Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 17 febbraio 2014 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 7 novembre 2012, con le Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Satam s.r.l. di Chieti (pos. 2417/13). (Delibera n. 14/66). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la Satam s.r.l. di Chieti e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale extraurbano interregionale; che, in data 7 novembre 2012, la Satam s.r.l. e le Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; che, con nota del 5 novembre 2013, la Satam s.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza; che, con nota del 19 dicembre 2013, prot. n. 21268, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa; che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo 10, lettera A); l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (articolo 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (articolo 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (articolo 15); che l'articolo 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresi', che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero"; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00; Precisato: che il servizio all'utenza, garantito nelle fasce, deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite, nonche' la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero; che i servizi in partenza, durante le fasce di garanzia, devono essere garantiti sin dall'orario della partenza stessa, nel rispetto degli orari di esercizio. In ogni caso, gli stessi vanno portati a termine anche oltre le predette fasce di garanzia; che, durante l'astensione dal lavoro, dovra' essere garantita l'operativita' di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (addetti al rifornimento e/o rabbocco liquidi, controllo meccanico di efficienza e movimentazione dei mezzi); che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo: ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 7 novembre 2012, con le Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Satam s.r.l. di Chieti;
Dispone:
la comunicazione della presente delibera all'Azienda Satam s.r.l. di Chieti, alle Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Chieti; Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. Roma, 17 febbraio 2014
Il Presidente: Alesse
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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