Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies), sono sostituite dalle seguenti:
"i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente";
b) alla lettera l-bis) le parole: "e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore" sono sostituite dalle seguenti: "e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore";
c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente:
"l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti:
"l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;";
e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente:
"o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu' installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;";
f) alla lettera p) le parole: " il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;" sono sostituite dalle seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;";
g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente:
"r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;";
h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
"v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).";
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo degli articoli 1, 2 e 3 e dell'allegato B
della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2013, n. 194 cosi' recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
"Art. 2. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e'
delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, per le quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative."
"Art. 3. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall'art. 191 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le
competenze statali semplificate per gli impianti con
potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in
materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione, per determinate categorie di
installazioni e previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, di requisiti
autorizzativi sotto forma di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in
relazione con altri procedimenti volti al rilascio di
provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata
ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative
per finalita' connesse al potenziamento delle ispezioni
ambientali straordinarie previste dalla direttiva
2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi autorizzatori per gli impianti gia'
esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto
indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia
nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni."
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100
(Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE,
83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato
dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38, S.O..
Il decreto legislativo 11 marggio 2005, n. 133
(Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
2011, n. 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e
96/61/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
settembre 2011, n. 224, S.O..
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2004, n. 25, S.O..
Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti
igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei
comuni di Venezia e di Chioggia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77.

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 5. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta
almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto n. 163
del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il
progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente";
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) 'suolo': lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.".
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) le installazioni che svolgono attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;";
b) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
"14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.";
c) al comma 16 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;";
d) al comma 16 la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.".
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 6. (Oggetto della disciplina)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni; (44)
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.".
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
b) al comma 7, lettera c), le parole: "da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione" sono sostituite dalle seguenti: "o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.".
Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 7. (Competenze)
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e
programmi di cui all'art. 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'art. 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV
al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede
di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora
alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di
AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province
autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede
di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto
dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'art.
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "Allegato VIII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda".
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 8. (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS)
1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123,
assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione
delle norme di cui alla presente Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di
impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel
campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte
Seconda del presente decreto il supporto
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con
la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata di cui all'art. 8-bis.
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei
rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al
trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di
rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti
dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto
previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi dell'art. 7
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Allegato XII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda";
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.".
Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"ART. 10 (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i
progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo
Stato e che ricadono nel campo di applicazione
dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto.
Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione
di cui al comma 7 dell'art. 6, l'autorizzazione integrata
ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito
della verifica di cui all'art. 20, l'autorita' competente
valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29-ter e
il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione
prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell'art. 23.
1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui
al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e
sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies,
29-decies e 29-quattuordecies.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che,
per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato VIII del presente
decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita'
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se
l'autorita' competente in materia di VIA coincide con
quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province
autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma
1-bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n.
357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio
preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale
contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorita'
competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare
atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le
modalita' di informazione del pubblico danno specifica
evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20
puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In
tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o
programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono
essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute
nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei
progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute
in considerazione la documentazione e le conclusioni della
VAS.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente puo' produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.".
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 20. (Verifica di assoggettabilita')
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il
progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati all'Allegato II la cui realizzazione
potenzialmente puo' produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.".
 
Art. 7
Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorita' competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformita' dell'istanza con i requisiti generali.";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformita' con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2.";
c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36" sono aggiunte le seguenti: "fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT".
2. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.".
3. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole: "Per gli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le installazioni";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale consultazione e' garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.";
c) al comma 3 le parole da: "Entro il termine di quindici giorni" fino a: "e trasmettere le osservazioni." sono sostituite dalle seguenti : "Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza e' invitato un rappresentante della rispettiva autorita' competente.";
e) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.";
f) al comma 8 le parole: "il termine di cui al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di cui al comma 10";
g) il comma 9 e' soppresso;
h) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.";
i) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente.".
4. L'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."
5. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "decreto deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies" sono sostituite dalle seguenti: "decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";
e) i commi 5, 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:
"5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita' competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita' all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita' di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta' dell'autorita' competente, considerata la stabilita' d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensita' (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.";
f) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.".
6. L'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.".
7. L'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.".
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.".
8. All'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.";
b) al comma 4 dopo le parole: "anche nelle forme dell'autocertificazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.".
9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la conformita'.";
b) al comma 3 le parole: ", o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano" sono sostituite dalle seguenti: " , o, negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita' dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorita' competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche' il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.";
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.";
e) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).".
10. L'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorita' competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche' adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi, modalita' e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.".
