Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 54
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale»;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Visto l'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha dato delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B;
Visto l'articolo 8 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2011/85/UE seguendo anche il criterio direttivo specifico di coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' con le disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, integrative delle disposizioni gia' vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e nella legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37.
La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre
2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
Stati membri e' pubblicata nella GU L 306del 23 novembre
2011.
La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2013, n. 194.
Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
96 del 2013:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
Si riporta il testo degli Allegati A e B della citata
legge n. 96 del 2013:

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di
equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di
recepimento);
2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne
l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).»

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
96 del 2013:
«Art. 8. (Criterio direttivo di delega al Governo per
il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). -
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche il
seguente criterio direttivo specifico: coordinare
l'attuazione della direttiva con le disposizioni della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' con le disposizioni
in materia di contabilita' e finanza pubblica di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge n.
196 del 2009:
«Art. 49. (Delega al Governo per la riforma ed il
potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
programma di analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della spesa e per la riforma del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41, comma
5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e istituzioni
interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della elaborazione
del Rapporto di cui all'art. 41;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione
della performance di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di
statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche
dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica,
di tutte le altre informazioni necessarie alla
realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie
in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle
amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e
valutazione della spesa alle altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e
dei controlli successivi, loro semplificazione e
razionalizzazione, nonche' revisione dei termini
attualmente previsti per il controllo, con previsione di
programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e
sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti
legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario
devono essere corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3.».

Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo della direttiva 2011/85/UE
del Consiglio, dell'8 novembre 2011 vedasi nelle Note alle
premesse.
Per il riferimento al testo della legge 31 dicembre
2009, n. 196 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo della legge 24 dicembre
2012, n. 243 vedasi nelle Note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le differenze piu' significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.».
b) all'articolo 10, comma 2, lettera e), dopo le parole «obiettivi programmatici» sono inserite le seguenti «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo».
c) All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.»
d) Dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:

«Art. 10-ter.
Monitoraggio previsioni

1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attivita' previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.
2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalita' e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.
3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonche' le eventuali azioni che intende intraprendere.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10. (Documento di economia e finanza). - 1. Il
DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e
di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le
differenze piu' significative tra lo scenario
macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili
esogene adottate;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza
con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per
ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al
prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario;
l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono
avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'art. 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della
spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1.
Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti
dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In
particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'art. 11, comma 1,
nonche' all'attuazione del Programma nazionale di riforma
di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi di
carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio
e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari
determinano le procedure e i termini per l'esame dei
disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle
Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.».
 
Art. 3
Controlli

1. I controlli sui sistemi di contabilita' pubblica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle societa', non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 3 della citata direttiva
2011/85/UE:
«Art. 3. 1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di
contabilita' pubblica, gli Stati membri si dotano di
sistemi di contabilita' pubblica che coprono in modo
completo e uniforme tutti i sottosettori
dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni
necessarie per generare dati fondati sul principio di
competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme
SEC 95. Detti sistemi di contabilita' pubblica sono
soggetti a controllo interno e audit indipendente.
2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio
di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano
disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come
stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri
pubblicano in particolare:
a) i dati sulla contabilita' di cassa (o dati
equivalenti della contabilita' pubblica se i dati sulla
contabilita' di cassa non sono disponibili) con le seguenti
frequenze:
mensile e prima della fine del mese seguente per
quanto riguarda i sottosettori amministrazione centrale,
amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e
assistenza sociale, e
trimestrale e prima della fine del trimestre
seguente per quanto riguarda il sottosettore
amministrazioni locali;
b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui
figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla
contabilita' di cassa (o dati equivalenti della
contabilita' pubblica se i dati sulla contabilita' di cassa
non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento)
1 ...Omissis....
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3 - 5 ... . Omissis... .».
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
 
Art. 4
Tabella di riconciliazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, pubblica una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilita' di cassa o dati equivalenti della contabilita' pubblica, qualora, i dati sulla contabilita' di cassa non sono disponibili, e i dati basati sulle norme SEC 95.
2. La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.
 
Art. 5
Gestioni fuori bilancio

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

Art. 31-bis.
Gestioni fuori bilancio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.
2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalita' stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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