Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 marzo 2014 |
Riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede che le Regioni e le Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, del medesimo decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» pari a € 5.630.388.694,20 per l'anno 2013 e € 625.598.743,80 per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto l'art. 13, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'incremento di € 7.218.602.175,20 della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al citato art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle maggiori risorse alle Regioni e agli enti locali, ivi inclusi le Regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo nell'anno 2013. Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 che ripartisce il suddetto incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» tra le Sezioni che lo compongono, destinando, in particolare, alla «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» un importo pari a 3.600 milioni di euro, al lordo di 100 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge n. 147 del 2013; Visto il citato art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera a), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che dispone che la dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui al suddetto art. 2, richieste in data successiva a quella prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., che dispone che alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso art. 2, ai quali e' subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato; Considerato che il suddetto Tavolo e' stato istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013; Considerato che non sono stati erogati € 28.115.871,90 a seguito di verifiche negative effettuate dal predetto Tavolo tecnico, in merito agli adempimenti richiesti alle Regioni e Province autonome; Considerato che la Regione Calabria ha espresso formale rinuncia all'anticipazione di liquidita' assegnatale per l'anno 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, pari a € 149.311.338,39; Considerato che alla Regione Siciliana risultano assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013 risorse per € 347.132.250,97 ai fini dell'anticipazione di liquidita' di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.; Considerato che l'erogazione di € 70.939.006,12 alla Regione Campania da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, quale quota parte dell'anticipazione di liquidita' assegnata alla Regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, resta subordinata alla formale approvazione del rendiconto 2012 da parte del Consiglio regionale; Visto l'art. 11, comma 13, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; Considerato che le richieste di anticipazione di liquidita' per i pagamenti dei debiti di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., pervenute dalle Regioni entro il 28 febbraio 2014 ai sensi del citato art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera a), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 sono pari a 2.927,34 milioni di euro; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., che dispone che le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna Regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che l'art. 2, comma 6, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che il pagamento dei debiti di cui all'art. 2, comma 1, deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalita' dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi risultassero inferiori; Considerato che l'art. 6, comma 5, del ripetuto decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che, all'atto dell'erogazione, le Regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti, fornendone formale certificazione al citato Tavolo tecnico; Considerato altresi' che l'art. 6, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che i pagamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento; Considerato infine che l'art. 2, comma 7, lettera b), del citato decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, dispone che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, del ripetuto decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente, la cui copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidita' di cui al nominato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.;
Decreta: Articolo unico
1. Alle regioni che entro il 28 febbraio 2014 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera a), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono attribuite, sulla base delle richieste pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, del medesimo decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione e' indicato nell'allegata tabella che e' parte integrante del presente decreto. 2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalita'. 3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorita' ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. 4. Le regioni interessate provvedono all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidita', salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine e' aumentato a sessanta giorni. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. 5. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva da parte del Tavolo di cui al comma 4 degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. da parte delle regioni, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 976
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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