Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 18 marzo 2014 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Umbria» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Umbria»; Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che con Regolamento (UE) n. 226/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Umbria», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Umbria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 226/2014 della Commissione del 7 marzo 2014. I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta «Umbria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 18 marzo 2014
Il direttore generale: Gatto
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Disciplinare di produzione della DOP « Umbria»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Colli Assisi Spoleto», «Colli Martani», «Colli Amerini», «Colli del Trasimeno» e «Colli Orvietani», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%. 2. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%. 3. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore all'85%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%. 4. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo e Dolce Agogia in misura non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%. 5. La denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» comprende i territori amministrativi, dei seguenti comuni della regione Umbria: Nocera Umbra, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della SS n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni, Stroncone. 2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della s.s. n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra. 3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano. 4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide, Citta' di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga. 5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, Citta' della Pieve.
Art. 4.
Prova dell'origine
l. Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui e' coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilita' del prodotto. 2. In particolare, l'olivicoltore iscritto alla DOP Umbria, al momento della consegna delle olive al frantoio, si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive ai frantoiani iscritti alla DOP Umbria dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. 3. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della menzione geografica di provenienza. Durante il processo di molitura, il frantoiano provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di molitura che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione delle menzioni geografiche previste dal disciplinare. L'olio viene, infine, stoccato in appositi tank identificati singolarmente e specifici per la singola menzione geografica. Tutte le informazioni relative alla data di molitura, all'olivicoltore conferente, menzione geografica, resa in olio, sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione attestante i flussi in carico e scarico scrupolosamente conservata e trasmessa alla struttura di controllo di cui al successivo art. 9. 4. Il confezionatore iscritto alla DOP Umbria, in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP «Umbria» sia stata ottenuta da olive di olivicoltori iscritti alla DOP Umbria e molite presso frantoiani iscritti alla DOP Umbria e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilita' (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attivita' di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di confezionamento che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio. Tutte le informazioni relative ai soggetti conferitori iscritti alla DOP Umbria, ivi compresa la menzione geografica, sono riportate dal confezionatore su appositi registri attestanti i flussi in carico e scarico scrupolosamente conservata e trasmessa alla struttura di controllo di cui al successivo art. 9.
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Umbria. 2. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 1 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 981 e una temperatura media annua compresa tra 13,4 ± 6° C, i cui terreni siano derivati dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con formazione del tipo denominato «renano» in cui prevale lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da terre brune azonali derivanti dalla alterazione di calcari marnosi, di buona struttura e fertilita'. 3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 892 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 ± 5,4 °C., i cui terreni siano costituiti da una serie di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente sciolti. 4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4 ± 5,6 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con presenza alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro. 5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 873 e una temperatura media annua compresa tra 12,9 ± 5,7 °C, i cui terreni siano di colore bruno, ad alto contenuto in silice e con la presenza alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi di arenaria, oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia e' mescolata a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto. 6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosita' media annua pari a mm. 850 e una temperatura media annua compresa tra 14,1 ± 5,5 °C, i cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro. 7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. 8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» non puo' superare kg. 5.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 21%. 9. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» non puo' superare kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 19%. 10. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» non puo' superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%. 11. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» non puo' superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%. 12. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria», accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» non puo' superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 17%. 13. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo della regione Umbria coincidente con i comuni di cui all'art. 3. I frantoi che effettuano l'oleificazione di piu' menzioni geografiche sono tenuti a stoccare e conservare debitamente tracciate e separate le produzioni derivanti da ciascuna menzione geografica. 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 7.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Assisi Spoleto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; polifenoli totali: ≥ 150 ppm. 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica «Colli Martani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; polifenoli totali: ≥ 125 ppm. 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Amerini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica «Colli del Trasimeno» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo dorato; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 81%; polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Umbria» accompagnata dalla menzione geografica «Colli Orvietani» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; mediana dei difetti: = 0; mediana del fruttato: ≥ 3; mediana dell'amaro: ≥ 3; mediana del piccante: ≥ 3; numero perossidi: ≤ 12,0; K 232: ≤ 2,00; K 270: ≤ 0,20; acido oleico: ≤ 82%; polifenoli totali: ≥ 100 ppm. 6. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal dispositivo di controllo applicabile alla denominazione d'origine protetta di cui all'art. l, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. 4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della regione Umbria. 5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Umbria». 6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. 9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'anno di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
Art. 9.
Controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e' svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. La struttura di controllo prescelta per il controllo delle diverse fasi del processo produttivo della DOP «Umbria» e': 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l. - Indirizzo: Fraz. Pantalla - 06059 Todi Perugia (Italia) - Tel: +39 075 89571 - Fax: +39 075 8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org
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