Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4
Testo del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti
all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale

(Soppresso).
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1-bis

(Art. 3, comma 1-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni in materia tributaria e contributiva

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) il comma 428, terzo periodo, e' sostituito dal seguente: «Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
(( 3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014. ))
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
(( 4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro». ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014) , come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
(Omissis).
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in
considerazione delle attivita' svolte dal Commissario
straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e
delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014
sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di
ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare,
anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura
non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni
di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2018. Il Commissario riferisce
ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una
apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo
stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.
Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma,
nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a
carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate
misure volte all'unificazione, in un unico archivio
telematico nazionale, dei dati concernenti la proprieta' e
le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente
inseriti nel pubblico registro automobilistico e
nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei
conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione
delle relative procedure.
428. Nelle more della definizione degli interventi
correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate
e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro
per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015,
a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, secondo
quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte
negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte
nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli
stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la
coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e
delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi,
rispettivamente, gli interventi sui quali sono state
operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di
euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono
state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e
439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la
rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a
valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
degli interventi correttivi di cui al comma 427, si
provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate.
Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle
previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei
predetti obiettivi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"Art. 1.
(Omissis).
128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale
dell'importo dei premi e contributi dovuti per
rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto
decreto definisce anche le modalita' di applicazione della
riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti
disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e
successive modificazioni. In considerazione dei risultati
gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici,
per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui
al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte
del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per
l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, da computare anche ai fini del calcolo dei
coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni. La riduzione dei premi e
contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei
premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
premi e contributi e' operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento
economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna
di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette
finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa
fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio
2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti
dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi interessati. La programmazione delle predette
risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del
predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita'
economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 42 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali):
"Art. 28. I premi o contributi di assicurazione
debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto
assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini
di cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal
successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno
solare o per la minor durata dei lavori, sulla base
dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno
corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante
il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o
contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato e' effettuata
come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al
periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita'
al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo
anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte
dichiarate nella denuncia di esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni
solari successivi al primo anno solare intero, in base alle
retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo
delle rate di premio anticipato relative agli anni solari
sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di
lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto
assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per
il pagamento della rata premio anticipata e della
regolazione premio relativa al periodo assicurativo
precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente
corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli
che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione
dell'attivita' assicurata nel corso dell'anno, la citata
comunicazione dovra' essere effettuata entro il giorno 20
del secondo mese successivo alla cessazione stessa,
contestualmente all'autoliquidazione del premio.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo
assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle
retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e
versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44,
cosi' come modificato dal successivo punto 2) .
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo
di tempo per il quale deve essere anticipato il premio,
retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte
nell'anno precedente, puo' calcolare la rata premio sul
minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata
entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di
eventuali controlli.
Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato
anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore
accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte
supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale
fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto
assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di
un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle
retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto
assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le
spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la
liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia
per la rata anticipata, in base al doppio delle
retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo.
Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore
sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel
caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un
premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso."
"Art. 42.
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
in dipendenza della loro natura o delle modalita' di
svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui
all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera
dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base
ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la
quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 39."
"Art. 44.
Il primo pagamento del premio di assicurazione deve
essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio
dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari
successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro
entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce;
contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il
pagamento della regolazione del premio relativo al periodo
assicurativo precedente.
Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a
richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in
quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze
del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di
ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio
di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un
tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del
debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il pagamento della regolazione
del premio relativo al periodo assicurativo precedente va
in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20
febbraio.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di
lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono
escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
ad anni precedenti a quello cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a
favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il
rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto
medesimo intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello della
comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono
essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonche' le
differenze supplementari determinate da variazioni di
rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da
accertamenti ispettivi, e quant' altro dovuto all'Istituto.
L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al
datore di lavoro le date delle singole scadenze.".
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, reca
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 222. (Anticipazioni di tesoreria)
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli. (443)
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo
210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251,
comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data della predetta
certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie
per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o
manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che
internazionali.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della
Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative):
"Art. 21. (Apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse in
lire

1. Licenza o documento sostitutivo per
l'impiego di apparecchiature terminali
per il servizio radiomobili pubblico
terrestre di comunicazione (art. 318
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e
art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202):
per ogni mese di utenza:

a) utenze residenziali 10.000
b) utenze affari 25.000

Note:
1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di
mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta,
congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario
delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni .
3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i
documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di
perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti
inferiori nonche' a non vedenti e a sordi. L'invalidita'
deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria
locale e la relativa certificazione prodotta al
concessionario del servizio all'atto della stipulazione
dell'abbonamento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 160 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 160. (Licenza di esercizio)
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la
quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale
all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza
rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di
radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della
licenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni (Rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita').
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta,
detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e
dalle attivita' di natura finanziaria sono in ogni caso
assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli
intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai
quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui
intervengano nella riscossione dei relativi flussi
finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresi'
applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo
d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo
44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e
conti correnti, diversi da quelli bancari, nonche' per i
redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed
h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati
nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli
investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di cui al
primo periodo, che concorrono a formare il reddito
complessivo del percipiente, gli intermediari residenti
applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del
20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti
per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari
intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a
fornire i dati utili ai fini della determinazione della
base imponibile. In mancanza di tali informazioni la
ritenuta o l'imposta sostitutiva e' applicata sull'intero
importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.".
 
