organi collegiali
per la tutela della salute

1. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e' individuata quale autorita' nazionale di riferimento dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e svolge funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonche' le attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 7; essa assicura altresi' il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attivita' di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operativita' della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10.
2. La direzione svolge attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia.
 
Art. 13
Direzione generale della comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali

1. La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attivita' del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attivita' di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attivita' di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale; attivita' di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attivita' di comunicazione e customer satisfaction; rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, con l'Organizzazione mondiale della sanita', con l'Organizzazione mondiale della sanita' animale, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attivita' internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del segretario generale, delle attivita' e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.
Note all'art. 13:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni».
 
Art. 14
Direzione generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio

1. La Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio svolge le seguenti funzioni: organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; sistemi di valutazione del personale; attuazione degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione unificata, nonche' delle direttive dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; segreteria della Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero di cui all'articolo 1, comma 6; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica; predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero; monitoraggio delle entrate e analisi della spesa; controllo di gestione; dotazioni organiche, programmazione e reclutamento del personale; mobilita' esterna e interna; procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e predisposizione dei relativi contratti; sviluppo e formazione del personale; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza del personale; servizio ispettivo interno e procedimenti disciplinari; relazioni sindacali; promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunita'; servizio di prevenzione e protezione per il personale assegnato alle strutture centrali; biblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e front office; programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, ivi inclusi la gestione documentale digitalizzata e la fonia, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute; ufficio tecnico; ufficio economato.
 
Art. 15
Uffici periferici

1. L'amministrazione periferica del Ministero e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato:
a) uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN);
b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri (UVAC e UVAC-PIF).
 
Art. 16
Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica
del personale non dirigenziale

1. Il numero dei posti di funzione dirigenziale e la dotazione organica del personale non dirigenziale come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e come modificati dall'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono riportati nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 17
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nel numero di 101 posti di funzione, nonche' alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della salute, con il medesimo decreto o con successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. I provvedimenti di cui al presente comma saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Con i decreti di cui al comma 1, nell'ambito del contingente indicato, sono individuati per l'amministrazione periferica del Ministero di cui all'articolo 15, fino a un massimo di 22 uffici dirigenziali non generali, con unificazione delle previgenti strutture infraregionali su base regionale e interregionale.
3. Ferme restando le 2 unita' dirigenziali individuate per la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, il numero di incarichi di livello dirigenziale non generale previsti all'articolo 8, comma 3, del predetto regolamento, e' ridotto da 9 a 8 unita'.
Note all'art. 17:
- L'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).;
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
(Omissis).;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- I commi 4 e 4-bis, dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recano:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).;
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
- L'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, reca:
«Art. 11 (Struttura tecnica per la misurazione della
performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica
per la misurazione della performance, di seguito "Struttura
tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo
svolgimento delle sue attivita'.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato
dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed
e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al
comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed
esperienza nel settore della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente
di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu'
di due dirigenti di seconda fascia, incluso il
responsabile. Al personale assegnato alla Struttura
tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di
diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui
al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella
misura e con le modalita' stabilite nell'art. 9, commi 4 e
5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta
collaborazione.».
 
Art. 18
Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2013, n. 138.
Note all'art. 18:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, reca:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e' abrogato.
2. Le strutture organizzative previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n.108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.
4. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con successivo provvedimento del Ministro saranno individuati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni gli incarichi di direzione di struttura semplice, di natura professionale e le funzioni ispettive, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute.
5. Fino all'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, all'assetto organizzativo di cui al presente decreto, il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce i capi dipartimento nella composizione degli organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti contenuti nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 866
Note all'art. 19:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11
marzo 2011, n. 108, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse.
 
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