Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 17 dicembre 2013
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilita' (CUP J71H92000030008). (Delibera n. 90/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e s.m.i., e visto, in particolare:
l'art. 12, che al comma 1 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta quando l'autorita' competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita';
l'art. 13 che:
al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera;
al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 165, comma 7-bis, il quale dispone che, per le infrastrutture strategiche, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'art. n. 165, comma 5, terzo e quarto periodo del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-bis deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante «Piano straordinario contro le mafie», nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio Plurimodale Adriatico», all'interno dei Sistemi ferroviari, la voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 46 (G.U. n. 22/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto: raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» e ha apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 95 (G.U. 25 agosto 2006, n. 197), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea - Bitetto» disponendo la relativa dichiarazione di pubblica utilita';
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel «Corridoio plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto» l'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto - raddoppio tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;
Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (G.U. n. 196/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere sullo schema di Contratto di Programma 2007 / 2011 - Parte investimenti - Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., che include l'opera nella «tabella A03/A04 - Sviluppo infrastrutturale»;
Visto il Contratto Istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Ministro per la coesione territoriale, dal Viceministro alle infrastrutture e trasporti dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Regione Basilicata, dalla Regione Puglia, da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e da R.F.I. S.p.A.;
Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2012, contenente l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, che, nella tabella «0», nell'ambito del «Corridoio Plurimodale Adriatico», alla voce «Asse ferroviario Bologna Bari Lecce», conferma l'intervento «Raddoppio Bari Taranto (tratta S. Andrea - Bitetto)»;
Vista la delibera 2 agosto 2013, n. 54, con la quale questo Comitato, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», apposta con delibera n. 95/2006;
Vista la delibera 8 novembre 2013, n. 74, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha disposto l'annullamento della citata delibera n. 54/2013, che non ha avuto quindi ulteriore corso;
Viste le note 10 dicembre 2013, n. 42119 e n. 42260, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso rispettivamente la documentazione istruttoria e la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto: nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilita'»;
Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 43271, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;
Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5095, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha espresso il proprio consenso sulla localizzazione dell'opera ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5156, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
che questo Comitato, con delibera n. 46/2004, registrata dalla Corte dei conti in data 17 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, ha approvato il progetto preliminare della «linea ferroviaria Bari Taranto: raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea-Bitetto» e apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;
che questo Comitato, con delibera n. 95/2006, registrata dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2006, ha approvato il progetto definitivo del succitato intervento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita';
che l'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario in variante rispetto al tracciato esistente, che by-passa l'abitato di Modugno, comprende la realizzazione di due nuove fermate - Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno - e di un posto di comunicazione e si sviluppa per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda;
che la potenzialita' di offerta della linea resa disponibile dall'intervento consente un forte aumento dei treni regionali e dei treni merci, rispondendo agli obiettivi di servire l'indotto dei viaggiatori gravitanti nell'area metropolitana di Bari e di soddisfare le esigenze legate allo sviluppo del traffico intermodale;
che il 2 dicembre 2009, a conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto integrato per la realizzazione dell'opera in favore dell'ATI Italiana Costruzioni;
che, in merito all'aggiudicazione dell'appalto, si e' instaurato un contenzioso conclusosi con la decisione del Consiglio di Stato n. 4019/2010, che ha accolto il ricorso della ATI Salvatore Matarrese;
che a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, il 15 dicembre 2011 e' stata stipulata la convenzione per la realizzazione dell'opera con l'ATI Salvatore Matarrese;
che la redazione del progetto esecutivo e' stata avviata il 15 gennaio 2012, l'approvazione dello stesso e' intervenuta il 15 dicembre 2012 e i lavori sono iniziati il 15 gennaio 2013;
che il 24 luglio 2013 R.F.I. S.p.a. ha rappresentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la necessita' e l'urgenza di chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato della richiesta di proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera in questione, dato che le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo risultavano avviate solo in parte e risultava impossibile concludere le procedure nei termini prefissati;
che a seguito della suddetta richiesta, con note 26 luglio 2013, n. 24157, e 29 luglio 2013, n. 24295, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponeva a questo Comitato di disporre la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto», disposto con delibera n. 95/2006 e inviava la relativa documentazione istruttoria;
che questo Comitato, con la delibera n. 54/2013, ha disposto la proroga di due anni del suddetto termine, nel presupposto che il termine medesimo fosse da considerare il 25 agosto 2013, cosi' come indicato nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo stata la delibera n. 95/2006 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 25 agosto 2006;
che il 14 ottobre 2013 la Corte dei conti ha registrato la delibera in esame con osservazioni, facendo presente che la decorrenza del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio dovesse coincidere con la data del 26 luglio 2006, di registrazione della delibera n. 95/2006, e che il refuso dovesse essere segnalato in sede di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che la decorrenza dal 26 luglio 2006 del termine di 7 anni per l'emanazione dei decreti di esproprio, indicato da parte della Corte dei conti, comportava la scadenza del termine medesimo in data 26 luglio 2013, precedente all'adozione della delibera n. 54/2013, avvenuta nella seduta del 2 agosto 2013;
che, visto l'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che questo Comitato possa prorogare fino a 2 anni il termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', qualora non sia ancora scaduto il citato termine di 7 anni, con delibera n. 74/2013 questo Comitato ha disposto l'annullamento della citata delibera n. 54/2013;
che a seguito di cio' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini della disposizione di una nuova dichiarazione di pubblica utilita', ha ritenuto necessaria una nuova approvazione, ai sensi dell'art. n. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo dell'intervento «Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S. Andrea - Bitetto»;
che il progetto definitivo, integrato dalla dichiarazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso era stato trasmesso, in data 5 giugno 2005, dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che lo stesso progetto definitivo era stato trasmesso anche alle altre Amministrazioni competenti a rilasciare pareri e autorizzazioni nonche' ai gestori delle opere interferenti;
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 22 novembre 2005, aveva comunicato che il progetto definitivo all'esame «non e' sensibilmente diverso da quello preliminare» approvato con la sopra richiamata delibera n. 46/2004 e di avere verificato la ottemperanza del suddetto progetto definitivo alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla stessa delibera n. 46/2004;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali aveva espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, in data 2 gennaio 2006;
che nel corso della seduta del Comitato del 29 marzo 2006 il rappresentante della Regione Puglia, presente in seduta, non aveva formulato osservazioni in ordine al progetto definitivo dell'intervento, che era stato approvato all'unanimita';
che in data 7 agosto 2012, la Regione Puglia con delibera n. 1596 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
che le attivita', avviate fin dall'anno 2006, finalizzate a raggiungere accordi tesi all'acquisizione di fabbricati destinati a civile abitazione, commerciali e produttivi (art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), hanno ad oggi portato alla esecuzione di alcuni frazionamenti e al raggiungimento di accordi bonari con circa 120 ditte proprietarie. Il soggetto aggiudicatore, avendo gia' provveduto all'occupazione di tutte le aree necessarie all'intervento, conferma che intende continuare ad acquisire le aree bonariamente;
che nel corso della progettazione esecutiva sono stati emanati solo due decreti di esproprio, limitatamente ad alcune particelle, per cui rimangono da acquisire tutte le rimanenti aree indicate nel piano particellare di esproprio di cui alla delibera n. 95/2006;
che in data 19 aprile 2013 la societa' Italferr S.p.A., in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., ha provveduto ad informare i soggetti interessati al procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento in esame; ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., mediante la pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano a diffusione nazionale «Il Sole 24 Ore» e su quello a diffusione locale «Il Corriere del Mezzogiorno», nonche' sul sito informatico della Societa' ltalferr S.p.A. - sezione espropri;
che gli elaborati di progetto sono stati depositati per il previsto periodo di 60 giorni presso la sede della Regione Puglia - Assessorato alla Qualita' dell'Ambiente - Servizio Ecologia - Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, nonche' presso l'Ufficio Espropri della Societa' Italferr S.p.A. sito in Bari;
che, a seguito delle suddette procedure di informazione, e' stata presentata una sola osservazione da parte dei proprietari e di altri interessati, istruita e contro dedotta dal soggetto aggiudicatore RFI S.p.A.;
che con la citata nota n. 43271, consegnata nel corso della seduta odierna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune integrazioni documentali volte a precisare la proposta formulata e in particolare:
un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
il cronoprogramma dei lavori di cui alla delibera n. 95/2006 e la nota 16 dicembre 2013, n. 82262, con la quale la societa' Italferr S.p.A. ha comunicato che l'andamento dei lavori e' in linea con le previsioni contrattuali e con il suddetto cronoprogramma;
la nota 17 dicembre 2013, con la quale la societa' RFI S.p.A. ha, tra l'altro:
richiesto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dall'intervento e comunicato oneri aggiuntivi pari a 934.697 euro, specificando che tale importo trova capienza nel finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera;
rappresentato che la spesa ad oggi sostenuta per l'opera e' pari a 51,475 milioni di euro;
precisato che il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dovra' essere stabilito ad agosto 2015;
che con sopracitata nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che non e' necessario predisporre una nuova planimetria inerente le particelle ancora da espropriare, in quanto non vi sono elementi di novita' da rappresentare graficamente rispetto alla planimetria approvata con il progetto definitivo;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone infine a questo Comitato di disporre la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dall'intervento in esame ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la nuova approvazione, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto definitivo dell'intervento, gia' approvato con la delibera n. 95/2006, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilita' e la fissazione del termine del 1° agosto 2015 per l'emanazione dei relativi decreti di esproprio, con riferimento a tutte le aree indicate nel piano particellare di esproprio di cui alla delibera n. 95/2006, ad eccezione delle aree per le quali risultano gia' emessi i decreti di esproprio n. 5/20/DE del 22 marzo 2012 e 6/20/DE del 22 marzo 2012;
che il citato Ministero motiva la necessita' di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio e approvare nuovamente il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' con la permanenza del pubblico interesse alla realizzazione dell'opera, come testimoniata dal fatto che questa e' stata gia' da tempo appaltata e in corso di realizzazione da circa un anno, che le aree occorrenti per i lavori sono gia' tutte state sottoposte ad occupazione di urgenza e i lavori procedono nei termini del cronoprogramma;
che, con la citata nota 17 dicembre 2013, n. 5095, il Presidente della Regione Puglia ha espresso il proprio consenso sulla localizzazione dell'opera ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

Delibera:
1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio
1.1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' reiterato, a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e sugli immobili relativi alla «Linea Ferroviaria Bari Taranto: Raddoppio della tratta Bari - S. Andrea-Bitetto», apposto con la delibera n. 46/2004.
1.2. Gli eventuali oneri per le indennita' dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato dovranno essere ricompresi nel quadro economico del progetto di cui al punto 2 e rimarranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore. 2. Nuova approvazione progetto definitivo ai soli fini della
dichiarazione di pubblica utilita'
2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e dell'art. 166, comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 163/2006, e' nuovamente approvato, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento «Linea Ferroviaria Bari Taranto: Raddoppio Della Tratta Bari - S. Andrea-Bitetto», di cui alla delibera n. 95/2006.
2.2. Gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo riportati nell'allegato 2 della delibera n. 95/2006, ad eccezione delle aree per le quali risultano gia' emessi i decreti di esproprio n. 5/20/DE del 22 marzo 2012 e 6/20/DE del 22 marzo 2012 e precisamente:
foglio 37 particella 1037 sub. 4, 5, 6, 7, 8;
foglio 36 particelle 296, 297, 310, 312;
foglio 37 particelle 745, 750, 760;
foglio 6 particella 308.
2.3. Il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' e' fissato il 1° agosto 2015. 3. Disposizioni finali
3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' esperire le opportune attivita' di vigilanza affinche' il crono programma degli espropri assicuri il completamento delle procedure entro il termine di cui al punto 2.3.
3.2. Il Responsabile unico del Contratto Istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, trasmettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Contratto medesimo, evidenziando i risultati e le eventuali inadempienze e ritardi a carico delle parti, con speciale riguardo, in relazione all'intervento all'esame, alla coerenza tra le coperture finanziarie riportate nella citata delibera n. 95/2006, nel sopracitato Contratto e negli altri strumenti programmatori di settore.
3.3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 17 dicembre 2013

Il Presidente: Letta
Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 888
Avvertenza: Come segnalato dalla Corte dei conti in
sede di controllo preventivo di legittimita', con nota di
osservazioni n. 8715 del 26 marzo 2014, si specifica che le
aree indicate al punto 2.2 del deliberato sono censite nel
catasto del comune di Bari.
 
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