Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 febbraio 2014 |
Estensione ai cittadini comunitari e stranieri, residenti, dei benefici della Carta Acquisti ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO del Ministero dell'economia e delle finanze
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IL DIRETTORE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», che ha istituito il Ministero della salute, attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, reg. n. 11, fg. n. 139, che all'art. 10 individua organizzazione, funzioni e compiti della Direzione Generale dell'inclusione e delle politiche sociali, tra cui, in particolare, le funzioni di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che: al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio; al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione; al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.; al comma 35, lett. b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti; al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo; al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto integrativo, del suddetto decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; Visto il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'art. 60, recante «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti» prevede, tra l'altro, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le risorse necessarie alla suddetta sperimentazione; Visto il decreto 10 gennaio 2013, adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 5/2012, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti», registrato dalla Corte dei Conti in data 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio 2013, n. 102, cosi' come integrato e modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, in corso di registrazione; Visto il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e altre misure finanziarie urgenti» e in particolare l'art. 3 che, tra l'altro, prevede: al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti; al comma 3, la riassegnazione delle risorse, di cui al precedente comma 2, al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2013, n. 256, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» e, in particolare, l'art. 2 che: al comma 7, prevede l'incremento, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; al comma 8, al fine di garantire la continuita' del programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all' art. 81, comma 35, punto b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore; Considerato che il suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non e' stato convertito in legge; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302 e, in particolare, l'art. 1, comma 216, che: al primo periodo, estende la Carta Acquisti, di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di prosecuzione del programma Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione; al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76; al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare, l'art. 9, comma 15 del suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, che: al primo periodo, al fine di garantire la continuita' del programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e l'avvio della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, punto b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore; al secondo periodo, al fine di prorogare il programma Carta Acquisti al 31 dicembre 2013, incrementa, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»; Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014, a norma di quanto previsto dal citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la carta acquisti e' estesa ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Rilevata la necessita', nella fase di avvio dell'estensione del programma, di accordare un maggiore lasso di tempo per la presentazione della domanda del beneficio al fine di consentire l'accesso al beneficio sin dall'entrata in vigore della citata estensione ai cittadini non italiani, fermo restando il possesso dei requisiti previsti;
Decretano:
Art. 1 Integrazioni e modificazioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008.
Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: all'art. 1, comma 1, lettera a), dopo le parole «cittadino italiano» e' aggiunto il seguente periodo: «, ovvero cittadino di Stato membro dell'Unione europea, ovvero familiare, come definito all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera: «h-bis) "Carta Acquisti Sperimentale": la carta acquisti di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; all'art. 1, comma 1, lettera l), dopo le parole «da A1 a A9, o A11» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobile ad uso abitativo ubicato al di fuori del territorio della Repubblica italiana»; all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vi), nonche' all'art. 5, comma 1, lettera i), punto vi), dopo le parole: «immobili che non sono ad uso abitativo» aggiungere le seguenti: «, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica italiana,»; all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vii), nonche' all'art. 5, comma 1, lettera i), punto vii), dopo le parole: «superiore ad euro 15.000» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE»; Il testo dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. Le disponibilita' attuali e future del Fondo, laddove non destinate alla Carta Acquisti Sperimentale, affluiscono nel conto corrente infruttifero n. 25012 in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del Beneficio. 2. Le disponibilita' attuali e future del Fondo destinate alla Carta Acquisti Sperimentale affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso dal conto di cui al comma 1, per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo alla Carta Acquisti Sperimentale.».
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| Art. 2 Decorrenza estensione beneficio ai cittadini non italiani
1. L'estensione del beneficio di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, decorre dal Bimestre gennaio-febbraio 2014. La disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa al Bimestre gennaio-febbraio 2014 e' concessa anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, con riferimento al suddetto periodo di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2014. Roma, 3 febbraio 2014
Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze La Via Il direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Tangorra
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 430
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