Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 marzo 2014 |
Modifica al decreto 21 novembre 2008, come modificato dal decreto 27 aprile 2010, di riconoscimento della Tifernogas S.r.l., in Citta' di Castello come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto 21 novembre 2008 di riconoscimento e designazione della societa' «Tifernogas S.r.l.» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per espletare i compiti della valutazione della conformita' sui contatori del gas limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana per portate massime di 40 m³/h; Visto il decreto 27 aprile 2010 di estensione dell'autorizzazione, rilasciata con il decreto 21 novembre 2008 precitato, per espletare i compiti della valutazione della conformita' anche sui contatori del gas con portate massime fino a 1600 m³/h; Vista l'istanza della Tifernogas S.r.l, acquisita agli atti con protocollo n. 97739, dell'11 giugno 2013, rivolta ad ottenere l'adeguamento delle autorizzazioni precitate alla notifica dell'organismo stesso nell'ambito del sistema informativo comunitario; Vista l'integrazione documentale trasmessa dalla Tifernogas S.r.l. acquisita agli atti con protocollo n. 26705 del 17 febbraio 2014; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE; Ritenuto di adeguare a favore di Tifernogas S.r.l. i compiti della valutazione della conformita' alla notifica dell'Organismo nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) limitandone, pero', la validita' per il tempo necessario ad ottenere l'accreditamento presso Accredia, per effetto della convenzione sopra citata, e comunque non oltre il 27 agosto 2015; Ritenuto di confermare, altresi', ogni disposizione contenuta nell'autorizzazione rilasciata alla Tifernogas S.r.l. con decreto 21 novembre 2008 e successiva estensione del 27 aprile 2010, limitandone, pero', la validita' al 27 agosto 2015 per le ragioni espresse al comma precedente; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo notificato Tifernogas S.r.l. (di seguito indicato come Organismo), con sede in via R. Morandi, 44/d - 06012 Citta' di Castello (PG) puo' espletare i compiti relativi ai moduli B - F di valutazione della conformita' sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico della direttiva 2004/22/CE: allegato MI-002 - Contatori del gas con portate massime fino a 1600 m³/h e dispositivi di conversione del volume.
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| Art. 2
1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. 2. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.
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| Art. 3
1. La presente autorizzazione ha validita' fino al 27 agosto 2015 ed e' notificata alla Commissione europea. 2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
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| Art. 4
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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| Art. 5
1. L'Organismo nello svolgimento della propria attivita' di valutazione della conformita', si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 2. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che l'Organismo non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
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| Art. 6
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 21 novembre 2008 e il decreto 27 aprile 2010, citati nelle premesse, adottati a favore dell'Organismo, mantenendo le disposizioni ivi contenute.
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| Art. 7
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 11 marzo 2014
Il direttore generale: Vecchio
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