Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 gennaio 2014 |
Indirizzi all'Organismo centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) relativamente alle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 che attribuisce le funzioni e le attivita' di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, di seguito «OCSIT», ad Acquirente Unico S.p.A., societa' interamente posseduta, per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche «la Societa'»), gia' svolgente, nell'ambito del settore dell'energia, funzioni di natura pubblicistica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e che prevede altresi', al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, che il Ministero dello sviluppo economico adotti gli indirizzi per l'esercizio delle sue funzioni, sulla base del piano da esso predisposto, per definire obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di reperimento e di utilizzo delle risorse destinate al servizio; Visto il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale l'OCSIT, in attuazione del decreto legislativo n. 249/12 o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano e puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali; Visto il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008; Visto il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente e che l'ammontare del contributo, nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, sono stabiliti, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A.; Visti i commi 11 e 12 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, che prevedono che l'OCSIT possa, rispettivamente, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza - ad eccezione della vendita o acquisizione delle scorte specifiche - e accettare le deleghe degli operatori, nel rispetto di quanto indicato nella menzionata normativa; Visto il comma 15 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12 in base al quale, fermi restando i requisiti di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al precedente comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi, eventualmente non compiutamente utilizzati, gia' nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessita' militari, con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa; Visto l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale e' compito del Ministero dello sviluppo economico stabilire annualmente gli obblighi di detenzione delle scorte specifiche dell'OCSIT; Visto l'art. 15, comma 1, primo periodo del decreto legislativo n. 249/12 ai sensi del quale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, l'OCSIT e' responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 249/12, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 249/12; Considerato il Piano trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di OCSIT, con nota del 18 luglio 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e il successivo scenario di pianificazione economico-finanziario trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., come richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, con nota del 13 settembre 2013 (di seguito «Piano dell'OCSIT»); Considerata la necessita' di dover definire, con il decreto di cui al citato comma 1 dell'art. 7, gli indirizzi a cui deve attenersi l'OCSIT nell'esercizio delle sue funzioni; Ritenuto di poter recepire le indicazioni comunicate da Acquirente Unico S.p.A. con il Piano dell'OCSIT, nonche' con l'ulteriore documentazione ed informazioni trasmesse; Ritenuto di dover assicurare la separazione patrimoniale con riferimento alle attivita' dell'OCSIT rispetto alle altre attivita' della Societa', in coerenza con l'autonomia che il decreto legislativo n. 249/12 riconosce alle attivita' dell'OCSIT rispetto alle altre funzioni svolte da Acquirente Unico e anche al fine di poter accedere in modo efficiente al mercato dei capitali
Emana il seguente atto di indirizzo
Ad Acquirente Unico S.P.A., in funzione di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)
Art. 1 Modalita' di esercizio delle funzioni di OCSIT
1. Il presente atto di indirizzo disciplina l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT da parte di Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12. 2. L'OCSIT esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto del presente atto di indirizzo e di quanto indicato nel Piano dell'OCSIT, come eventualmente di volta in volta modificato ed aggiornato, operando secondo criteri di corretta gestione, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita'. 3. Per assicurare il mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali, l'OCSIT opera altresi' secondo criteri di mercato. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'OCSIT: a) stipula, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, i contratti di acquisto e/o di vendita di prodotti petroliferi e di acquisizione di disponibilita' di capacita' logistica, sulla base delle tipologie di prodotto e degli obblighi di mantenimento dei giorni di scorte specifiche, indicati nel decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto di indirizzo e nel Piano dell'OCSIT; b) si avvale anche del sistema delle offerte di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 249/12 per l'acquisizione della disponibilita' di capacita' logistica petrolifera di oli minerali. 5. Entro l'anno scorte 2016/2017, l'OCSIT si impegna ad assicurare il raggiungimento di 5 giorni di scorte specifiche. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 e' esplicitata la ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare. 6. L'OCSIT fa ricorso al credito in conformita' a quanto indicato nel Piano dell'OCSIT. Consolidata la fase di avviamento, l'OCSIT, compatibilmente con le condizioni di mercato e previa valutazione di opportunita' e di vantaggio economico-giuridico da parte della Societa', potra' fare anche ricorso alle emissioni obbligazionarie rispetto ai finanziamenti bancari, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico e fermo restando il rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo dello stesso Ministero o del Ministero dell'economia e delle finanze. 7. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari in conformita' al disposto del comma 6 sono comunicati dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, ai fini della copertura nell'ambito del contributo a carico dei soggetti obbligati, di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT. 8. Qualora a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT proceda alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e in tal modo si generi una differenza di valore rispetto a quello iscritto a bilancio per le medesime poste, tale valore, se positivo, dovra' essere destinato alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT, se negativo, trovera' integrale copertura nel contributo di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12. A tal fine, detto valore verra' comunicato dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT. 9. L'OCSIT, previa analisi del rischio, valuta l'opportunita' di adottare procedure standard di operativita' che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio. 10. Fermo restando quanto stabilito al comma 8, i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sono destinati prioritariamente al rimborso proporzionale - pari passu per sorte capitale - dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447-bis, comma 1, lettera b), e 2447-decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie. 11. La programmazione economico finanziaria contenuta nel Piano dell'OCSIT si intende altresi' integrata e, ove occorra, modificata qualora gli obblighi di scorta indicati all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e nelle relative comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, comportino per l'OCSIT impegni di spesa superiori a quanto stimato nel Piano dell'OCSIT stesso. 12. Qualora l'OCSIT verifichi difficolta' al reperimento di capitale per il rimborso dei finanziamenti in scadenza, informa il Ministero dello sviluppo economico affinche' lo stesso possa decidere sugli obblighi di scorta per il periodo di competenza e autorizzare l'OCSIT alla eventuale vendita delle scorte in precedenza acquistate, fermo restando quanto indicato al comma 8. 13. La Societa' garantisce la separazione patrimoniale relativamente alle attivita' dell'OCSIT rispetto alle altre attivita' da essa svolte, e a tal fine puo' avvalersi di ogni strumento, anche giuridico legale, come quelli previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti, conformemente alla medesima normativa. Restano fermi gli obblighi di separazione contabile di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 249/12.
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| Art. 2
Comunicazioni per l'ammontare del contributo di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12
1. L'OCSIT ai fini dell'articolazione del contributo in acconto di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12 e la successiva ripartizione a carico di ciascun soggetto obbligato ed ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del 24 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ove ne ricorrano le condizioni, comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare, recanti la stima aggiornata: a) degli oneri e dei costi totali derivanti dalle attivita' di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1, comma 4; b) dei costi di struttura annuali. 2. Per l'anno 2014, la comunicazione di cui al comma 1 e' fatta entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente atto di indirizzo. 3. Ai fini della ripartizione, a carico di ciascun soggetto obbligato, del contributo a conguaglio di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, entro il giorno 15 del mese di febbraio di ogni anno l'OCSIT comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico il pre-consuntivo di bilancio recante: a) gli oneri ed i costi totali effettivamente sostenuti per le attivita' di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1, comma 4, del presente atto di indirizzo per l'esercizio precedente; b) i costi di struttura annuali effettivamente sostenuti, per l'esercizio precedente.
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| Art. 3 Obblighi informativi
1. Ai fini degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 249/12, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico S.p.A., l'OCSIT trasmette alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, il rapporto sulle attivita' svolte per l'esercizio di riferimento e i relativi conti annuali separati dell'OCSIT, corredati dalla nota di commento.
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| Art. 4 Disposizioni finali
1. Salvo il caso in cui si verifichino esigenze di aggiornamento o modifica anteriori piu' tempestivi, per ogni esercizio, l'OCSIT predispone ed invia alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' e l'eventuale aggiornamento del Piano dell'OCSIT. 2. Ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12 del decreto legislativo n. 249/12, l'OCSIT puo' accettare le deleghe degli operatori anche prima del 1° gennaio 2015. 3. L'OCSIT sviluppa e gestisce, nel rispetto delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico il sistema informativo di monitoraggio delle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali, curando la manutenzione del software della piattaforma informatica «i-SISEN» e predisponendone gli aggiornamenti informatici necessari ad una completa implementazione del decreto legislativo n. 249/12 nonche' ad una migliore reportistica basata anche sulla georeferenziazione delle scorte. L'OCSIT collabora altresi' con il Ministero dello sviluppo economico nella predisposizione dei report ordinari e straordinari alla Commissione europea e all'Agenzia Internazionale dell'Energia. 4. L'OCSIT fornisce al piu' presto e comunque entro il 30 giugno 2014 la proposta di piano di cui all'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 249/12. 5. L'OCSIT, nel triennio 2014-2016, provvede a valutare la idoneita' ed economicita' di gestione di quanto previsto all'art. 7 comma 15 del decreto legislativo n. 249/12, a titolo sperimentale e per un numero limitato di siti.
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| Art. 5 Ulteriori disposizioni
1. Il presente decreto e' comunicato all'OCSIT per gli adempimenti di competenza e per l'avvio operativo delle attivita' ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 31 gennaio 2014
Il Ministro: Zanonato
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 836
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