Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'allegato B;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 6 febbraio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto legislativo stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:
a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013,
n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:

"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
- La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n.
L 197.
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
(Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O..
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180,
180-bis e 181 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, cosi' recita:
"Art. 177. (Campo di applicazione e finalita')
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati,
anche in attuazione delle direttive comunitarie, in
particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della
gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi
dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono,
altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti
direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo
i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di
informazione nel settore delle norme e delle regolazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento
alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
"Art. 178. (Principi)
1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente
ai principi di precauzione, di prevenzione, di
sostenibilita', di proporzionalita', di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale
fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri
di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza,
fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto
delle norme vigenti in materia di partecipazione e di
accesso alle informazioni ambientali."
"Art. 178-BIS. (Responsabilita' estesa del produttore)
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare
l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo
di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera
circolazione delle merci sul mercato, possono essere
adottati, previa consultazione delle parti interessate, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare aventi natura
regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le modalita' e i criteri di introduzione della
responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso
come qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti,
venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema
di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti
restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.
Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le modalita' e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa
responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto. I
decreti della presente lettera sono adottati di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla
misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i
loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o
eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo
utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo
smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti
avvengano in conformita' ai criteri di cui agli articoli
177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti adatti
all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere
diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e
sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.
2. La responsabilita' estesa del produttore del
prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita'
della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma
1, e fatta salva la legislazione esistente concernente
flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere
altresi' che i costi della gestione dei rifiuti siano
sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del
prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del
prodotto partecipi parzialmente, il distributore del
prodotto concorre per la differenza fino all'intera
copertura di tali costi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
"Art. 179. (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."
"Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d'invito che valorizzino le capacita' e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti;
d).
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenta alle Camere una relazione recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati
raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure
di prevenzione esistenti e valuta l'utilita' degli esempi
di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici
parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di
prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura la disponibilita' di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione dei programmi
di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."
"Art. 180-bis. (Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'
articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di
cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del
medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i decreti attuativi di cui all' articolo 2 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107
dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del
produttore del prodotto. Con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e
reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa
la definizione di procedure autorizzative semplificate e di
un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di
prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a
riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."
"Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta
qualita' e di soddisfare i necessari criteri qualitativi
per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i
criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la
raccolta differenziata in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 205. Le autorita' competenti realizzano,
altresi', entro il 2015 la raccolta differenziata almeno
per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile,
per il legno, nonche' adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali
flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara'
aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di
peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in
sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione
e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei
rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini
di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione
europea, delle modalita' di attuazione e calcolo degli
obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare puo' adottare
decreti che determinino tali modalita'.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il
recupero dei rifiuti in conformita' ai criteri di priorita'
di cui all' articolo 179 e alle modalita' di cui all'
articolo 177, comma 4, nonche' misure intese a promuovere
il riciclaggio di alta qualita', privilegiando la raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei
rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti
sono raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile
dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non
sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi
proprieta' diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul
territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
piu' possibile il loro recupero privilegiando il principio
di prossimita' agli impianti di recupero.
6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e
contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i
sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli
istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di
autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e
non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IX

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato X

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;
b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee in materia di sicurezza, di salute, di sostanze chimiche, nonche' del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
Il Regolamento (CE) 18-12-2006 n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
(Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2011, n. 55.
La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174.
La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricata:
"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati".
 
Art. 3
Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinate a fini specificamente militari;
b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
c) le lampade a incandescenza.
2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.
Note all'art. 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31
luglio 2002, n. 179) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 settembre 2003, n. 211.
 
Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente e' identificabile se puo' essere monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per l'ambiente;
t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE;
z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) 'recupero': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;
oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.
2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore e' considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 183. (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell' articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all' articolo 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all' articolo
184-bis, comma 2.".
La Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., e' cosi' rubricata:
"Sezione II Contratti a distanza".
La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.
7, S.O..
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O., cosi' recita:
"Art. 1. Definizioni.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici
ed ai relativi accessori. Ai fini del presente decreto gli
accessori sono considerati dispositivi medici a pieno
titolo. Nel presente decreto e nei suoi allegati i
dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con
termine «dispositivi».
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) dispositivo medico: qualunque strumento,
apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software
destinato dal fabbricante ad essere impiegato
specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche e
necessario al corretto funzionamento del dispositivo,
destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a
fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o
attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo,
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia
o di un processo fisiologico; di intervento sul
concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione
principale, nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con
mezzi farmacologici o immunologici ne' mediante processo
metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da
tali mezzi;
b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un
dispositivo, sia destinato in modo specifico dal
fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per
consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante
stesso;
c) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi
dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto
reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo,
da un kit, da uno strumento, da un apparecchio,
un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in
combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo
umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o
principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno
stato fisiologico o patologico, o su una anomalia
congenita, o informazioni che consentono la determinazione
della sicurezza e della compatibilita' con potenziali
soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle
misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono
considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si
intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del
tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai
fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente
dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame
diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici
di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in
vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano
specificamente destinati dal fabbricante ad esami
diagnostici in vitro;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo
fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione
scritta di un medico debitamente qualificato e indicante,
sotto la responsabilita' del medesimo, le caratteristiche
specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad
essere utilizzato solo per un determinato paziente. La
prescrizione puo' essere redatta anche da altra persona la
quale vi sia autorizzata in virtu' della propria
qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con
metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono
essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza
specifica del medico o di un altro utilizzatore
professionale, non sono considerati dispositivi su misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo
destinato ad essere messo a disposizione di un medico
debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini di
cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano
adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al
medico debitamente qualificato e' assimilata ogni altra
persona, la quale, in base alla propria qualificazione
professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica
responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in
vista dell'immissione in commercio a proprio nome,
indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano
eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo
conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono
al fabbricante valgono anche per la persona fisica o
giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta,
rimette a nuovo, etichetta uno o piu' prodotti
prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. I
predetti obblighi non si applicano alla persona la quale,
senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi
gia' immessi in commercio in funzione della loro
destinazione ad un singolo paziente;
g) destinazione: l'utilizzazione alla quale e'
destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel
materiale pubblicitario;
h) immissione in commercio: la prima messa a
disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi,
esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista
della distribuzione o utilizzazione sul mercato
comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di
dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;
i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo e'
stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto
pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario
secondo la sua destinazione d'uso;
i-bis) mandatario: la persona fisica o giuridica
stabilita nel territorio dell'Unione europea che, dopo
essere stata espressamente designata dal fabbricante,
agisce e puo' essere interpellata dalle autorita' nazionali
competenti e dagli organismi comunitari in vece del
fabbricante per quanto riguarda gli obblighi che il
presente decreto impone a quest'ultimo;
i-ter) dati clinici: informazioni sulla sicurezza o
sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un dispositivo.
I dati clinici provengono dalle seguenti fonti:
1) indagini cliniche relative al dispositivo in
questione; o
2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella
letteratura scientifica, relativi a un dispositivo analogo
di cui e' dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in
questione; o
3) relazioni pubblicate o non pubblicate su altre
pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a
un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
al dispositivo in questione;
i-quater) sottocategoria di dispositivi: serie di
dispositivi con settori di utilizzo comuni o con tecnologie
comuni;
i-quinquies) gruppo generico di dispositivi: serie di
dispositivi per i quali e' previsto un identico o analogo
utilizzo e che condividono la stessa tecnologia, cosicche'
possono essere classificati in modo generico, senza tenere
conto di caratteristiche specifiche;
i-sexies) dispositivo monouso: dispositivo destinato ad
essere utilizzato una sola volta per un solo paziente.".
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 37 (Attuazione della direttiva 2007/47/CE
che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 60, cosi' recita:
"Art. 1. Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante attuazione
della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi.
1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ovunque ricorra, l'espressione: «mandatario
stabilito nella Comunita'» e' sostituita dalla seguente:
«mandatario»;
b) ovunque ricorra, l'espressione: «organismo
designato» e' sostituita dalle seguenti: «organismo
notificato»;
c) ovunque ricorrano, le espressioni: «Ministero della
sanita'» o: «Ministro della sanita'» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministero della salute» o:
«Ministro della salute»;
d) ovunque ricorrano, le espressioni: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» o:
«Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero
dello sviluppo economico» o: «Ministro dello sviluppo
economico»;
e) all'articolo 1:
1) al comma 2:
1.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dispositivo medico: qualunque strumento,
apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli
accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad
essere impiegato specificamente con finalita' diagnostiche
e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del
dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere
impiegato sull'uomo a fini di:
1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o
attenuazione di malattie;
2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o
compensazione di una ferita o di un handicap;
3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure
di un processo fisiologico;
4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o
sul corpo umano l'azione principale cui e' destinato con
mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi
metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da
tali mezzi;»;
1.2. le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle
seguenti:
«d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo
fabbricato appositamente sulla base della prescrizione
scritta di un medico debitamente qualificato che precisi,
sotto la propria responsabilita', le caratteristiche
specifiche di progettazione e destinato ad essere
utilizzato solo per un determinato paziente; i dispositivi
fabbricati con metodi di produzione in serie che devono
essere adattati per soddisfare un'esigenza specifica del
medico o di un altro utilizzatore professionale non sono
considerati dispositivi su misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: qualsiasi
dispositivo destinato ad essere utilizzato da un medico
debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini
cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in un ambiente
clinico umano adeguato; per l'esecuzione delle indagini
cliniche, al medico debitamente qualificato e' assimilata
ogni altra persona la quale, in base alle qualifiche
professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini;
f) destinazione: l'utilizzazione alla quale e'
destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e/o
nei materiali pubblicitari;»;
1.3. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«g-quater) mandatario: la persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita' che, dopo essere stata
espressamente designata dal fabbricante, agisce e puo'
essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti e
dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per
quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone
a quest'ultimo;
g-quinquies) dati clinici: le informazioni sulla
sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un
dispositivo; i dati clinici provengono dalle seguenti
fonti:
1) indagini cliniche relative al dispositivo in
questione; o
2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella
letteratura scientifica relativi a un dispositivo analogo
di cui e' dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in
questione; o
3) relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre
pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a
un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
al dispositivo in questione.»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile
attivo e' destinato a somministrare una sostanza definita
«medicinale» ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
comunitario sui medicinali per uso umano, tale dispositivo
e' disciplinato dal presente decreto, fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, riguardanti il medicinale.»;
3) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile
attivo incorpora come parte integrante una sostanza che, se
utilizzata separatamente, puo' essere considerata un
medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e puo' avere effetti sul corpo
umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo,
quest'ultimo deve essere valutato e autorizzato
conformemente al presente decreto.»;
4) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-ter.1. Quando un dispositivo incorpora come parte
integrante una sostanza, di seguito denominata: "derivato
del sangue umano", la quale, se utilizzata separatamente,
puo' essere considerata un componente di un medicinale o un
medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, e puo' avere effetti sul corpo umano con un'azione
accessoria a quella del dispositivo, quest'ultimo e'
valutato e autorizzato in base al presente decreto.»;
5) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. Le disposizioni contenute all'articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194,
che recepisce le direttive comunitarie sulla compatibilita'
elettromagnetica, non si applicano ai dispositivi
disciplinati dal presente decreto.»;
6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quinquies. Il presente decreto non si applica:
a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario
sui medicinali per uso umano; nello stabilire se un
determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di
tale decreto oppure in quello del presente decreto, si
tiene conto in particolare del principale meccanismo
d'azione del prodotto stesso;
b) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue
umano, al plasma o alle cellule ematiche di origine umana,
ne' ai dispositivi che, al momento dell'immissione in
commercio, contengono tali prodotti derivati da sangue,
plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi di cui al
comma 2-ter.1;
c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne' a
prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di
origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma
2-ter.1;
d) a organi, tessuti o cellule di origine animale, a
meno che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando
tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali
derivati da tessuti animali.»;
f) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dispositivi impiantabili attivi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), possono essere
messi in commercio o messi in servizio unicamente se
rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto,
sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di
una adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformita'
alla loro destinazione.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), in appresso
denominati: «dispositivi», soddisfano i requisiti
essenziali di cui all'allegato 1 che sono loro applicabili,
tenendo conto della destinazione dei dispositivi in
questione. Laddove esista un rischio per la salute dei
pazienti, degli operatori o dei terzi, i dispositivi che
sono anche macchine ai sensi dell'articolo 2, lettera a),
della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine,
rispettano altresi' i requisiti essenziali in materia di
salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I di tale
direttiva, qualora detti requisiti essenziali in materia di
salute e sicurezza siano piu' specifici dei requisiti
essenziali stabiliti nell'allegato I del presente
decreto.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' consentita l'immissione in commercio e la messa
in servizio, nel territorio italiano, dei dispositivi
conformi alle disposizioni del presente decreto e recanti
la marcatura CE di cui all'articolo 4, che indica che essi
hanno formato oggetto della procedura di valutazione della
conformita' ai sensi dell'articolo 5.»;
4) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«5-bis. I dispositivi destinati ad indagini cliniche
possono essere messi a disposizione dei medici o delle
persone debitamente autorizzate se soddisfano le condizioni
di cui all'articolo 7 e all'allegato 6. I dispositivi su
misura possono essere immessi in commercio o messi in
servizio se soddisfano le condizioni di cui all'allegato 6
e sono accompagnati dalla dichiarazione prevista in detto
allegato, la quale e' messa a disposizione del paziente
specificamente individuato. Questi dispositivi non recano
la marcatura CE.
5-ter. I dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere c), d) ed e), possono essere presentati in
occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, anche se
non conformi alle norme del presente decreto, purche' un
avviso chiaramente visibile, redatto in lingua italiana,
indichi la loro non conformita' e l'impossibilita' di
immettere in commercio o mettere in servizio tali
dispositivi prima che il fabbricante o il suo mandatario li
abbiano resi conformi alle disposizioni del decreto
stesso.»;
g) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Presunzione di conformita') - 1. Si presumono
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2,
comma 3, e all'allegato 1 i dispositivi fabbricati in
conformita' alle norme tecniche armonizzate comunitarie e
alle norme tecniche nazionali che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme tecniche nazionali che
recepiscono le norme tecniche armonizzate comunitarie sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme
tecniche armonizzate comprende anche le monografie della
Farmacopea europea relative in particolare all'interazione
tra medicinali e materiali impiegati in dispositivi
contenenti detti medicinali, i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»;
h) all'articolo 5:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'autorizzazione ha durata quinquennale
rinnovabile ed e' revocata se vengono meno i requisiti di
cui al comma 2, ovvero se sono accertate gravi o reiterate
irregolarita' da parte dell'organismo notificato.»;
2) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Le decisioni adottate dagli organismi
notificati a norma degli allegati 2, 3 e 5 hanno una
validita' massima di cinque anni e possono essere prorogati
per i successivi di cinque anni al massimo, su richiesta
presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato
dalle due parti.»;
3) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies.1. L'organismo notificato fornisce al
Ministero della salute tutte le informazioni sui
certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi,
ritirati o rifiutati e informa parimenti gli altri
organismi, designati in forza del comma 3, sui certificati
sospesi, ritirati o rifiutati e, su richiesta, sui
certificati rilasciati. Esso mette inoltre a disposizione,
su richiesta, tutte le informazioni supplementari
pertinenti.
5-quinquies.2. Qualora un organismo notificato constati
che i requisiti pertinenti del presente decreto non sono
stati o non sono piu' soddisfatti dal fabbricante, oppure
che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato,
esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il
certificato rilasciato, tenendo conto del principio della
proporzionalita', a meno che la conformita' con tali
requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di
appropriate misure correttive da parte del fabbricante.
L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
nei casi in cui risulti necessario l'intervento del
Ministero. Il Ministero della salute informa gli altri
Stati membri e la Commissione europea.
5-quinquies.3. L'organismo notificato fornisce al
Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
di bilancio, necessari per verificare la conformita' ai
requisiti di cui all'allegato 8.»;
4) il comma 5-sexies e' sostituito dal seguente:
«5-sexies. Il Ministero della salute autorizza, su
richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in
servizio, nel territorio nazionale, di singoli dispositivi
per i quali le procedure di cui agli articoli 5, comma 1, e
6, comma 1, non sono state espletate o completate, il cui
impiego e' nell'interesse della protezione della salute. La
domanda d'autorizzazione deve contenere la descrizione del
dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e dei
motivi per i quali la domanda e' stata presentata. Il
Ministero della salute comunica, entro trenta giorni, il
provvedimento in merito alla autorizzazione.»;
5) dopo il comma 5-sexies e' inserito il seguente:
«5-sexies.1. Per il trattamento di singoli pazienti, a
scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed
urgenza e con le modalita' stabilite con successivo decreto
ministeriale, il Ministero della salute autorizza l'uso di
dispositivi medici per i quali le procedure indicate agli
articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, non sono state
espletate.»;
i) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale dichiarazione e' messa a disposizione del
paziente specificamente individuato.»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, per il periodo indicato all'allegato 2, punto
6.1»;
l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Dispositivi impiantabili attivi destinati ad
indagini cliniche). - 1. Per i dispositivi impiantabili
attivi destinati ad indagini cliniche il fabbricante o il
mandatario, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
previsto per le indagini, notifica la dichiarazione di cui
all'allegato 6 al Ministero della salute.
2. I soggetti indicati al comma 1 possono avviare le
indagini cliniche, trascorsi sessanta giorni dalla
notifica, a meno che il Ministero della salute, abbia
comunicato entro detto termine una decisione contraria per
ragioni di sanita' pubblica o di ordine pubblico. In caso
di decisione contraria il Ministero della salute consulta
il Consiglio superiore di sanita'.
3. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a
disposizione del Ministero della salute la documentazione
prevista nell'allegato 6, per i tempi previsti nello
stesso.
4. Il fabbricante o il mandatario notifica al Ministero
della salute ed alle autorita' competenti degli Stati
membri interessati la conclusione di una indagine clinica,
indicandone i motivi in caso di conclusione anticipata. In
caso di conclusione anticipata di una indagine clinica per
motivi di sicurezza, tale notifica e' comunicata a tutti
gli Stati membri ed alla Commissione. Il fabbricante o il
suo mandatario tiene a disposizione del Ministero della
salute la relazione di cui all'allegato 7, punto 2.3.7.,
per i tempi previsti nell'allegato 6, punto 3-bis.
5. Le indagini cliniche sono svolte secondo le
disposizioni dell'allegato 7.
6. L'impiego dei dispositivi di cui al comma 1 e'
limitato alle Aziende ospedaliere pubbliche, ai Policlinici
universitari, alle Aziende ospedaliere ove insistono le
facolta' di medicina e chirurgia, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino
della disciplina in materia sanitaria, agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, agli Istituti ed
Enti ecclesiastici di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio
sanitario nazionale, nonche' ai presidi ospedalieri gestiti
in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992
e che presentano i requisiti dell'alta specialita' di cui
al decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
1992, secondo le procedure e le modalita' fissate con
decreto del Ministero della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Con le stesse modalita' il Ministero
della salute puo' stabilire le condizioni nel rispetto
delle quali strutture diverse da quelle del precedente
periodo possono impiegare i dispositivi di cui al comma 1.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma
sono a carico del fabbricante.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 non si
applicano in caso di indagini cliniche svolte con
dispositivi medici recanti la marcatura CE, previa
acquisizione del parere favorevole del Comitato etico
competente e della comunicazione dell'avvio dell'indagine
al Ministero della salute, secondo procedure e modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Le spese ulteriori
rispetto alla normale pratica clinica, derivanti dalla
applicazione del presente comma, sono a carico del
fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le
indagini cliniche, che non sono gia' stati acquisiti nel
rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni,
sono altresi' a carico del fabbricante. Rimangono
applicabili le disposizioni dell'allegato 7. La presente
deroga non si applica se dette indagini cliniche riguardano
una destinazione d'uso dei dispositivi diversa da quella
prevista dal procedimento di valutazione della conformita'.
8. Con decreto del Ministero della salute sono
disciplinati la composizione, l'organizzazione e il
funzionamento dei Comitati etici in materia di indagini
cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi,
prevedendo che gli oneri, derivanti dai compensi
eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati e dal
funzionamento dei medesimi Comitati, siano posti
integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine
clinica. Fino all'adozione del decreto previsto nel
precedente periodo, resta applicabile il decreto del
Ministero della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006, concernente i
requisiti minimi per l'istituzione ed il funzionamento dei
comitati etici per le sperimentazioni.
9. Il Ministero della salute adotta, ove necessario, le
misure opportune per garantire la sanita' pubblica e
l'ordine pubblico.»;
m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio). - 1. Il fabbricante che
immette in commercio dispositivi medici impiantabili attivi
a nome proprio, secondo la procedura di cui all'articolo 6,
comma 1, e che ha sede legale nel territorio italiano
comunica al Ministero della salute il proprio indirizzo e
la descrizione dei dispositivi in questione.
2. A richiesta, il Ministero della salute informa gli
Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai commi
1 e 3.
3. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi
medici impiantabili attivi a nome proprio, secondo le
procedure di cui all'articolo 5, comma 1, informa il
Ministero della salute di tutti i dati atti ad identificare
tali dispositivi unitamente all'etichetta e alle istruzioni
per l'uso, quando i dispositivi sono messi in servizio in
Italia.
4. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
che immette in commercio a nome proprio un dispositivo, di
cui ai commi 1 o 3, designa un unico mandatario nell'Unione
europea. Il mandatario comunica al Ministero della salute
le informazioni richieste al comma 3 e, se ha sede legale
nel territorio italiano, quelle di cui al comma 1.
Art. 7-ter (Banca dati europea). - 1. Il Ministero
della salute trasmette alla banca dati europea le seguenti
informazioni:
a) i dati relativi ai certificati rilasciati,
modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati
secondo le procedure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5;
b) i dati ottenuti in base alle procedure di vigilanza
definite agli art. 11;
c) i dati relativi alle indagini cliniche di cui
all'articolo 7.
2. L'applicazione del comma 1 non comporta oneri a
carico del bilancio dello Stato.»;
n) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «o di
immagazzinamento,» sono inserite le seguenti: «e, nella
fase di messa in servizio, ai luoghi di impianto ed
utilizzo,»;
o) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure particolari di sorveglianza
sanitaria). - 1. Quando il Ministero della salute ritiene
che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza
e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanita'
pubblica, un dispositivo o un gruppo di dispositivi debba
essere ritirato dal mercato o che la sua immissione in
commercio e la sua messa in servizio debbano essere
vietate, limitate o sottoposte a condizioni particolari,
esso puo' adottare tutte le misure transitorie necessarie e
giustificate informandone la Commissione europea e tutti
gli altri Stati membri e indicando le ragioni della sua
decisione.
Art. 8-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Il
Ministero della salute, quando accerta che un dispositivo
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) o d), ancorche'
installato e utilizzato correttamente secondo la sua
destinazione e oggetto di manutenzione regolare, puo'
compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli
utilizzatori o di terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a
cura e spese del fabbricante o del suo mandatario, ne vieta
o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministero della salute comunica, immediatamente i
provvedimenti adottati alla Commissione delle Comunita'
europee, indicando in particolare se la non conformita' del
dispositivo al presente decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui
all'articolo 2;
b) da una non corretta applicazione delle norme
tecniche di cui all'articolo 3;
c) da una lacuna delle norme tecniche indicate
all'articolo 3.
2. Quando la Commissione delle Comunita' europee
comunica che i provvedimenti di cui al comma 1 sono
ingiustificati, il Ministero della salute, puo' revocarli,
salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli organi di
consultazione tecnica, che la revoca possa determinare
grave rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti,
degli utilizzatori o dei terzi.»;
p) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Provvedimenti di diniego o di restrizione). -
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10, il Ministero della salute, quando accerta
l'indebita marcatura CE dei dispositivi medici, o l'assenza
della stessa, in violazione alle disposizioni del presente
decreto, ordina al fabbricante o al mandatario di adottare
tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di
infrazione fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
Ministero della salute ordina l'immediato ritiro dal
commercio dei dispositivi medici, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
3. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero
della salute adotta le misure atte a garantire il ritiro
dal commercio, a spese del fabbricante o del mandatario.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, si
applicano anche se la marcatura CE e' stata apposta in base
alle procedure di cui al presente decreto, ma
impropriamente, su prodotti che non sono contemplati dal
decreto stesso.
5. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione
dell'immissione in commercio, della messa in servizio di un
dispositivo, o dello svolgimento di indagini cliniche,
ovvero di ritiro dei dispositivi dal mercato, deve essere
motivato. Il provvedimento e' notificato all'interessato
con l'indicazione del termine entro il quale puo' essere
proposto ricorso gerarchico al Ministro della salute o
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale.
6. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 2 il fabbricante o il mandatario deve essere invitato
a presentare le proprie controdeduzioni, a meno che tale
consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del
provvedimento.» ;
q) l'articolo 9-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-bis (Riservatezza). - 1. Chiunque svolge
attivita' connesse all'applicazione del presente decreto e'
obbligato a mantenere riservate le informazioni acquisite,
fatti salvi, per le autorita' e gli organismi designati,
gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto
e di diffusione degli avvisi di sicurezza.
2. Non sono considerate come riservate:
a) le informazioni sulla registrazione delle persone
responsabili dell'immissione in commercio di cui
all'articolo 7-bis;
b) le informazioni agli utilizzatori fornite dal
fabbricante, dal mandatario o dal distributore in relazione
a una misura prevista dall'articolo 11;
c) le informazioni contenute nei certificati
rilasciati, modificati, integrati, sospesi o ritirati.»;
r) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. I fabbricanti o i loro
mandatari, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti
delle strutture sanitarie o, se nominati, i referenti per
la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo 11,
commi 2, 3 o 7, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro.
2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal
Ministero della salute in attuazione degli articoli 8-bis,
comma 1, e 8-ter, comma 1, e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro.
Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o
condizioni particolari di immissione in commercio o di
messa in servizio la pena e' diminuita in misura non
eccedente ad un terzo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
immette in commercio o vende o mette in servizio
dispositivi medici impiantabili attivi privi di marcatura
CE di conformita' o di attestato di conformita' e'
soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400
euro a 128.400 euro. Alla stessa sanzione e' sottoposto chi
viola le prescrizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, secondo
periodo, e dell'articolo 11, comma 4, nonche' l'organismo
notificato che viola il disposto dell'articolo 5, comma
5-quinquies.2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante
o il suo mandatario che appone la marcatura CE di
conformita' impropriamente, in quanto trattasi di prodotto
non ricadente nella definizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il prodotto
non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal
presente decreto, o chi comunque viola le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
il disposto dell'articolo 4, comma 6, primo periodo, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200
euro a 43.200 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
le disposizioni degli articoli 2, commi 4 e 5-ter; 4, commi
5, 6, secondo periodo, e 7, ultimo periodo; 5, commi 5,
5-quinquies.1, 5-quinquies.3; 7, comma 3 e comma 4, ultimo
periodo; 7-bis, commi 1, 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo
8, commi 2 e 3, ostacolando i controlli, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.600 euro a 21.600
euro. Alla stessa sanzione e' sottoposto chi viola le
prescrizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo,
dell'articolo 4, comma 4, dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, primo e secondo periodo, e
comma 5 e dell'articolo 11, comma 6.
8. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo
9-bis, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
9. All'accertamento delle violazioni e alla
contestazione delle sanzioni amministrative, di cui al
presente articolo, provvedono gli organi di vigilanza e gli
uffici del Ministero della salute, competenti in tema di
dispositivi medici. E' fatta salva la competenza del
giudice penale per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti
commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non
sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma
ridotta, l'autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, recante modifiche al sistema penale, e' il Prefetto.»;
s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo
l'immissione in commercio). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per incidente:
a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo
medico impiantabile attivo, nonche' qualsiasi inadeguatezza
nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che possono
essere o essere stati causa di decesso o grave
peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o
di un utilizzatore;
b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso
alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo
medico impiantabile attivo che, per le ragioni di cui alla
lettera a), comporti il ritiro sistematico dei dispositivi
dello stesso tipo da parte del fabbricante.
2. Gli operatori sanitari pubblici o privati che
nell'esercizio della loro attivita' rilevano un incidente,
come definito dal comma 1, lettera a), che coinvolga un
dispositivo medico impiantabile attivo, sono tenuti a darne
comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con
le modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali.
3. La comunicazione di cui al comma 2, e' effettuata
direttamente o tramite la struttura sanitaria ove avviene
l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali
disposizioni regionali che prevedano la presenza di
referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.
4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere
inviata altresi' al fabbricante o al suo mandatario, anche
per il tramite del fornitore del dispositivo medico
impiantabile attivo.
5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto al
comma 4, il Ministero della salute assicura la
comunicazione al fabbricante o al suo mandatario delle
informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3, anche per
il tramite del fornitore del dispositivo medico
impiantabile attivo.
6. Gli operatori sanitari pubblici o privati sono
tenuti a comunicare al fabbricante o al mandatario,
direttamente o tramite la struttura sanitaria di
appartenenza e, quindi, anche per il tramite del fornitore
del dispositivo medico impiantabile attivo, ogni altro
inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche
dell'incidente di cui al comma 1, lettera a), possa
consentire l'adozione delle misure atte a garantire la
protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.
7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o
piu' decreti ministeriali, il fabbricante o il suo
mandatario hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione
al Ministero della salute di qualsiasi incidente, come
definito al comma 1, di cui siano venuti a conoscenza,
nonche' delle azioni correttive di campo intraprese per
ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello
stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo
medico impiantabile attivo.
8. Il Ministero della salute registra i dati relativi
agli incidenti, come definiti al comma 1, riguardanti i
dispositivi medici impiantabili attivi.
9. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una
valutazione, se possibile insieme al fabbricante o al suo
mandatario, informa immediatamente la Commissione europea e
gli altri Stati membri in merito alle misure adottate o
previste per ridurre al minimo il ripetersi di incidenti,
ivi incluse le informazioni sugli incidenti dai quali la
valutazione ha avuto origine»;
t) all'allegato I:
1) dopo il punto 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La dimostrazione della conformita' con i
requisiti essenziali deve comprendere una valutazione
clinica a norma dell'allegato 7.»;
2) il quinto capoverso del punto 8 e' sostituito dal
seguente:
«- rischi connessi alle radiazioni ionizzanti
provenienti da sostanze radioattive che fanno parte del
dispositivo, nel rispetto dei requisiti di protezione
stabiliti dai relativi decreti attuativi;»;
3) al punto 9, settimo capoverso e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i dispositivi che incorporano un
software o costituiscono in se' un software medico, il
software e' convalidato secondo lo stato dell'arte, tenendo
conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, della
gestione dei rischi, della validazione e della verifica.»;
4) il punto 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Quando un dispositivo incorpora come parte
integrante una sostanza la quale, se utilizzata
separatamente, puo' essere considerata un medicinale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario sui
medicinali per uso umano, e puo' avere effetti sul corpo
umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, E'
necessario verificare la qualita', la sicurezza e
l'utilita' della sostanza, applicando per analogia i metodi
previsti dall'allegato I del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219. Nel caso di sostanze di cui al periodo
precedente, l'organismo notificato, previa verifica
dell'utilita' della sostanza come parte del dispositivo
medico e tenuto conto della destinazione d'uso del
dispositivo, chiede ad una delle autorita' competenti
designate dagli Stati membri a norma della direttiva
2001/83/CE, recante il codice comunitario sui medicinali
per uso umano, o all'Agenzia europea per i medicinali
(EMEA), che opera in particolare attraverso il suo comitato
in conformita' al regolamento (CE) n. 726/2004, che
istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, un parere
scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza della
sostanza, ivi compreso il profilo clinico rischi/benefici
relativo all'incorporazione della sostanza nel dispositivo.
Nell'esprimere il parere, l'autorita' o l'EMEA tengono
conto del processo di fabbricazione e dei dati relativi
all'utilita' dell'incorporazione della sostanza nel
dispositivo come stabiliti dall'organismo notificato.
Quando un dispositivo incorpora, come parte integrante, un
derivato del sangue umano, l'organismo notificato, previa
verifica dell'utilita' della sostanza come parte del
dispositivo medico e tenuto conto della destinazione del
dispositivo, chiede all'EMEA, che opera in particolare
attraverso il suo comitato, un parere scientifico sulla
qualita' e sulla sicurezza della sostanza, ivi compreso il
profilo clinico rischi/benefici dell'incorporazione del
derivato del sangue umano nel dispositivo medico.
Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene conto del processo
di fabbricazione e dei dati relativi all'utilita'
dell'incorporazione della sostanza nel dispositivo, come
stabiliti dall'organismo notificato. Le modifiche apportate
a una sostanza accessoria incorporata in un dispositivo, in
particolare quelle connesse al processo di fabbricazione,
sono comunicate all'organismo notificato, il quale consulta
l'autorita' per i medicinali competente (cioe' quella che
ha partecipato alla consultazione iniziale), per confermare
il mantenimento della qualita' e della sicurezza della
sostanza accessoria. L'autorita' competente tiene conto dei
dati relativi all'utilita' dell'incorporazione della
sostanza nel dispositivo come stabiliti dall'organismo
notificato, al fine di assicurare che le modifiche non
hanno alcuna ripercussione negativa sul profilo
costi/benefici definito relativo all'inclusione della
sostanza nel dispositivo medico. Allorche' la pertinente
autorita' medica competente, ossia quella che ha
partecipato alla consultazione iniziale, ha avuto
informazioni sulla sostanza accessoria che potrebbe avere
un impatto sul profilo rischi/benefici definito relativo
all'inclusione della sostanza nel dispositivo, fornisce
all'organismo notificato un parere in cui stabilisce se
tale informazione abbia o meno un impatto sul profilo
rischi/benefici definito relativo all'aggiunta di tale
sostanza nel dispositivo. L'organismo notificato tiene
conto del parere scientifico aggiornato riconsiderando la
propria valutazione della procedura di valutazione di
conformita'.»;
5) al punto 14.2:
a) al primo capoverso sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e nome e indirizzo del mandatario qualora
il fabbricante non abbia sede nella Comunita'»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- nel
caso di un dispositivo ai sensi dell'articolo 1, comma
2-ter.1, l'indicazione che il dispositivo incorpora un
derivato del sangue umano.»;
6) al punto 15 e' aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
«- data di emissione dell'ultima versione delle
istruzioni per l'uso.»;
u) all'allegato 2:
1) il terzo capoverso del punto 2 e' sostituito dal
seguente: «Detta dichiarazione riguarda uno o piu'
dispositivi chiaramente individuati mediante il nome del
prodotto, il relativo codice o altro riferimento non
ambiguo e deve essere conservato dal fabbricante.»;
2) al punto 3.1 le parole da: «- l'impegno del
fabbricante» a: «sorveglianza post-vendita» sono sostituite
dalle seguenti: «- l'impegno del fabbricante a sostituire e
a tenere aggiornato un sistema di sorveglianza post-vendita
comprendente le disposizioni di cui all'allegato 7.»;
3) al punto 3.2:
3.1) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Essa comprende in particolare i documenti, i dati e le
registrazioni corrispondenti, derivanti dalle procedure di
cui alla lettera c).»;
3.2) alla lettera b) del terzo periodo e' aggiunto il
seguente capoverso:
«- dei metodi di controllo dell'efficienza di
funzionamento del sistema di qualita', e in particolare del
tipo e della portata dei controlli esercitati sul soggetto
terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la
progettazione, la fabbricazione e/o il controllo finale e
il collaudo dei prodotti o dei loro componenti;»;
3.3) alla lettera c) sono aggiunti i seguenti
capoversi:
«- di una dichiarazione che indichi se il dispositivo
incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un
derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto 10,
quarto periodo, nonche' dei dati relativi alle pertinenti
prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la
qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del
sangue umano, tenendo conto della destinazione del
dispositivo;
- della valutazione preclinica;
- della valutazione clinica di cui all'allegato 7;»;
4) il terzo periodo del punto 3.3 e' sostituito dal
seguente:
«La procedura di valutazione comprende una visita nei
locali del fabbricante e, in casi debitamente giustificati,
nei locali dei fornitori del fabbricante e dei
subappaltatori per controllare i processi di
fabbricazione.»;
5) al punto 4.2:
5.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del
prodotto in questione vengono descritte nella domanda, che
deve comprendere i documenti necessari a valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto,
in particolare all'allegato 2, punto 3.2, lettere c) e
d).»;
5.2) le parole: «i dati clinici» sono sostituite dalle
seguenti: «la valutazione clinica»;
6) il punto 4.3 e' sostituito dal seguente:
«4.3 L'organismo notificato esamina la domanda e, se il
prodotto e' conforme alle disposizioni ad esso applicabili
del presente decreto, esso rilascia al richiedente un
certificato CE di esame della progettazione. L'organismo
notificato puo' chiedere che la domanda sia completata da
prove o esami complementari per consentirgli di valutarne
la conformita' ai requisiti del presente decreto. Il
certificato contiene le conclusioni dell'esame, le
condizioni di validita', i dati necessari per l'indicazione
della progettazione approvata, e, ove necessario, la
descrizione della destinazione del prodotto.
Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto
10, primo periodo, prima di prendere una decisione
l'organismo notificato consulta, per quanto riguarda gli
aspetti contemplati da tale punto, una delle autorita'
competenti designate dagli Stati membri a norma della
direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui
medicinali per uso umano, o l'EMEA. Il parere
dell'autorita' o dell'EMEA e' elaborato entro 210 giorni
dal ricevimento di una documentazione valida. Il parere
scientifico dell'autorita' o dell'EMEA e' inserito nella
documentazione concernente il dispositivo. Nell'adottare la
decisione, l'organismo notificato tiene in debita
considerazione i pareri espressi nel contesto della
consultazione. Esso provvede a informare l'organo
competente interessato della sua decisione finale.
Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto
10, quarto periodo, il parere scientifico dell'EMEA deve
essere inserito nella documentazione concernente il
dispositivo. Il parere dell'EMEA e' elaborato entro 210
giorni dal ricevimento di una documentazione valida.
Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in
debita considerazione il parere dell'EMEA. L'organismo
notificato non puo' rilasciare il certificato se il parere
scientifico dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede a
informare l'EMEA della sua decisione finale.»;
7) il secondo capoverso del punto 5.2 e' sostituito dal
seguente:
«- i dati previsti nella parte del sistema di qualita'
relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, i
calcoli, le prove, la valutazione preclinica e clinica, il
piano di follow-up clinico post-vendita e, se del caso, i
risultati dello stesso;»;
8) il punto 6.1 e' sostituito dal seguente:
«6.1. Per almeno quindici anni dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto, il fabbricante o il suo
mandatario tengono a disposizione delle autorita'
nazionali:
- la dichiarazione di conformita';
- la documentazione prevista al punto 3.1, secondo
trattino, in particolare i documenti, i dati e le
registrazioni di cui al punto 3.2, secondo e terzo periodo;
- le modifiche previste al punto 3.4;
- la documentazione prevista al punto 4.2;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato
previste ai punti 3.4, 4.3, 5.3 e 5.4.»;
9) il punto 6.3 e' soppresso;
10) e' aggiunto in fine il seguente punto:
«6-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo
1, comma 2-ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni
lotto di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2-ter.1,
il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio
di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato
ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue
umano utilizzato in tale dispositivo, emesso dall'Istituto
superiore di sanita'.»;
v) all'allegato 3:
1) al punto 3:
1.1) il primo trattino e' sostituito dal seguente:
«- Una descrizione generale del tipo, comprese le
varianti previste, e la sua destinazione d'uso;»;
1.2) i trattini dal quinto all'ottavo sono sostituiti
dai seguenti:
«- i risultati dei calcoli di progettazione,
dell'analisi dei rischi, delle indagini, delle prove
tecniche svolte e di analoghe valutazioni effettuate;
- una dichiarazione che indichi se il dispositivo
incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un
derivato del sangue umano di cui all'allegato 1, punto 10,
quarto periodo, nonche' i dati relativi alle pertinenti
prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la
qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del
sangue umano, tenendo conto della destinazione del
dispositivo;
- la valutazione preclinica;
- la valutazione clinica di cui all'allegato 7;
- la bozza di istruzioni per l'uso.»;
2) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente
decreto l'organismo notificato rilascia al richiedente un
certificato CE. Detto certificato contiene nome e indirizzo
del fabbricante, le conclusioni del controllo, le
condizioni di validita' del certificato stesso e i dati
necessari per identificare il tipo approvato.
Le parti principali della documentazione sono allegate
al certificato e l'organismo notificato ne conserva una
copia.
Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto
10, primo periodo, prima di prendere una decisione
l'organismo notificato consulta, per quanto riguarda gli
aspetti contemplati da tale punto, una delle autorita'
competenti designate dagli Stati membri a norma della
direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui
medicinali per uso umano, o l'EMEA. Il parere dell'AIFA o
dell'EMEA e' elaborato entro 210 giorni dal ricevimento
della documentazione valida. Il parere scientifico
dell'AIFA o dell'EMEA deve essere inserito nella
documentazione relativa al dispositivo. Nell'adottare la
decisione, l'organismo notificato tiene in debita
considerazione i pareri espressi nel contesto della
consultazione. Esso provvede a informare l'organo
competente interessato della sua decisione finale. Nel caso
dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto 10, quarto
periodo, il parere scientifico dell'EMEA dev'essere
inserito nella documentazione concernente il dispositivo.
Il parere e' elaborato entro 210 giorni dal ricevimento di
una valida documentazione. Nell'adottare la decisione,
l'organismo notificato tiene in debita considerazione il
parere dell'EMEA. L'organismo notificato non puo'
rilasciare il certificato se il parere scientifico
dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA
della sua decisione finale.»;
3) al punto 7.3 le parole da: «cinque anni» a: «ultimo
dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni
dalla fabbricazione dell'ultimo prodotto»;
4) il punto 7.4 e' soppresso;
z) all'allegato 4:
1) al punto 4 le parole: «sistema di controllo
post-vendita» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di
sorveglianza post-vendita comprendente le disposizioni di
cui all'allegato 7»;
2) il punto 6.3 e' sostituito dal seguente:
«6.3. Il controllo statistico dei prodotti e' operato
per attributi e variabili, prevedendo sistemi di
campionamenti con caratteristiche operative che
garantiscano un alto livello di sicurezza e prestazioni
corrispondenti allo stato dell'arte. I sistemi di
campionamento sono definiti dalle norme armonizzate di cui
all'articolo 3, tenuto conto delle caratteristiche
specifiche delle categorie dei prodotti in questione.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente punto:
«6-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo
1, comma 2-ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni
lotto di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2-ter.1,
il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio
di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato
ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue
