IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi"; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; Vista la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Piogge alluvionali del 18/11/2013 nelle province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia - Tempio e Oristano; Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le produzioni e alle strutture aziendali;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Cagliari: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, Villasor. Medio Campidano: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Serramanna, Villacidro, Villanovafranca. Nuoro: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bitti, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lode', Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Posada, Torpe'. Ogliastra: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arzana, Seui, Talana, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Olbia - Tempio: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Ala' dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'antonio Di Gallura, Tempio Pausania. Oristano: piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei comuni di Terralba, Uras; piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Bauladu, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, San Nicolo' D'Arcidano, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Zerfaliu. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2014
Il Ministro: Martina
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