Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 |
Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;»; b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; c) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»; d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; g) la lettera l) e' soppressa; h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»; 2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»; 3) il numero 4) e' abrogato; i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»; l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse; m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»; n) dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; p) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»; q) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»; r) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e' inserita la seguente: «finanziario». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»; c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»; b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse; c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente: «b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.»; f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»; g) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»; h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» l) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»; m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e' inserita la seguente: «un»; b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» e' sostituita dalla seguente: «3»; c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto.»; d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»; e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali,»; b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»; b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»; c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le societa' di partecipazione finanziaria mista»; d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse; e) al comma 4, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre autorita' competenti rilevanti;»; f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»; g) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»; c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»; d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative. 5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. 5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. 5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.». 12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.». 13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicato». 14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: «C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).». Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicata nella GU L 326 dell' 8.12.2011. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194. Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171, S.O. Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Note all'art. 1: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza; c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP; f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; ff-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del CAP; l) [Soppressa]; m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese: 1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento); 4) [Abrogato]; n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP; u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorita' competenti rilevanti: 1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare sulla capogruppo di un settore; 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.". Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Finalita' e destinatari della vigilanza supplementare). - 1. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita' del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate, che ne fanno parte, nonche' la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. 1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g). 2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate: a) a capo di un conglomerato finanziario; b) la cui impresa madre e' una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea; c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone. 3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo. 4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o piu' imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3). 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su societa' di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 6. Le societa' di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto. 7. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le societa' di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di societa' di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione. 8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le societa' di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le societa' di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato." Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Nozione e identificazione di conglomerato finanziario). - 1. Costituisce un conglomerato finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni: a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario; d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; e) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative. 1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate. 2. Le attivita' di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera b), n.1) se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento. 3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento. 4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro. 4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni. 5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale e' effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformita' dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui e' detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati. 6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare. 6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo." Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare). - 1. Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.» 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate. 4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.» Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore. 2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali. 3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attivita'; b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali; 2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro; 3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate piu' imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 6) nel caso in cui un conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni. 4. Il coordinatore, individuato in conformita' del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3, nonche' la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto. 5. In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e consultato il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa. 6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono: a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita' competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali; b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario; c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi; e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10; f) la pianificazione e il coordinamento delle attivita' di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. 7. Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti. 8. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita' competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele. 9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni. 9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali." Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1. Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali, ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. 2. Le autorita' di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio. 3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi: a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo; b) le strategie del conglomerato finanziario; c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditivita'; d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario; e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario; f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni; g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate; h) le sanzioni di rilevante entita' e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti in conformita' delle norme settoriali o del presente decreto. 4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorita' competenti e fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali, le autorita' competenti interessate si consultano in merito: a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorita' competenti; b) alle sanzioni di rilevante entita' e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti. 5. Un'autorita' competente puo' decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita' competente informa prontamente le altre autorita' competenti. 6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse. 7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorita' competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese. 8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita' competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti. 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto. 10. Le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni puo' essere effettuata direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente, per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita' richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11. 11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.» Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Adeguatezza patrimoniale supplementare). - 1. Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorita' competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare. 2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario e le societa' di partecipazione finanziaria mista. 3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 4. Il coordinatore puo' decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi: a) qualora l'impresa abbia sede in un Paese non appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie; non sono considerati ostacoli le norme settoriali in materia di obbligo per le autorita' competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza; b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile; c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare. In tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre autorita' competenti rilevanti. 5. Il coordinatore e le autorita' di vigilanza rilevanti possono stabilire, di comune accordo, i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare. 6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera b), le autorita' di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata. 6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Concentrazione dei rischi). - 1. Fatte salve le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche. 2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. 3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 4. Le autorita' di vigilanza competenti rilevanti, possono di comune accordo disporre limiti quantitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario. 5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la societa' di partecipazione finanziaria mista.» 6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore. 7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi. 7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Operazioni intragruppo). - 1. Fatte salve le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche. 2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significativita' delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. 3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato. 4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario. 5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della societa' di partecipazione finanziaria mista. 7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore. 8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo. 8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Controlli interni e procedure di gestione del rischio). - 1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili. 2. Le procedure di gestione del rischio includono: a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti; b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto; c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario; c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare. 3. I meccanismi di controllo interno includono: a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. 4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorita' di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. 5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso. 5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative. 5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. 5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. 5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. 3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.». Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione). - 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilita' sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita' competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare: a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP; a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB; b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF; c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP. 2. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. 3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile. 4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.». Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel presente articolo. 2. L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea. 3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2. 5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e comunicati alle autorita' competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorita' di vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di partecipazione. 6. Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea, le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita' di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati e' comunicato alla Commissione europea.». Si riporta il testo dell'allegato del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b)) 1. Metodi di calcolo A) Metodo del «consolidamento contabile». Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei conti consolidati. I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra: i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e, ii) la somma dei requisiti di solvibilita' per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilita' per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali. Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilita' settoriali, si calcola un requisito di solvibilita' teorico. La differenza non puo' essere negativa. B) Metodo della «deduzione e aggregazione». Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo. I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra: i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa, regolamentata o meno, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e, ii) la somma dei requisiti di solvibilita' di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilita' sono calcolati in conformita' delle rispettive norme settoriali, e del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo. Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa. Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilita' teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilita' ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato. La differenza non puo' essere negativa. C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B). 2. Principi tecnici A) Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare. Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa e' un'impresa figlia e presenta un deficit rispetto al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure un deficit di solvibilita' teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilita' dell'impresa madre che detiene una quota del capitale e' limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore puo' consentire che il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale. In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passivita' che derivano dai legami esistenti. B) Altri principi tecnici. Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorita' competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi: i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple gearing) nonche' ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorita' competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali; ii) i requisiti di solvibilita' per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilita'. Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilita' di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario. Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorita' competenti tengono altresi' conto dell'efficacia della trasferibilita' e disponibilita' di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale. Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilita' teorico, conformemente al paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito di solvibilita' teorico il requisito patrimoniale che delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle societa' di gestione patrimoniale, per requisito di solvibilita' si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5-bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilita' teorico di una societa' di partecipazione finanziaria mista e' calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario di maggiori dimensioni nel conglomerato finanziario.». |
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;». 2. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.». 3. All'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.»; b) al comma 5, dopo le parole: "societa' finanziaria" sono inserite le seguenti: "e alla societa' di partecipazione finanziaria mista". 4. All'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziaria» sono inserite le seguenti: «e la societa' di partecipazione finanziaria mista»; b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». 5. All'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e alle societa' di partecipazione finanziaria mista»; b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». 6. Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.». 7. All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista». 8. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera g), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e delle societa' di partecipazione finanziaria mista»; b) la parola: «lettera» e' sostituita dalle seguenti: «lettere b) e b-bis),». 9. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e societa' di partecipazione finanziaria mista»; b) al comma 3, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista». Note all'art. 2: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23; b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n . 142; c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 2. 3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso. 4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 5. Alla societa' finanziaria e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'art. 52.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 62 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Partecipazioni). - 1. Alle societa' finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV. 2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.». Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi). Omissis. 1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche: a) sulle societa' finanziarie e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana; b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a); c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b). 1-ter. - 1-quinquies.....Omissis......». Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 96-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 96-bis (Interventi). - 1. - 3.....Omissis..... 4. Sono esclusi dalla tutela: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale; e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse; g) i depositi delle societa' finanziarie e delle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19; l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. 5. - 8....Omissis....». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 139 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di societa' finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari). 1. - 2....Omissis..... 3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo.». |
| Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;». 2. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse; b) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»; c) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»; d) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse; e) dopo la lettera bb), e' aggiunta la seguente: «bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;»; f) alla lettera cc-quater), numero 3), dopo la parola: «investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse; g) alla lettera cc-quater), numero 3), le parole: «4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»; h) alla lettera cc-quater), numero 4), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);»; i) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: «dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.». 3. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.». 4. All'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.»; b) il comma 2 e' abrogato. 5. All'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o l'impresa di partecipazione finanziaria mista»; b) al comma 1, dopo le parole: «o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa» sono inserite le seguenti: «o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista». 6. All'articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.»; c) al comma 3, dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.». 7. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 87-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. 3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.». 8. All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.». 9. All'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.»; b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;». 10. All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.». 11. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o». 12. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 210-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.». 13. All'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «Se un'impresa di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «un'impresa di partecipazione finanziaria mista o»; b) al comma 2, dopo le parole: «da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «, di partecipazione finanziaria mista»; c) al comma 2, dopo le parole: «che sia un'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un'impresa di partecipazione finanziaria mista»; d) al comma 4, dopo le parole: «dall'impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,». 14. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «imprese di partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti: «delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,». 15. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista». 16. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «o all'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all'impresa di partecipazione finanziaria mista». Note all'art. 3: Si riporta il preambolo al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita', continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali; Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze; Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'intermediazione assicurativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:».
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; [oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';] pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo; ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.». Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Attivita' di riassicurazione). - 1. ....Omissis..... 2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 3. - 4.....Omissis.....». Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Gruppo assicurativo). - 1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate; b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. 2. (Abrogato).». Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Impresa capogruppo). - 1. Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.». Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Impresa di partecipazione capogruppo). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis. 2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.». Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 95 (Imprese obbligate). - 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu' societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. 2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. 2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.».. Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 96 (Direzione unitaria). - 1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97; c) una persona fisica. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la redazione del bilancio consolidato non e' richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. 5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata. 6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.». Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 99 (Data di riferimento). - 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.». Si riporta il testo dell'articolo 210 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. 2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. 3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di un altro Stato membro.». Si riporta il testo dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 218 (Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).". Si riporta il testo dell'articolo 219 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 219 (Calcolo della situazione di solvibilita' corretta). - 1. L'ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', i termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; c) il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato; d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalita' di verifica della solvibilita' della medesima societa', i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilita' teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante; e) le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.». Si riporta il testo dell'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 220 (Accordi per la concessione di esoneri). - 1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. 2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.». Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 228 (Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo': a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.». |
| Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)». Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b); b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio. 1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.». |
| Art. 5 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Orlando, Ministro della giustizia
Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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