Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento LIE n.1 151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997. Considerato che la modifica e' stata presentata Consorzio di Tutela DOP Colline Salernitane, con sede via Belvedere, 10 - Battipaglia - 84091 Novara e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di produzione della denominazioni registrata. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. Salernitane " cosi come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.
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Disciplinare di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta "COLLINE SALERNITANE"
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", e' riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", designa esclusivamente l'olio ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in misura non superiore al 35%. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 20%. Nei nuovi impianti, che possono essere solo di tipo specializzato, devono essere presenti le varieta' di cui al primo comma e l'introduzione di nuove varieta' e' autorizzata, dalla Regione Campania sentito il Consorzio di Tutela a condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: di fruttato medio alto; sapore: fruttato con media debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,50 per 100 grammi di olio. numero perossidi < = l4Meq 02/Kg. K232 < = 2,20 acido linoleico < = 10,00 polifenoli totali = > 100 Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere co vigente normativa U.E.. Per assicurare tali parametri, all'atto del controllo di conformita' l'acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non deve eccedere grammi 0,50 per 100 grammi di olio e il numero di perossidi non deve essere superiore a 12 Meq 02/Kg
Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", devono essere prodotte, nel territorio della provincia di Salerno, idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acerno, Albanella, Altavilla, Amalfi, Aquara, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Caggiano, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Coniano, Conca dei Marini, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laurino, Laviano, Maiori, Mercato S. Severino, Minori, Montecorvino Rovella e Pugliano, Monte S. Giacomo, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccapiemonte, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salerno, Salvitelle, S. Cipriano Picentino, S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Sarno, Sassano, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Tramonti, Valle dell'Angelo, Valva, Vietri sul Mare. Sono, altresi', compresi per parte del loro territorio, i seguenti comuni: Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Bellizzi. I confini dell'area di produzione della DOP Colline Salernitane sono individuati in cartografia da una linea che, partendo dal confine settentrionale della provincia di Salerno, presso il confine comunale di Positano, segue tutta la costa sul mare Tirreno fino ad incrociare il confine nord-ovest del comune di Pontecagnano Faiano che percorre fino ad incrociare la S.S. 18; segue questa, in direzione sud, fino a Battipaglia; prosegue per la S.S. 19, fino ad incrociare, in agro di Eboli, la S.P. (Corneto), che percorre completamente fino al bivio di Santa Cecilia, ove si ricongiunge con la S.S. 18 che segue fino al confine settentrionale del comune di Agropoli; segue, nell'ordine, i confini meridionali dei comuni di Capaccio, Roccadaspide, Felitto, Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S. Giacomo, Sassano, Padula; risale il confine provinciale di Salerno, fino ad incrociare il confine comunale di Acerno, che segue prima in direzione sud-ovest, poi in direzione nord, fino a ricongiungersi con il confine provinciale che percorre fino al confine meridionale di Sarno; qui prosegue prima lungo i confini meridionali di Sarno e di Siano, poi lungo il confine tra i comuni di Mercato S. Severino e Castel S. Giorgio e tra Cava de' Tirreni e Nocera Superiore; prosegue lungo il confine nord di Tramonti fino a ricongiungersi con il confine provinciale che segue, verso il mare, fino al punto di partenza, includendo per intero il comune di Positano.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli olivicoltori, dei frantoi ani, e degli imbottigliatori nonche' attraverso la denuncia dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone fisiche e giuridiche, scritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Produzione olive Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni siano collinari, in prevalenza argillosi e calcarei. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; e' consentita l'irrigazione. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l'utilizzazione per almeno 1'85% delle seguenti varieta', da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio. La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane" deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre non e' consentito, per la produzione di olio DOP Colline Salernitane, la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude entro il 31 Dicembre. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. La produzione massima di olive (Ha), per la trasformazione in olio DOP Colline Salernitane, non puo' superare Kg. 12.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%. E' consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta "Colline Salernitane" con metodo biologico. Oleificazione Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale dei comuni indicati nel precedente art. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici in grado di produrre oli che conservino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La vocazione olearia del territorio salernitano si e' consolidata nei secoli ed ha radici antichissime in quanto deriva da varieta' autoctone da sempre presenti nel salernitano. L'olio trae la sua tipicita' proprio dalla peculiarita' del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Esso si produce in un'area fortemente vocata alla coltivazione dell'olivo, caratterizzata da un patrimonio varietale particolarmente ricco e originale. Notizie certe ne fanno risalire la coltivazione agli antichi Focesi, coloni della Magna Grecia, che cominciarono a diffonderla nella Piana dell'Alento e nelle aree collinari circostanti. Fu poi attraverso l'occupazione del territorio da parte dei Romani che l'olivicoltura si diffuse in tutta l'area salernitana. Ancora oggi, alcune localita' derivano il proprio nome dalla presenza e coltivazione dell'olivo: Oliveto Citra, Olivella, Ogliara, ecc. Ancora oggi, passeggiando per questo territorio di eccezionale bellezza che si estende da Positano fino a Paestum passando per Amalfi, e' facile imbattersi in olivi millenari di grande taglia, nei quali e' racchiusa la storia delle popolazioni locali che hanno tratto, nei momenti piu' difficili, sicuro sostentamento con l'olio delle Colline Salernitane. L'olio delle "Colline Salernitane" trae la propria tipicita' dalla peculiarita' del territorio, dotato di connotazioni pedoclimatiche, paesistiche, storiche, culturali ed economiche assolutamente originali. Il territorio e' dominato dai rilievi calcarei piuttosto accidentati ed irregolari, morfologicamente distinti, di altitudine collinare medio-alta, caratterizzati da bancate calcareo-dolomitiche circondate e racchiuse da coltri di materiale detritico calcareo e silico-marnoso, dalla caratteristica struttura a pieghe. Le caratteristiche qualitative della produzione oleicola locale sono positivamente influenzate dal clima tipicamente mediterraneo, dalla temperatura mite, dalle precipitazioni concentrate nel periodo autunno vernino che rendono l'ambiente decisamente originale e tipico, assieme alle tecniche colturali e alle pratiche tradizionali seguite per l'ottenimento del prodotto. L'olio extravergine di oliva "Colline Salernitane" ha radici antichissime, derivando da varieta' autoctone quali Rotondella e Carpellese da sempre coltivate in provincia di Salerno. A queste varieta' si sono aggiunte, ormai da molti decenni, le cultivar Frantoio e Leccino, che si sono perfettamente adattate agli ambienti di coltivazione. La presenza dell'olivo in provincia di Salerno e', infatti, una componente essenziale del territorio, della cultura e dell'ambiente, tanto che attraverso i secoli e' entrata a far parte integrante della vita quotidiana della comunita' (usi, costumi, tradizioni, ecc.). L'olio delle "Colline Salernitane" ha assunto negli anni notorieta' ed e' stato, in prevalenza, commercializzato sui mercati regionali. Le cultivar specifiche e le particolari condizioni pedoclimatiche del territorio realizzano la felice combinazione che conferisce all'olio delle Colline Salernitane la sua struttura equilibrata, la presenza di lievi note di amaro e di piccante ed un fruttato medio, elementi che caratterizzano la tipicita' del prodotto.
Art. 7.
Controllo
Il controllo della conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale struttura e' Agroqualita' S.p.a. Via del Fiumicello, 7 - 80143 Napoli Tel.: 081 6907725 - 081 6907778 - 081 6907780 fax: 010 5351145 email: napoliagro@agroqualita.it.
Art. 8.
Etichettatura
La designazione degli oli nella fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. La denominazione di origine protetta "Colline Salernitane", deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore di fondo e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine "Colline Salernitane", ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Colline Salernitane", seguita immediatamente dalla dizione "Denominazione di origine protetta" e dal simbolo comunitario. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione, la capacita' del contenitore. Le confezioni devono essere numerate e l'annata di produzione deve essere espressa con l'indicazione dell'anno di produzione delle olive e con il successivo. La dizione "Denominazione di origine protetta" e/o il simbolo comunitario possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "D.O.P." La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo della Denominazione di origine protetta, costituito da una superficie circolare di colore blu con la scritta "DOP" e con una corona circolare giallo paglierina interrotta alla base dalla scritta "Colline Salernitane". In alto a sinistra e' rappresentata un'oliva con una foglia come di seguito illustrato.
Parte di provvedimento in formato grafico
VERDE PANTONE 371C, GIALLO PANTONE 611C, BLU PANTONE 5467C:
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