IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Visto il proprio decreto ministeriale del 29 febbraio 2000, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di foraggera denominata "Rif"; Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2011, con il quale la medesima varieta' e' stata successivamente cancellata; Viste la domanda presentata ai fini della reiscrizione della varieta' nel rispettivo registro nazionale; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', cancellata con proprio decreto ministeriale dal registro delle varieta' di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, e' nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2014
Il direttore generale: Cacopardi
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