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio
2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012 (( e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18
febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ))
ed altre
disposizioni urgenti in materia di protezione civile

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, (( ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, )) avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori (( indicati ai commi 1 e 1-bis, )) per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il (( 31 ottobre 2014, )) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il (( 31 ottobre 2014. )) Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il (( 31 ottobre 2014. )) Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresi' sospesi fino al (( 31 ottobre 2014: ))
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
(( 2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. ))
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, (( nonche' per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, )) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda (( o dei terreni agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, )) trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
(( 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. ))
5. I rifiuti prodotti (( dagli eventi alluvionali )) sono classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. (( I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono )) le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, (( si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale )) (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' (( i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono )) le misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/ 2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, (( dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, )) e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza.)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo
strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per
far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e
secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
ministri, sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito
di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui
ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento,
nonche' all'individuazione delle relative risorse
finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al
pagamento del debito residuo e delle relative quote
interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento).
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti
indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate
mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e'
sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si
applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, reca "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
Si riporta il testo vigente del comma 12, dell'articolo
17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi)
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
"Art. 2. (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate).
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo
di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.".
Si riporta il testo del comma 123, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
(Omissis).
123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle
strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per
gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della
societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per
gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via
di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma
di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.Il Commissario delegato di cui al presente comma
opera con i poteri, anche derogatori, definiti con
ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5,
dell'O.P.C.M. n. 3967/ 2011 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 5. 1. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19
dicembre 2008 e' aggiunto il seguente periodo: «La predetta
indennita' e' aumentata nella misura del 100% in caso di
impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario
notturno.»".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17,
dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 17. 1. Allo scopo di garantire un migliore
assetto organizzativo, nell'ambito delle attivita' del
Dipartimento della protezione civile, nonche' la piena
funzionalita' ed operativita' del Sistema di Allertamento
Nazionale e del Centro di Coordinamento Nazionale
denominato «SISTEMA», previsti dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e
successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 20 settembre 2005, dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici
del Dipartimento della protezione civile che opera, in fase
di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale
Centrale e la Sala Situazione Italia, ove lo stesso non sia
destinatario del compenso di cui all'art. 9, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3580 del 3 aprile 2007, e' attribuita, previa
autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile, una speciale indennita' operativa forfetariamente
parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario
festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo
impiego. La predetta indennita' e' aumentata nella misura
del 100% in caso di impiego in giorni festivi ovvero in
orario notturno.
2. Al personale del Dipartimento della protezione
civile impiegato nei territori interessati da una
situazione di allertamento per una situazione d'emergenza
attesa o in atto, e' attribuito il compenso di cui all'art.
22, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6
dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 6.
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309 dopo
le parole: «puo' essere assunto» sono aggiunte le parole:
«ovvero prorogato».
2.
3. Al fine di garantire e migliorare l'efficienza dei
servizi istituzionali del Dipartimento della protezione
civile e' autorizzata l'estensione del fondo unico di
Presidenza anche al personale militare di prestito in
servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a
carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli
articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004.
4. Con riferimento alle esigenze in materia di incendi
boschivi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2,
del decreto legge-19 aprile 2002, n. 68, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.
118, possono, compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' con la
normativa vigente in materia, essere rinnovati o prorogati
i contratti di diritto privato di cui all'art. 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
luglio 2002, n. 3231.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17
dell'O.P.C.M. n. 3536/2006 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 17. 1. Al fine di assicurare l'operativita'
della Sala situazione Italia del Dipartimento della
protezione civile anche assicurando ogni necessario
collegamento con le strutture operative del Servizio
nazionale di protezione civile il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato, per la durata degli stati
emergenza in premessa citati, ad utilizzare personale
appartenente a dette strutture, con oneri a carico delle
amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70,
comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Al personale di cui al comma 1, nei limiti temporali
di cui al comma precedente, impiegato per assicurare la
piena operativita' della Sala situazione Italia e'
corrisposta una speciale indennita' mensile operativa
onnicomprensiva commisurata a trenta ore di straordinario
festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni
di effettivo impiego. Ai relativi oneri si provvede a
carico del Fondo di protezione civile, che presenta le
occorrenti disponibilita'.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 1,
dell'O.P.C.M. n. 3288/2003 (Disposizioni urgenti di
protezione civile):
"Art. 2. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e
funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del
Centro situazioni unificato del Dipartimento della
protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in
atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio citati in premessa, nonche' per
evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle
competenze di detto Centro, al personale dipendente e'
riconosciuta, per l'attivita' prestata e da prestare nei
turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno
2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del
Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a
carico del Fondo per la protezione civile.".
Si riporta il testo vigente del comma 63 dell'articolo
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
"Art. 3.
(Omissis).
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono
cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque
denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi
trattamenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge a favore del personale
dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici
dipendenti prestano servizio.
(Omissis).".
 
Art. 3-bis

(( Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti
contratti a seguito del sisma del maggio 2012 ))


(( 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella ))
Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 11. (Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)
01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione
ordinaria.».
1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di
applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire
conseguentemente la massima celerita' applicativa delle
relative disposizioni:
a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122:
1) all'articolo 1, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. I Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di
Commissari Delegati, possono delegare le funzioni
attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio
sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente
normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le
specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi
delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali
limiti al potere di deroga.»;
1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari.»;
2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. I contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra
quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed
e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano
assicurati criteri di controllo, di economicita' e
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano
fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da
effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione
della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in
sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli
edifici scolastici danneggiati sono comunque
prioritariamente destinate a tale scopo.»;
4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia
concernenti gli interventi previsti nel presente decreto,
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province interessate alla ricostruzioni sono istituiti
elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono
gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per
l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di
subcontratti, di attivita' indicate nel comma 2 e'
necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione
della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati
presso almeno una delle prefetture - uffici territoriali
del Governo delle province interessate.»;
4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente:
«h-bis) gli ulteriori settori individuati, per
ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in
qualita' di Commissario delegato, conseguentemente alle
attivita' di monitoraggio ed analisi delle attivita' di
ricostruzione»;
5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto
di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma
2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149.»;
5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto il seguente:
«1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di
stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese
sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e
donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e
puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro.
L'ammontare delle spese da escludere dal patto di
stabilita' interno ai sensi del periodo precedente e'
determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9
milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per
ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati,
entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al
periodo precedente.»;
5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo
e' sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30
settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data
del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31
dicembre 2013».
b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta
e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al
Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I
Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di
attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa
autorizzato allo scopo a legislazione vigente.
1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori
dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma
14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' prorogato al 31 maggio 2013. Alla
compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al
territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente,
anche ai fini della migliore attuazione e della corretta
interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e' inserito, nell'elenco della provincia di
Mantova, il seguente comune: «Motteggiana».
2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni
recate dal presente comma, fermo restando il complessivo
importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno
2013.».
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «una indennita',» sono
inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le
modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori
in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19»
fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire
con il decreto di cui al comma 3».
3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di
utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine
di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista
all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma
1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore
dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161, recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».
3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Motteggiana,» e'
soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,
3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono
inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».
3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di
imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei
contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma
10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la
realizzazione dei medesimi interventi.»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno
interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della
posizione individuale maturata di cui all'articolo 11,
comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto
previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha
durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
5. In considerazione della mancata sospensione degli
obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al
predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non
hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative
addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto
alla effettuazione e al riversamento delle stesse
successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti
e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il
versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative
addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
6. I pagamenti dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e
24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, sono effettuati entro il 20 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della
corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, come modificato dal presente articolo,
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,
nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni:
«Ferrara»; «Mantova».
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere,
limitatamente ai danni subiti in relazione alle attivita'
dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di
lavoro autonomo, nonche' dagli esercenti attivita' agricole
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi
dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e
b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi
fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a),
l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita alla loro
attivita' di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa
parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al
comma 7-bis, lettera b).
7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter
relativamente a tali commi, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche'
da 10 a 13 del presente articolo.
8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo
di riscossione.
9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i
contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai
contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge
n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012; nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione
degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie
occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1),
sono stati di entita' effettivamente tale da condizionare
ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono
indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30
novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al
30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la
corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di
cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai
versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013.
10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati,
nonche' le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui
al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo
agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta
e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del
limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e'
restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1°
luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel
contratto di finanziamento.
11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle
entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato
il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi'
ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti
da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le
modalita' della relativa presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi
di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti
erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione
del comma 8.
12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,
l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al
comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate
dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
13-bis. Nell'ambito degli interventi per la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori
dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da
parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di
lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista,
costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso
del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di
questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. E'
fatto salvo ogni successivo controllo della stazione
appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per
il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le
autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in
corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla
data delle relative richieste.
13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione
delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse
sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente
alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai
medesimi.
13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma
4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il
decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.".
Si riporta il testo vigente del comma 367,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1.
(Omissis).
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 6. (Proroga emergenza sisma maggio 2012)
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
presentazione della documentazione di cui all'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro
tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed
oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis
e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del
2012, possono presentare la documentazione utile per
accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine
finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per
l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza
applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato
il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei
commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia
delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11,
del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche'
dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione
bancaria italiana adeguano la convenzione di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del
2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di
cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto
dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
predetto decreto-legge n. 174 del 2012.
5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e' inserito il seguente: "Sulle contabilita'
speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
"Art. 1. (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.".
 
Art. 4
Copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:
a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; ))

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art.10. (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.".
Si riporta il testo vigente della tabella C della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone