Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 marzo 2014 |
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2014/2015. (Prot. n. 220). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 febbraio 2014, n. 85 concernente Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-15; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 140 concernente Modalita' e contenuti delle prove di ammissione al corsi di laurea magistrale a ciclo in medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2014-15; Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti; Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015 riferito alle predette disposizioni; Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale; Tenuto conto che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della salute; Considerata tuttavia la necessita' di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999; Visto la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta compatibile con l'offerta formativa deliberata dagli Atenei; Valutata la necessita' di contemperare quanto piu' possibile l'offerta formativa delle Universita' con il fabbisogno professionale; Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999; Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea; Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2014-2015, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei; Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Universita';
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2014-2015 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono determinati a livello nazionale in n. 9.983 e sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 573 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. 3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa, sono coperti dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2014
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro della salute Lorenzin
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