Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
"Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi
costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati
internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della
funzione difensiva e in considerazione della primaria
rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela
essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della
professione di avvocato e, nell'interesse pubblico,
assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde
garantire la tutela degli interessi individuali e
collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli
avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della
difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettivita' e della
clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei
comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della
prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e
l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani
generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono
essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi
3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e
correttive."
"Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale
anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a
titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito
di regola per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione
avente ad oggetto uno o piu' affari, in base
all'assolvimento e ai tempi di erogazione della
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale, il destinatario della
prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del
bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico; a
richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta
a colui che conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando
all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la
trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita'
nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento
giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi
presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a
tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attivita' professionale negli ultimi tre anni e che
risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al
beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente,
ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine
affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In
mancanza di accordo il consiglio, su richiesta
dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera
prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di
determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione
giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente
anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il
rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e'
determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai
criteri di determinazione e documentazione delle spese
vive.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4ter. (Omissis).".
 
TABELLE PARAMETRI FORENSI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Compensi e spese

1. Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.
 
Art. 3

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.
 
Art. 4

Parametri generali per la determinazione
dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.
3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento.
5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attivita' del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
9. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di
procedura civile:
"Art. 96. Responsabilita' aggravata.
Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,
anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.".
Si riporta il testo dell'art. 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
"Art. 140-bis. Azione di classe
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e
degli utenti di cui al comma 2 nonche' gli interessi
collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di
classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento
della responsabilita' e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore anche tramite posta
elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale
fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal
comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria,
anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9,
lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli
articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla
notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un
termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad
un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo
verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal
giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine
senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su
istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute
ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione
di classe proposta nei confronti di gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto
di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei
consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi
eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli
accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della
sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.".
 
Art. 5

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita' della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entita' economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entita' economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.
4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia e' determinato in conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considerera' di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
 
Art. 6

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio puo' essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
 
Art. 7

Giudizi non compiuti

1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
 
Art. 8

Pluralita' di difensori e societa' professionali

1. Quando incaricati della difesa sono piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.
 
Art. 9

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.
 
Art. 10

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
 
Art. 11

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa e' di regola liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.
 
Art. 12

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro piu' parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Note all'art. 12:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A)".
 
Art. 13

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
 
Art. 14

Incarico conferito a societa' di avvocati

1. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.
 
Art. 15

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato e' liquidata un'indennita' di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.
 
Art. 16

Parte civile

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
 
Art. 17

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.
 
Art. 18

Compensi per attivita' stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita' inerente l'affare.
 
Art. 19

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
 
Art. 20
Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza
con attivita' giudiziali

1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
 
Art. 21

Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare e' determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entita' del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
 
Art. 22

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio puo' essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.
 
Art. 23

Pluralita' di difensori e societa' professionali

1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.
 
Art. 24

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata di regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.
 
Art. 25

Incarico non portato a termine

1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
 
Art. 26

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresi' conto della durata dell'incarico, della sua complessita' e dell'impegno profuso.
 
Art. 27

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
 
Art. 28

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
 
Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2014

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 928
 
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