umano utilizzato in tale dispositivo, emesso dall'Istituto
superiore di sanita'.»;
aa) all'allegato 5:
1) al punto 2, primo periodo, le parole: «di cui al
punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto
1»;
2) al punto 2, terzo periodo, le parole: «esemplari
identificativi del prodotto e viene conservata dal
fabbricante» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi
fabbricati, chiaramente identificati con il nome del
prodotto, il relativo codice o un altro riferimento non
ambiguo, e deve essere conservata dal fabbricante»;
3) al punto 3.1, sesto trattino, le parole: «sistema di
sorveglianza post-vendita» sono sostituite dalle seguenti:
«sistema di sorveglianza post-vendita comprendente le
disposizioni di cui all'allegato 7»;
4) al punto 3.2, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente trattino:
«- dei metodi di controllo dell'efficienza di
funzionamento del sistema di qualita', in particolare il
tipo e la portata dei controlli esercitati sul soggetto
terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la
fabbricazione e il controllo finale e il collaudo dei
prodotti o dei loro componenti;»;
5) al punto 4.2 dopo il primo trattino e' inserito il
seguente trattino:
«- la documentazione tecnica;»;
6) e' aggiunto, in fine, il seguente punto:
«5-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo
1, comma 2-ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni
lotto di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2-ter.1,
il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio
di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato
ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue
umano utilizzato in tale dispositivo, emesso dall'Istituto
superiore di sanita'.»;
bb) all'allegato 6:
1) al punto 2.1:
1.1) il primo trattino e' sostituito dai seguenti:
«- il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- le informazioni necessarie per l'identificazione del
prodotto in questione;»;
1.2) al terzo trattino, la parola: «medico» e'
sostituita dalle seguenti: «medico debitamente
qualificato»;
1.3) il quarto trattino e' sostituito dal seguente:
«le caratteristiche specifiche del prodotto indicate
dalla prescrizione;»;
2) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente:
«2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini
cliniche di cui all'allegato 7:
- i dati che permettono di identificare il dispositivo
in questione;
- il programma delle indagini cliniche;
- il dossier per lo sperimentatore;
- la conferma dell'assicurazione dei soggetti
coinvolti;
- i documenti utilizzati per ottenere il consenso
informato;
- l'indicazione se il dispositivo incorpora o meno come
parte integrante una sostanza o un derivato del sangue
umano di cui all'allegato 1, punto 10;
- il parere del comitato etico interessato nonche'
l'indicazione degli aspetti che hanno formato oggetto di
parere;
- il nome del medico debitamente qualificato o di
un'altra persona autorizzata, nonche' dell'istituto
incaricato delle indagini;
- il luogo, la data d'inizio e la durata previsti per
le indagini;
- l'indicazione che il dispositivo in questione e'
conforme ai requisiti essenziali, ad eccezione degli
aspetti che formano oggetto delle indagini, e che, per
questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni per
proteggere la salute e la sicurezza del paziente.»;
3) il primo periodo del punto 3.1 e' sostituito dal
seguente: «Per i dispositivi su misura, la documentazione
che indica il luogo o i luoghi di fabbricazione e consente
di comprendere la progettazione, la fabbricazione e le
prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni previste
in modo da consentire la valutazione della conformita' del
prodotto ai requisiti del presente decreto.»;
4) al punto 3.2:
4.1) il primo trattino e' sostituito dal seguente:
«- una descrizione generale del prodotto e degli usi
cui e' destinato;»;
4.2) le parole: «un elenco delle norme» sono sostituite
dalle seguenti: «i risultati dell'analisi del rischio e un
elenco delle norme»;
4.3) dopo il quarto trattino e' inserito il seguente:
«- se il dispositivo incorpora come parte integrante
una sostanza o un derivato del sangue umano di cui
all'allegato 1, punto 10, i dati relativi alle pertinenti
prove svolte, necessarie per valutare la sicurezza, la
qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del
sangue umano, tenendo conto della destinazione del
dispositivo;»;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti punti:
«3-bis. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni
previste dal presente allegato sono conservate per un
periodo di almeno quindici anni a partire dalla data di
fabbricazione dell'ultimo prodotto.
3-ter. Per quanto concerne i dispositivi su misura, il
fabbricante si impegna a valutare e a documentare
l'esperienza acquisita nella fase successiva alla
produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui
all'allegato 7, nonche' a predisporre i mezzi idonei
all'applicazione degli interventi correttivi eventualmente
necessari. Detto impegno deve comprendere l'obbligo per il
fabbricante di informare le autorita' competenti degli
incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza,
e dei pertinenti interventi correttivi:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni di un dispositivo,
nonche' qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle
istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare
o aver causato la morte o un grave peggioramento dello
stato di salute di un paziente o di un utilizzatore;
b) le ragioni di ordine tecnico o medico connesse con
le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo che
determinino, per i motivi elencati alla lettera a), il
ritiro sistematico da parte del fabbricante dei dispositivi
appartenenti allo stesso tipo.»;
cc) all'allegato 7:
1) il punto 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Disposizioni generali:
1.1. Di regola la conferma del rispetto dei requisiti
relativi alle caratteristiche e alle prestazioni
specificate ai punti 1 e 2 dell'allegato 1 in condizioni
normali di utilizzazione del dispositivo e la valutazione
degli effetti collaterali e dell'accettabilita' del
rapporto rischi/benefici di cui al punto 5 dell'allegato 1
devono basarsi su dati clinici. La valutazione di tali
dati, di seguito denominata «valutazione clinica», che
tiene conto ove necessario delle eventuali norme
armonizzate pertinenti, segue una procedura definita e
metodologicamente valida fondata alternativamente su:
1.1.1. un'analisi critica della letteratura scientifica
pertinente attualmente disponibile sui temi della
sicurezza, delle prestazioni, delle caratteristiche di
progettazione e della destinazione d'uso del dispositivo
qualora:
- sia dimostrata l'equivalenza tra il dispositivo in
esame e il dispositivo cui si riferiscono i dati e
- i dati dimostrino adeguatamente la conformita' ai
requisiti essenziali pertinenti;
1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini cliniche
condotte;
1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici combinati di
cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.
1.2. Vengono condotte indagini cliniche, salvo che non
sia debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici
esistenti.
1.3. La valutazione clinica e il relativo esito sono
documentati. La documentazione tecnica del dispositivo
contiene tali documenti e/o i relativi riferimenti
completi.
1.4. La valutazione clinica e la relativa
documentazione sono attivamente aggiornate con dati
derivanti dalla sorveglianza post-vendita. Ove non si
consideri necessario il follow-up clinico post-vendita
nell'ambito del piano di sorveglianza post-vendita
applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente
giustificata e documentata.
1.5. Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione
della conformita' ai requisiti essenziali in base ai dati
clinici, occorre fornire un'idonea giustificazione di tale
esclusione in base ai risultati della gestione del rischio,
tenendo conto anche della specificita' dell'interazione tra
il dispositivo e il corpo, delle prestazioni cliniche
attese e delle affermazioni del fabbricante. Va debitamente
provata l'adeguatezza della dimostrazione della conformita'
ai requisiti essenziali che si fondi solo sulla valutazione
delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valutazione
preclinica.
1.6. Tutti i dati devono rimanere riservati a meno che
se ne ritenga essenziale la divulgazione.»;
2) il punto 2.3.5 e' sostituito dal seguente:
«2.3.5. Tutti gli eventi avversi gravi devono essere
registrati integralmente e immediatamente comunicati a
tutte le autorita' competenti degli Stati membri in cui e'
condotta l'indagine clinica.»;
3) il punto 2.3.6 e' sostituito dal seguente:
«2.3.6. Le indagini vanno eseguite sotto la
responsabilita' di un medico debitamente qualificato o
persona autorizzata, in un ambiente adeguato.
Il medico responsabile avra' accesso ai dati tecnici
relativi al dispositivo.».".
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 14
gennaio 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1992, n. 305, cosi' recita:
"Art. 1. Definizioni.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici
impiantabili attivi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le
definizioni seguenti:
a) dispositivo medico: qualunque strumento,
apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli
accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad
essere impiegato specificamente con finalita' diagnostiche
e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del
dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere
impiegato sull'uomo a fini di:
1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o
attenuazione di malattie;
2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o
compensazione di una ferita o di un handicap;
3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure
di un processo fisiologico;
4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o
sul corpo umano l'azione principale cui e' destinato con
mezzi farmacologici, immunologici o mediante processi
metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da
tali mezzi;
b) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo
medico collegato per il suo funzionamento ad una fonte di
energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia
diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o
dalla gravita';
c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi
dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato
interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o
medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un
orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo
fabbricato appositamente sulla base della prescrizione
scritta di un medico debitamente qualificato che precisi,
sotto la propria responsabilita', le caratteristiche
specifiche di progettazione e destinato ad essere
utilizzato solo per un determinato paziente; i dispositivi
fabbricati con metodi di produzione in serie che devono
essere adattati per soddisfare un'esigenza specifica del
medico o di un altro utilizzatore professionale non sono
considerati dispositivi su misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: qualsiasi
dispositivo destinato ad essere utilizzato da un medico
debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini
cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in un ambiente
clinico umano adeguato; per l'esecuzione delle indagini
cliniche, al medico debitamente qualificato e' assimilata
ogni altra persona la quale, in base alle qualifiche
professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini;
f) destinazione: l'utilizzazione alla quale e'
destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e/o
nei materiali pubblicitari;
g) messa in servizio: messa a disposizione del corpo
medico per l'impianto;
g-bis) immissione in commercio: la prima messa a
disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi,
esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista
della distribuzione o utilizzazione sul mercato
comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di
dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;
g-ter) fabbricante:
1) la persona fisica o il rappresentante legale della
persona giuridica responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un
dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio
nome o a nome della persona giuridica rappresentata,
indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano
eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica o da un
terzo per suo conto;
2) la persona fisica o il rappresentante legale della
persona giuridica che compone, provvede all'imballaggio,
tratta, rimette a nuovo o etichetta uno o piu' prodotti
prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
in vista dell'immissione in commercio a proprio nome o a
nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione
per chi senza essere il fabbricante ai sensi del n. 1)
compone o adatta dispositivi gia' immessi in commercio in
funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;
g-quater) mandatario: la persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita' che, dopo essere stata
espressamente designata dal fabbricante, agisce e puo'
essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti e
dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per
quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone
a quest'ultimo;
g-quinquies) dati clinici: le informazioni sulla
sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un
dispositivo; i dati clinici provengono dalle seguenti
fonti:
1) indagini cliniche relative al dispositivo in
questione; o
2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella
letteratura scientifica relativi a un dispositivo analogo
di cui e' dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in
questione; o
3) relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre
pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o a
un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
al dispositivo in questione.
2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo
e' destinato a somministrare una sostanza definita
«medicinale» ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
comunitario sui medicinali per uso umano, tale dispositivo
e' disciplinato dal presente decreto, fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, riguardanti il medicinale.
2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo
incorpora come parte integrante una sostanza che, se
utilizzata separatamente, puo' essere considerata un
medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e puo' avere effetti sul corpo
umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo,
quest'ultimo deve essere valutato e autorizzato
conformemente al presente decreto.
2-ter.1. Quando un dispositivo incorpora come parte
integrante una sostanza, di seguito denominata: «derivato
del sangue umano», la quale, se utilizzata separatamente,
puo' essere considerata un componente di un medicinale o un
medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, e puo' avere effetti sul corpo umano con un'azione
accessoria a quella del dispositivo, quest'ultimo e'
valutato e autorizzato in base al presente decreto.
2-quater. Le disposizioni contenute all'articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194,
che recepisce le direttive comunitarie sulla compatibilita'
elettromagnetica, non si applicano ai dispositivi
disciplinati dal presente decreto.
2-quinquies. Il presente decreto non si applica:
a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario
sui medicinali per uso umano; nello stabilire se un
determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di
tale decreto oppure in quello del presente decreto, si
tiene conto in particolare del principale meccanismo
d'azione del prodotto stesso;
b) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue
umano, al plasma o alle cellule ematiche di origine umana,
ne' ai dispositivi che, al momento dell'immissione in
commercio, contengono tali prodotti derivati da sangue,
plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi di cui al
comma 2-ter.1;
c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne' a
prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di
origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma
2-ter.1;
d) a organi, tessuti o cellule di origine animale, a
meno che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando
tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali
derivati da tessuti animali.".
Per il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 4.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.
Il testo dell'Allegato 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalita' di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento
per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei
sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo
sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma
8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007, n.
257, cosi' recita:
"Allegato 1
(articolo 9, comma 3 e articolo 10
comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai
centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto
di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei
rifiuti pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in
tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n.
151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics,
apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti
luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le
seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle
rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie
non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al
presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a
5.5.".
 
Art. 5
Progettazione dei prodotti

1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonche' ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.
Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 16
febbraio 2011, n. 15, si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 6
Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE

1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.
2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorita' di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
 
Art. 7
Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 180-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 8
Obblighi dei produttori di AEE

1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.
2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, puo' applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo puo' essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.
 
Art. 9
I sistemi individuali

1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza e' corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
a) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza;
b) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V;
c) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.
2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalita':
a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate.
3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'articolo 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.
 
Art. 10
I sistemi collettivi

1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e 8.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e' condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.
Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 237 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)
1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso,
essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e
concepiti in modo da assicurare il principio di
trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione
della concorrenza, di libera circolazione nonche' il
massimo rendimento possibile.".
 
Art. 11
Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, secondo una delle seguenti modalita' alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrita' anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 4.
Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori
e degli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di
assistenza tecnica di tali apparecchiature), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, cosi'
recita:
"Art. 3. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali per le attivita' di raccolta e trasporto dei
RAEE domestici
1. Le attivita' di raccolta e trasporto dei RAEE
domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa
iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di cui al
comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente una
comunicazione con la quale attestano sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono
raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui
all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali
del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale
sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il
nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e
il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo
dell'area stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione
dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui
all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei
RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di
cui al comma 4.
3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di
trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in
nome dei distributori presentano alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente una
comunicazione con la quale attestano sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n.
241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si
effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del
diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in
attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione
dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui
all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di
cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo
provvedimento entro i trenta giorni successivi alla
presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle
garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata
alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione
pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21
del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.
406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione.".
Il testo degli articoli 187, 208, 212, 213 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 187. (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi)
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione
comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo
177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei
rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti
accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un
ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all' articolo 183,
comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo
177, comma 4."
"Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'
articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36; (674) (683)
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
20. "
"Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
[e) da due esperti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche;]
f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall' articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell' articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28. "
"Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi
previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216,
limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria
5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma
restando la possibilita' di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2. "
"Art. 216. (Operazioni di recupero)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. ".
Per il testo dell'Allegato 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 12
Raccolta differenziata dei RAEE domestici

1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.
2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalita' previste dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, con le modalita' previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c).
Note all'art. 12:
Per il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 4.
Il testo degli articoli 208, 213 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'articolo 11.
 
Art. 13
Raccolta differenziata dei RAEE professionali

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del presente decreto, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.
 
Art. 14
Tasso di raccolta differenziata

1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.
2. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, puo' definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili.
3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo e' affidato all'ISPRA.
 
Art. 15
Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta

1. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sulla base delle modalita' definite:
a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;
b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.
2. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validita' triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo e' rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.
3. L'accordo di cui al comma 2 disciplina le modalita' e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attivita', con particolare riferimento a:
a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
b) modalita' necessarie affinche' il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
c) modalita' di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori;
d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operativita', sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali.
4. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.
5. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma gia' stipulati.
 
Art. 16
Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori

1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalita' indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalita' e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operativita' del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalita' di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15.
Note all'art. 16:
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185, si veda nelle note all'articolo 4.
La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, citato nelle note alle premesse, e' citata nelle
note all'articolo 2.
 
Art. 17
Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti

1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrita' dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.
2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreche' tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2.
3. E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., cosi'
recita:
"Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica.
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo
dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,
riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute
umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini
del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere
ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i
criteri della normativa vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi
possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine
che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti
dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono
essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i
criteri fissati dalla normativa vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.".
 
Art. 18
Trattamento adeguato

1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici e alle modalita' di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.
3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalita' di verifica, in conformita' alle norme minime di qualita' definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attivita'.
6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g).
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Note all'art. 18:
Il Regolamento (CE) 16-9-2009 n. 1005/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009,
n. L 286.
Il Regolamento (CE) 17-5-2006 n. 842/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati
ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno
2006, n. L 161.
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/19/UE
si veda nelle note alle premesse.
Il Regolamento (CE) 25-11-2009 n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009,
n. L 342.
 
Art. 19
Obiettivi di recupero

1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V e' calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
3. Le attivita' preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi.
4. I titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output).
5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.
6. Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato. Le Camere di commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccolti ai sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato III.
8. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui al comma 7, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalita' dalla stessa disciplinati.
9. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6.
10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
Note all'art. 19:
Il testo dell'articolo 190 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 190. (Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all' articolo
193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la
copia della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi si cui al comma 1, letera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.".
La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
Il testo dell'articolo 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 189. (Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e'
articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane
comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono
trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra
il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all' articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione
per le informazioni di cui alla lettera d), non si
applicano altresi' ai comuni di cui all'articolo 188-ter,
comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'articolo
188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione,
entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla
Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e
ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.".
Il testo dell'articolo 188-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 188-ter. (Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti -SISTRI)
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
[5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere
esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di
soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' ai soggetti
di cui al decreto previsto dall' articolo 6, comma 1-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte
dei distributori e degli installatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.]
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive
modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo
4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei
predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi
alla tratta del territorio nazionale interessata dal
trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e' effettuata la ricognizione
delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente
decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'
articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti.".
 
Art. 20
Autorizzazioni

1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all'articolo 18 per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo.
3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta all'anno. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Province competenti trasmettono, secondo modalita' dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
Note all'art. 20:
Per il testo degli articoli 208 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'articolo 11.
Il testo dell'articolo 214 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 214. (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo
devono garantire in ogni caso un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all' articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell' articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.".
 
Art. 21
Spedizione di RAEE

1. L'operazione di trattamento puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all'Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
2. I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 puo' dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
3. Le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformita' ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI. Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.
Note all'art. 21:
Il Regolamento (CE) 14-6-2006 n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni
di rifiuti e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006, n.
L 190.
Il Regolamento (CE) 29-11-2007 n. 1418/2007 della
Commissione relativo all'esportazione di alcuni rifiuti
destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A
del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica
la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
dicembre 2007, n. L 316.
 
Art. 22
Obblighi inerenti la vendita a distanza

1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato e' responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.
2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo' conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullita' dello stesso e la sua assenza da' diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.
 
Art. 23

Modalita' di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.
2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalita':
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2.
4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
Note all'art. 23:
Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 10. Modalita' e garanzie di finanziamento della
gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici.
1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai
centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonche' delle
operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di
RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici e' a carico
dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui
si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla
rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di
pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato
nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno
solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto
obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Il produttore puo' indicare esplicitamente
all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
distributore indica separatamente all'acquirente finale il
prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello
individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono
superare le spese effettivamente sostenute per il
trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli
obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le
apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede
l'acquirente delle stesse, secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a
livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di
apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto
5 dell'allegato 1A e' a carico dei produttori
indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dall'origine domestica o
professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
 
Art. 24
Modalita' di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.
 
Art. 25
Garanzie finanziarie

1. Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia e' prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalita' equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.
Note all'art. 25:
Il testo dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n.
348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno
1982, n. 161, cosi' recita:
"Art. 1. In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo
54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive
modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed
integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi.".
 
Art. 26
Informazione agli utilizzatori

1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' e le modalita' di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
3. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa gli utilizzatori finali su:
a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinche' gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.
 
Art. 27
Informazione agli impianti di trattamento

1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.
Note all'art. 27:
Per il testo dell'articolo 180-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 28
Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
 
Art. 29

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei
sistemi di gestione dei RAEE

1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita' indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.
5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30, secondo le modalita' indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.
6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
Note all'art. 29:
Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185, citato nelle note all'articolo 4,
cosi' recita:
"Art. 1. Istituzione del Registro e struttura
organizzativa.
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei
sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti
informazioni:
a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto
dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio,
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151;
b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai
sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento
della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1,
11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei
predetti sistemi nonche' le informazioni di cui
all'articolo 7, comma 1."
"Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro.
1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal
produttore presso la Camera di commercio nella cui
circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel
caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio
italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio
rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio
2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata
presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si
trova la sede legale del rappresentante.
2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o
comunque prima che il produttore inizi ad operare nel
mercato italiano.
3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via
telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto
mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o
suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del
comma 1.
4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici
tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante
sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e
20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione
ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria
di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro
garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica
automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.
5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore
deve indicare:
a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di
attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo
individua come produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE);
c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui
all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del
medesimo decreto legislativo, il numero e il peso
effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature
immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise
tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima
suddivisione non si applica alle apparecchiature di
illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e
gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e
comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
specificando se l'organizzazione e' su base individuale o
collettiva;
e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati
membri dell'Unione europea;
f) le informazioni relative all'entita' e alle
modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di
cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151;
g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi
attraverso cui intende adempiere agli obblighi di
finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di
sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del
sistema prescelto.
6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica
ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi
tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di
imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non
elettrici o elettronici.
7. Qualora il produttore non disponga, al momento
dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione
delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la
propria responsabilita' una stima di tale suddivisione.
8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun
produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite
il sistema informatico delle Camere di commercio.
9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di
iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti commerciali.".
 
Art. 30
Rappresentante autorizzato

1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea puo', in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualita' di legale rappresentante di una societa' stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.
2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non e' stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui e' effettuata la vendita.
 
Art. 31
Monitoraggio e comunicazioni

1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni di cui al comma 1. La relazione sull'attuazione e' redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
Note all'art. 31:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE
si veda nelle note alle premesse.
La decisione 11-3-2004 n. 2004/249/CE della Commissione
relativa al questionario ad uso degli Stati membri
sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 marzo 2004, n. L 78.
La decisione 3-5-2005 n. 2005/369/CE della Commissione
che stabilisce le modalita' per sorvegliare il rispetto
degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i
formati per la presentazione dei dati ai fini della
direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2005, n. L 119.
 
Art. 32
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo le competenti autorita' nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonche' con quelle della stessa Unione europea, per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica.
2. La cooperazione comprende, altresi', il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali applicate nello Stato membro dell'Unione europea in cui opera l'autorita' cui si chiede la cooperazione.
 
Art. 33
Centro di coordinamento

1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio e' composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al Centro di coordinamento possono altresi' partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonche' i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.
4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera d) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 31, comma 1;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attivita' da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
6. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 33:
Il testo degli articoli 9, 11 e 12 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4,
n. 185, cosi' recita:
"Art. 9. Centro di coordinamento per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi.
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla
medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro
di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e'
costituito in forma di consorzio avente personalita'
giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i
sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta
giorni dalla loro costituzione.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE
domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico
sistema collettivo che opera su tutto il territorio
nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei
servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema
puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di
controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di
partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il
sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato
di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un
programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al
raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.
4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche
i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali."
"Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento.
1. Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni
sistema collettivo;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri,
tra cui il Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati
nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per
dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro
stesso.
3. I componenti del Collegio dei revisori contabili
sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori
contabili.
4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato
dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu'
regolamenti di funzionamento."
"Art. 12. Finanziamento delle attivita' del Centro di
coordinamento.
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro
di coordinamento sono costituiti dai contributi dei
soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita'
stabilite nello Statuto.
2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si
costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto
il territorio nazionale e che, a seguito di parere
favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza
come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente
Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione
al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche
esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di
coordinamento.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si
costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto
il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro
di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie
attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello
stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di
finanziamento del Centro per quanto attiene tali
attivita'.".
 
Art. 34
Informazioni al Centro di coordinamento

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:
a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.
Note all'art. 34:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 35
Comitato di vigilanza e di controllo

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti:
a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8;
b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6;
c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigila affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29;
f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;
g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV;
h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA.
Note all'art. 35:
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 15. Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo
sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui
all'articolo 14, comma l, sulla base delle comunicazioni
delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14,
comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico,
i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e
7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni
previste all'articolo 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche
della collaborazione della Guardia di finanza.
3.
4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8,
e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo
sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione
ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta
il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei
compiti ad esso attribuiti.".
Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 20
novembre 11 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo
1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito
ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005,
assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e
controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e
dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al
comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile
ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente
comma in base alle quote di mercato come individuate
dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151
del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono
gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri
stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all'articolo
16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente
articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto
membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con
funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo
economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla
Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita'
istituzionali e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento
del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno
adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e'
assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici
possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti
particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la
direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e relaziona
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle
regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra
i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e
accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del
presente decreto legislativo; a tal fine si avvale del
registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati
di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a
disposizione dall'ISPRA;
c) garantire l'esame e la valutazione delle
problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai
sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una
specifica valutazione a livello comunitario, si esprime
circa l'applicabilita' o meno del presente decreto;
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a
garantire l'uniforme applicazione del presente decreto
legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche
sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma
2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di
finanza.".
 
Art. 36
Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

1. Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e' ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto previsto dal presente decreto.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui:
a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento;
b) due designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio;
c) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato;
d) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione;
e) due dalle Regioni;
f) uno dall'ANCI;
g) uno dall'UPI;
h) uno da Confservizi;
i) uno dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
4. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento.
5. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita' del sistema di gestione dei RAEE;
b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attivita' del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo;
d) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.
Note all'art. 36:
Il testo degli articoli 13 e 15 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, n. 185, citato nelle note
all'articolo 4, cosi' recita:
"Art. 13. Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla
gestione dei RAEE.
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3
designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie
dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del
settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni
nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle
Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato,
1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della
cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1
da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1
dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro
anni."
"Art. 15. Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla
gestione dei RAEE.
1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte
all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza
dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo.
2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a
maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di
vigilanza e controllo per la discussione delle proposte
formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di
eventuali problematiche.
3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo
e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e
di controllo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al
funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in
misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per
tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con
il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le
modalita' di versamento.".
 
Art. 37
Ispezione e monitoraggio

1. Le autorita' competenti svolgono ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione del presente decreto. Tali ispezioni comprendono almeno:
a) le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale;
b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007;
c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato VII alla stessa direttiva.
Note all'art. 37:
Per i riferimenti normativi ai regolamenti (CE) n.
1013/2006 e n. 1418/2007, si veda nelle note all'articolo
21.
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2008/98/CE,
si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 38
Sanzioni

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all'articolo 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all'articolo 28, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorita' diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla meta'. La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni successivi.
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformita' dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonche' per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 38:
Il testo degli articoli 259, 260, 262 e 263 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Art. 259. (Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato
regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto."
"Art. 260. (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente."
"Art. 262. (Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli
illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione
al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali
e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative."
"Art. 263. (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni di cui alle disposizioni della parte
quarta del presente decreto sono devoluti alle province e
sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in
materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3,
in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1,
che sono devoluti ai comuni.".
 
Art. 39
Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee.
2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
 
Art. 40
Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi gia' esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalita' previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, la garanzia puo' assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalita' operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita' di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera b), e dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V.
Note all'art. 40:
Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., cosi'
recita:
"Art. 25. Disposizione transitorie e abrogazioni
1. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2012, e' incentivata con i meccanismi
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.
2. L'energia elettrica importata a partire dal 1°
gennaio 2012 non e' soggetta all'obbligo di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra
al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all'articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni
successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in
base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l'anno
2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il GSE
ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le
produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al
2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il
rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo di
cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresi' i
certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai
medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione
abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma
3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n.
265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al
precedente periodo e' pari al prezzo medio di mercato
registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui
alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244 i residui di macellazione, nonche' i
sottoprodotti delle attivita' agricole, agroalimentari e
forestali, non sono considerati liquidi anche qualora
subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e
sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia
elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione
meccanica.
6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste
dall'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 restano costanti per l'intero periodo di diritto e
restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata
alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2,
comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
all'articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, restano costanti per l'intero periodo di
diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
il 31 dicembre 2012.
7-bis.
7-ter.
7-quater.
8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2,
comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo
al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli
impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre
2012.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla
produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio
2011.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 e'
disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile
2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che
possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto
conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei
costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati
membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto
compatibili con il presente comma.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti
prodotti tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo
24, comma 5, lettera c), sono abrogati:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3
dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2) l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del
2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies,
382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al
comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta'
di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali,
entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008.
Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo
alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data
di entrata in esercizio commerciale degli impianti di
biogas e il 31 dicembre 2007.".
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, S.O..
Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 20. Disposizioni transitorie e finali.
1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di
trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentano, se necessario, domanda di
adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione
della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dal presente decreto, la provincia competente per
territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti
in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di
trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i
tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque
non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle
more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In
caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini
stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8,
effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data,
l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE
e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il
finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11,
comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle
operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto
dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12,
comma 2.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto.".
Per il testo dell'articolo 214 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'articolo 20.
Per il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'articolo 11.
Il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 aprile 1998, n. 88, S.O., cosi' recita:
"Norme tecniche generali per il recupero di materia dai
rifiuti non pericolosi
Allegato 1
Suballegato 1
1. Rifiuti di carta
1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101]
[150105] [150106] [200101].
1.1.1. Provenienza: attivita' produttive, raccolta
differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi
contenitori su superfici private; attivita' di servizio.
1.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti
da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti
di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle
norme UNI-EN 643.
1.1.3. Attivita' di recupero:
a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3];
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia
prima secondaria per l'industria cartaria mediante
selezione, eliminazione di impurezze e di materiali
contaminati, compattamento in conformita' alle seguenti
specifiche [R3]:
impurezze quali metalli, sabbie e materiali da
costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con
fibre sintetiche, tessili, legno, nonche' altri materiali
estranei, max 1% come somma totale;
carta carbone, carte bituminate assenti;
formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
PCB + PCT < 25 ppm
1.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti:
a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente
commercializzate;
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria
rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
1.2. Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti
[150200].
1.2.1. Provenienza: attivita' di produzione.
1.2.2. Caratteristiche del rifiuto: scarti costituiti
da fibra di cellulosa, film di polietilene ed ovatta di
cellulosa.
1.2.3. Attivita' di recupero:
a) riutilizzo diretto in cartiere [R3];
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia
prima secondaria per l'industria cartaria mediante
selezione, eliminazione di impurezze e di materiali
contaminati, compattamento in conformita' alle seguenti
specifiche [R3]:
impurezze quali metalli, sabbie e materiali da
costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati,
vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno,
pergamena vegetale e pergamino nonche' altri materiali
estranei, max 1% come somma totale;
carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate,
carte bituminose assenti;
formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
PCB + PCT < 25 ppm
1.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti:
a) carta e cartone nelle forme usualmente
commercializzate.
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria
rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.".
 
Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
4. Gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3, e 19, comma 9, nonche' gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento.
 
Art. 42
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque atto normativo contenuto, si intende effettuato alla direttiva 2012/19/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4;
b) l'articolo 9, commi 2 e 4, l'articolo 10, l'articolo 13, comma 2, e l'articolo 14 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
c) il comma 1 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
d) l'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 42:
La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) -
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione relativa all'Articolo 9 e'
pubblicata nella GU L 37del 13.2.2003.
Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE
si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 6 e 13 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 6. Raccolta separata.
1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al
fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE
che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto
urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro
il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di
raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita',
l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire
gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in
altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione (7);
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di
tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla
verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature
ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi
delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili
di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono
organizzare e gestire, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei
domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute, da
adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza
unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita'
semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e
RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b), nonche' per la realizzazione
e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di
cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo'
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi
lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i
produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono
avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a),
previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri
sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono
in loro nome."
"Art. 13. Obblighi di informazione.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per
l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani
e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la
possibilita' di riconsegnare al distributore
l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute
umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso
improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato
4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo
di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia
dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e'
prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di
cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il
punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o
l'esposizione di materiale informativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di
segreto industriale, il produttore di apparecchiature
elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri
di reimpiego, degli impianti di trattamento e di
riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto
elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di
trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa
sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette
informazioni indicano i diversi componenti e materiali
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si
trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella
misura in cui cio' e' necessario per consentite ai centri
di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di
riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente
decreto.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005,
riportano, a cura e sotto la responsabilita' del
produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una
indicazione che consenta di identificare lo stesso
produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto
simbolo indica, in modo inequivocabile, che
l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il 13
agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni
comunitarie, le modalita' per l'identificazione del
produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui al
comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla
funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto
in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul
foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui
all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalita' da
individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la
quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti
i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di
segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti
ed esportati espresso in peso o, se non e' possibile, in
numero, nonche' le indicazioni relative alla garanzia
finanziaria prevista dal presente decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature
elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n.
185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui
al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo
14, le quantita' e le categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato
in cui risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di
adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma
3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui
all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di
comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7,
nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per
l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi
condizioni operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa
i consumatori su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione
affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta
dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di
trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel
riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.".
Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'articolo 23.
Per il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'articolo 35.
Per il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'articolo 40.
Per il testo dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4, n. 185,
si veda nelle note all'articolo 33.
Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4, n. 185,
si veda nelle note all'articolo 36.
Il testo degli articoli 10 e 14 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4,
n. 185, cosi' recita:
"Art. 10. Compiti del centro di coordinamento.
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di
ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi
collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni,
omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di
massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.
2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le
seguenti funzioni:
a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di
programma, le condizioni generali per il ritiro da parte
dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti
nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di
miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo
quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la
razionalizzazione e l'omogeneita' a livello territoriale
dell'intervento;
b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali
di categoria della distribuzione, tramite un accordo di
programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei
sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai
distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),
e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
c) stipula specifici accordi con le associazioni di
categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare
adeguati ed omogenei livelli di trattamento e
qualificazione delle aziende del settore;
d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi
sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono
la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
e) ottimizza uniformando le relative modalita' e
condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro
dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento
al sistema collettivo competente per il conferimento agli
impianti di trattamento;
f) assicura la tempestivita' nella raccolta delle
richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta,
utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;
g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE,
distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi
collettivi, sulla base di modalita' da definire d'intesa
con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui
all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e
attivita' e lo trasmette al Comitato di vigilanza e
controllo. Tale programma deve contenere indicazioni
specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei
RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i
dati di cui alla lettera f) al Comitato di vigilanza e
controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della
relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri
compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed
altri soggetti esterni, purche' venga garantita la
riservatezza dei dati trattati."
"Art. 14. Compiti del Comitato d'indirizzo sulla
gestione dei RAEE.
1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE
svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e
controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di
indirizzo monitora l'operativita', la funzionalita'
logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di
comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando
al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni
e le proprie proposte di miglioramento.".
Il testo dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
"Art. 21. (Semplificazione in materia di oneri
informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
1. La comunicazione di cui all' articolo 3, comma 4,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle
modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di
apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori
delle stesse, e' resa dai produttori di apparecchi di
illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul
mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30
giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate
ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 8, comma 2, le parole: "allegato 2"
sono sostituite dalle seguenti: "allegato 3, punto 4";
b) all' articolo 9, comma 2, lettera d), le parole:
"sorgenti luminose fluorescenti" sono sostituite dalle
seguenti: "lampade a scarica";
c) all' articolo 11, comma 1, secondo periodo, le
parole: "o misto adeguato" sono sostituite dalle seguenti:
"adeguato, attraverso le seguenti modalita':
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di
contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta
sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del
produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad
effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione
di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul
mercato per le quali lo stesso e' definito come produttore
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale
contratto dovra', tra l'altro, fornire l'identificazione
del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 4, nonche' le modalita' di selezione del RAEE
relativo. Il produttore, entro novanta giorni
dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal
recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve
richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il
riconoscimento del sistema adottato; tale recesso e' valido
solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto
Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di
gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in
proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in
base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente
indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura,
nell'anno di riferimento";
d) all' articolo 11, comma 2, dopo la parola:
"produttore" sono inserite le seguenti: "che opta per la
modalita' di cui al comma 1, lettera a),"; dopo le parole:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono
inserite le seguenti: "e del mare"; le parole: "delle
attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti:
"dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e
dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti:
"sentito il Comitato di cui all'articolo 15,";
e) all' articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in
materia di segreto industriale," sono inserite le seguenti:
"il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso
in peso o, se non e' possibile, in numero,".
3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di
cui all' articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e successive modificazioni, nonche' per
consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all' articolo 17, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il
30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita' di cui all' articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati
relativi alle quantita' e alle categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le
quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di
controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai
produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito
www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli obblighi di
comunicazione alla Commissione europea di cui all' articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso
di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli
produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei
sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'
articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte
attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate,
riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo le
categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda
la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso
termine i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con
le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le
informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti
ed esportati espresso in peso o, se non e' possibile, in
numero, di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal
comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni
2006, 2007 e 2008.".
Il testo dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n.
97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2013) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2013, n. 194, cosi' recita:
"Art. 22. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.
Procedura di infrazione 2009/2264.
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli
fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita
dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita o
presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE
disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005
provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati
presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile
e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga
complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di
3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei
raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a
3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di
cui al medesimo allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il
punto di vendita del distributore o presso altro luogo
risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,
in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I
RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del
vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche
mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i
rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di
sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole
da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta
di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le
modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa,
con le modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e
l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65.
 
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