Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57
Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'";
Visto, in particolare, l'articolo 5-ter che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Visto che, ai sensi del citato articolo 5-ter, del rating cosi' attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e che gli istituti di credito che omettono di tener conto di tale rating sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta;
Visto il regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075, di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante le modalita' per l'elaborazione e l'attribuzione del rating di legalita';
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota n. 1323 del 28 gennaio 2014 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 23 maggio 2013;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Autorita'": l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;
e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) "rating di legalita' delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
g) "regolamento dell'Autorita'": il regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita') e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-ter del
citato decreto-legge n. 1 del 2012:
«Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n . 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria
si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al
comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7-bis.
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le
attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il
contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre
2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014,
il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio
approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
comma 7-ter.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:
«Art. 7 (Procedure di erogazione). - 1. I benefici
determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle
seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2-9...(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro
della Comunita' Europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2 - 3-ter... (Omissis)..».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)). - 1.....(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3......(Omissis)..».
Per il riferimento al testo dell'articolo 5-ter del
decreto-legge n. 1 del 2012, vedasi nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalita' delle imprese con delibera dell'Autorita'.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
 
Art. 3
Modalita' di considerazione del rating di legalita' delle imprese in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalita' ad esse attribuito, secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalita' ai sensi del regolamento dell'Autorita' e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorita', con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorita', circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita' delle imprese in possesso del rating di legalita':
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
4. Il sistema o i sistemi di premialita' sono prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e della finalita' del finanziamento, nonche' dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
4 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:
«Art. 4 (Procedura automatica). - 1....(Omissis).......
2. Il Ministro competente per materia o la regione o
gli enti locali competenti determinano previamente per
tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo
dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3-6....(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:
«Art. 5 (Procedura valutativa). -
1......(Omissis)...........
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse
disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande. La selezione delle iniziative
ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
parametri oggettivi predeterminati.
3-5...(Omissis).......».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998:
«Art. 6 (Procedura negoziale). - 1.....(Omissis).
2. Il soggetto competente per l'attuazione della
procedura individua previamente i criteri di selezione dei
contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita',
provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce
le manifestazioni di interesse da parte delle imprese
nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su
base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre,
determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita'
degli interventi, la durata del procedimento di selezione
delle manifestazioni di interesse, la documentazione
necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di
selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e
settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive,
all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla
capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi
fissati.
3-5....(Omissis).».
 
Art. 4
Modalita' di considerazione del rating di legalita'
delle imprese

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalita' attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalita' e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalita' tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorita' e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
 
Art. 5
Modalita' di considerazione delle modifiche
al rating di legalita'

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalita' nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalita' e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.
 
Art. 6
Omessa considerazione del rating attribuito

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalita' non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicita' attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalita'.
 
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 928
 
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