Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 marzo 2014
Interventi urgenti di protezione civile connessi al disinnesco di un ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Vicenza. (Ordinanza n. 162).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la nota della Regione Veneto dell'11 dicembre 2013, recante la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 concernente il «Piano Operativo di Evacuazione per disinnesco ordigno bellico», da cui risulta che l'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» deve essere necessariamente disinnescato sul luogo di ritrovamento, che nel raggio di eventuale deflagrazione sono presenti abitazioni dei comune di Vicenza, Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonche' il presidio ospedaliero principale del territorio vicentino ed altre strutture sensibili e strategiche, oltre alla antistante base militare statunitense;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso - da 4.000 libbre, caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate - , nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» antistante la base militare statunitense;
Considerato che il disinnesco di tale ordigno comporta l'attivazione delle articolazioni territoriali del Servizio nazionale di protezione civile per l'adozione e la gestione di misure finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumita', quali l'evacuazione di circa ventisettemila persone delle aree cittadine interessate, nonche' dell'ospedale, delle caserme e delle strutture di accoglienza, oltre alla sospensione dei servizi essenziali;
Ravvisata la necessita' di adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata alla gestione ed al superamento dell'emergenza;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Dispone:

Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumita' connesse alle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico di cui in premessa, il Sindaco di Vicenza e' nominato Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attivita' previste nel Piano operativo di evacuazione per il disinnesco del predetto ordigno bellico, trasmesso con la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 di cui in premessa, attraverso il concorso dei Comuni di Vicenza, Costabissara e Caldogno, della Provincia di Vicenza, della Prefettura di Vicenza, delle strutture organizzative della Regione Veneto, delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonche' di tutte le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
3. In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'intervento strettamente correlate alle operazioni di disinnesco, per la realizzazione delle opere di apprestamento e barricamento, il Commissario delegato puo' avvalersi direttamente delle strutture militari specializzate.
4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' previste nel piano di cui al comma 2, puo', mediate propri provvedimenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, costituire apposita struttura tecnica, apposito comitato interistituzionale volto al coordinamento delle attivita' di competenza degli enti coinvolti per le finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche' nominare soggetti attuatori ai quali affidare l'adozione di provvedimenti gestionali oltre allo svolgimento, per materie omogenee, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' di cui in premessa.
5. Per l'espletamento della attivita' di cui al comma 4 non e' prevista la corresponsione di alcun compenso.
 
Art. 2
Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1, si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, nel limite massimo di 1,4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che presenta le necessarie disponibilita'.
2. Per la realizzazione delle attivita' previste nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, al termine delle attivita' di cui all'art. 1, al Dipartimento della protezione civile, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2014

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone