Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 febbraio 2014
Revoca del commissario liquidatore della societa' cooperativa «Cons.A.M.», in Roma.


IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
della direzione generale
per le piccole e medie imprese
e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. al c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;
Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il D.M. del 26 aprile 2010, del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la societa' cooperativa «CONS.A.M.» con sede a Roma e' stata sciolta per atto d'autorita' ed e' stato nominato Commissario Liquidatore il dott. Mario Melandri.
Considerato che il predetto dott. Mario Melandri e' deceduto in data 2 febbraio 2013.
Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2005 e non presenta attivita' immobiliari da liquidare.
Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;
Rilevata l'opportunita' di revocare la figura del Commissario Liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte.

Decreta:

Art. 1

La funzione del Commissario Liquidatore, della La societa' cooperativa «CONS.A.M.» con sede in Roma, C.F. 08741511003 per le motivazioni sopra indicate, e' revocata.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la predetta Societa' sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 5 febbraio 2014

Il dirigente: di Napoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone