Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 febbraio 2014
Attuazione del primo periodo del comma 6, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabilita' 2012).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto l'art. 31, comma 2, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 532, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che prevede che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, per l'anno 2014, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) 19,25 per cento per le province; b) 14,07 per cento per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Visto l'art. 31, comma 2-quater, della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 31, comma 2-quinques, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente;
Visto l'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali sia calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo;
Visto l'art. 31, comma 4, della legge n. 183 del 2011, in cui viene stabilito che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni sono sospese;
Visto l'art. 31, comma 4-ter, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che stabilisce che, per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011;
Visto l'art. 31, comma 4-quater, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni;
Visto l'art. 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno 2014 le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che tali percentuali nell'anno 2014 non possono essere superiori a: 20,25 per cento per le province; 15,07 per cento per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede un periodo transitorio di sperimentazione per l'attuazione dei nuovi principi contabili generali e applicati con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, in materia di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 con cui sono state individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 con cui sono state individuate le amministrazioni che partecipano al secondo anno della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha prolungato di un anno la sperimentazione prevista dall'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione puo' essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013 che individua gli enti ai quali e' estesa nell'anno 2014 la sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
Ravvisata l'opportunita' di fissare al 29 gennaio 2014, data di predisposizione del presente decreto, la data di riferimento per l'individuazione degli enti locali che partecipano alla sperimentazione nonche' degli enti che ne sono esclusi per i quali, conseguentemente, non opera la riduzione dell'obiettivo ai sensi del comma 4-ter, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Considerate le comunicazioni pervenute entro la predetta data del 29 gennaio 2014 con le quali i seguenti enti hanno rinunciato alla sperimentazione: Accadia, Adro, Aielli, Baranzate, Bardello, Biancavilla, Bussi sul Tirino, Carnago, Castello di Godego, Castel Madama, Cerchio, Colbordolo, Collebeato, Collelongo, Cugnoli, Dorgali, Fiumicino, Genzano di Roma, Greve in Chianti, La Spezia, Lomazzo, Luino, Maglie, Mariano Comense, Montano Lucino, Monte San Giusto, Montegiorgio, Muro Leccese, Negrar, Paese, Petilia Policastro, Pontida, Porto San Elpidio, Porto San Giorgio, Quiliano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Saccolongo, Scafa, Schiavon, Todi, Torri del Benaco, Veggiano, Vertemate Con Minoprio;
Considerato che gli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ammontano a 57,5 milioni di euro per le province e a 391 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Considerato che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 si provvede mediante l'utilizzo di 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui, in proporzione agli effetti derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 6 del citato art. 31, 15,4 milioni di euro sono attribuiti alle province e 104,6 milioni di euro sono attribuiti ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, del saldo obiettivo dei predetti enti in sperimentazione e per la rideterminazione delle percentuali degli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi del comma 6 del citato art. 31;
Ritenuto superato il decreto n. 10574 del 5 febbraio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'anno 2014, l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, e' ridotto del 17,20 per cento per le province e del 52,80 per cento per i comuni. Gli importi degli obiettivi ridotti, indicati nella colonna «e» dell'allegato al presente decreto, trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con cui e' individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014.
2. Per l'anno 2014, gli enti che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 le seguenti percentuali: 20,25 per cento le province e 15,07 per cento i comuni.
3. Gli obiettivi dei comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2 saranno rideterminati, in attuazione del comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali al fine di garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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