11. All'articolo 29-duodecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalita' per acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.".
12. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le autorita' competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.".
13. L'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.".
Note all'art. 7:
Il testo dell'art. 29-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"ART. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle migliori
tecniche disponibili)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata
tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte
Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a
riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto
all'art. 29-sexies, comma 9-bis, e all'art. 29-octies.
Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT
l'autorita' competente utilizza quale riferimento per
stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai
documenti pubblicati dalla Commissione europea in
attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva
96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, possono essere
determinati requisiti generali, per talune categorie di
installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche'
siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I
requisiti generali si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
con l'art. 29-sexies. Per le categorie interessate, salva
l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorita' competente
rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica
di conformita' dell'istanza con i requisiti generali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati
entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni
sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di
tener conto dei progressi delle migliori tecniche
disponibili e garantire la conformita' con l'art.
29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento
alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione
ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro
aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma 2
assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni
sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente
non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi
del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti
tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i
requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusione
sulle BAT.".
Il testo dell'art. 29-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-ter. (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale)
1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di
nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e
rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche
di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'art. 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o
lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.".
Il testo dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-quater. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale)
1. Per le installazioni di competenza statale la
domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di
procedure telematiche, con il formato e le modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'art. 29-duodecies,
comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle
lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi'
pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web.
E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione
per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale
sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche',
per le installazioni di competenza regionale, le altre
amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3
e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Per le installazioni soggette
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al
fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi
dell'art. 29-sexies, comma 8, e di concordare
preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per le
installazioni di competenza statale, o il parere delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto
riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita'
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'art. 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9. (soppresso).
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art.
216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale
le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte prima
dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni
di autorizzazione di cui all'art. 29-sexies, ivi compresi i
valori limite di emissione, in relazione alle migliori
tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'art.
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, comma 13, al
momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'art. 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.".
Il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"ART. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
2. (soppresso).
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla
Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
interessata in quantita' significativa, in considerazione
della loro natura e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di
cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una
delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni
di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino
le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di
riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'art. 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni
di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica
disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti
conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia
determinata prestando particolare attenzione ai criteri di
cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva
96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva
2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in
considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attivita'
o del processo sull'ambiente, l'autorita' competente,
consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art.
29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione
stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui
all'art. 33, comma 3-bis, le modalita' e la frequenza dei
controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3.
Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di
cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di
controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene
conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi
per verificarne la conformita' all'autorizzazione e dei
dati relativi ai controlli delle emissioni, nonche' dei
dati reperiti durante le attivita' di cui all'art.
29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata
ambientale programma specifici controlli almeno una volta
ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una
volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base
di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'art. 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'art. 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente
decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad
esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
precedenti commi e in particolare del comma 4-bis,
l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti
migliorativi, da presentare ai sensi del successivo art.
29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati,
impegnando il gestore ad individuare le tecniche da
implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'art. 29-nonies non
si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare che
non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si
realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'art. 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto
6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente
articolo si applica fatta salva la normativa in materia di
benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5,
comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello
stato del sito indicato nell'istanza, al momento della
cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un
rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente
in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.".
Il testo dell'art. 29-nonies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-nonies. (Modifica degli impianti o variazione
del gestore)
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le
modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art.
5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo
ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che
le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini
degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla
realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito ad
ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi
della normativa in materia di prevenzione dai rischi di
incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.".
Il testo dell'art. 29-decies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-decies. (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale)
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto
previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al
comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art.
29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito
internet dell'autorita' competente ai sensi dell'art.
29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresi', ad
informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di
violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando
nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel piu'
breve tempo possibile la conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli
altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art.
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'art. 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita'
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque
reiterate piu' di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui
l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui all'art.
29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite
in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale,
periodicamente aggiornato a cura della Regione o della
Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per garantire il
coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni
integrate statali ricadenti nel territorio, e
caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal
piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un
anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni
interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo
conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di
incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
n. 1221/2009).".
Il testo dell'art. 29-duodecies del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,
cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-duodecies. (Comunicazioni)
1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le
domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni
rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonche' un
rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali
informazioni siano rese disponibili telematicamente ed
almeno annualmente l'autorita' competente comunichi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare le modalita' per acquisire in remoto tali
informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai
sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni
dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le
relative condizioni imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza
statale di cui all'art. 29-quater, comma 1, i dati di cui
al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 29-decies, sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalita' di
cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.".
Il testo dell'art. 29-terdecies del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,
cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 29-terdecies. (Scambio di informazioni)
1. Le autorita' competenti trasmettono periodicamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione
relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e
altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione applicati in relazione agli impianti di cui
all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, segnalando
eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
tipo e il formato delle informazioni che devono essere
messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le
informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
Commissione europea. Nelle more della definizione di tale
provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con
riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017,
con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente
con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e
formati definiti nel formulario adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone e invia alla Commissione
europea una relazione in formato elettronico
sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e
sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari
di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute ai sensi dell'art. 29-duodecies e del comma 1,
rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti
nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede
comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare garantisce la partecipazione
dell'Italia al Comitato di cui all'art. 75 della direttiva
2010/75/UE e al Forum di cui all'art. 13, paragrafo 3,
della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al
comma 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare
la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche'
alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a
rendere accessibili i risultati di tale scambio di
informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle
autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente
comma sono svolte di intesa con il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente
alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica
informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al
comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza
sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.".
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti all'Allegato XII," sono soppresse.
Note all'art. 8:
Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 30. (Impatti ambientali interregionali)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di
VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di
valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate
d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di
competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere
impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i
pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche'
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita'
competente dispone che il proponente invii gli elaborati
alle Regioni nonche' agli enti locali territoriali
interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di
cui all'art. 25, comma 2.".
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.";
b) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
"3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.".
Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 33. (Oneri istruttori)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura
dei costi sopportati dall'autorita' competente per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal
presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'art.
29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i
successivi controlli previsti dall'art. 29-decies sono a
carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al
Titolo III- bis della Parte Seconda, nonche' i compensi
spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui
all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra
gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti
dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte
dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione,
del numero e della tipologia delle emissioni e delle
componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale
presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'art. 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico
del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie
vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII
alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere integralmente riassegnati allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita'
di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operativita' della
Commissione di cui all'art. 8-bis, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in
vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui
al comma 1 del presente articolo, per le spese di
funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto
a carico del richiedente il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro
venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.".
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 1.
Note all'art. 10:
Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di
cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano
diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto
compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto
sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell'avvio del procedimento.
2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione
di cui all'art. 29-decies, comma 1, relativa alla prima
autorizzazione integrata ambientale rilasciata
all'installazione, le installazioni esistenti per le quali
sia stata presentata nei termini previsti la relativa
domanda, possono proseguire la propria attivita', nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore
rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non
sostanziali delle installazioni medesime; tali
autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di
cui all'art. 29-quater, comma 12, specificata
nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla
conclusione del procedimento, ove esso non porti al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si
applica la sanzione di cui di cui all'art.
29-quattuordecies, comma 1.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le
universita' e gli istituti di ricerca, le societa' per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano
alle autorita' competenti un elenco dei piani e un
riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali, segnalando quelli riservati e rendono
disponibili tali dati alle stesse autorita' competenti in
forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai
gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini
dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti
riservati, ed in particolare quelli di cui al comma
2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. A tale fine l'autorita' competente puo'
avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali
allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso
in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da
piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita'
in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e
successive modifiche ed integrazioni.".
 
Art. 11

Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "salvo che il fatto costituisca reato" sono inserite le seguenti: "e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,";
b) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2,".
2. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro";
c) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3,";
d) all'inizio del comma 5, sono inserite le seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
3. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,";
b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1,":
4. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,";
b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,";
c) all'inizio del comma 4, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,".
5. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 4,".
Note all'art. 11:
Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 133. (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e
fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno
scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle
tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle
regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati
dall'autorita' competente a norma dell'art. 107, comma 1, o
dell'art. 108, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se
l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi
recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui
alla vigente normativa, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque
reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da
impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di
cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa
o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da
seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi
relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la
sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al
di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'art.
29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107, comma
1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
effettui l'immersione in mare dei materiali indicati
all'art. 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga
l'attivita' di posa in mare cui al comma 5 dello stesso
articolo, senza autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino
all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art.
112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui
all'art. 170, comma 7, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non
osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto
dall'art. 127, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,
sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o
non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico
progetto di gestione dell'impianto di cui all'art. 114,
comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima
dell'approvazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di
trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui
all'art. 95, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione
e' ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.".
Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 137. (Sanzioni penali)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque
effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa
o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni
o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, la pena e'
dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000
euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma
5 o di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto senza osservare le
prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma
1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o
l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di
cui all'art. 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato
chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma
dell'art. 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si
applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi'
al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i
valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non
ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110,
comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui
all'art. 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n.
689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di
procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, e' punito con le
sanzioni di cui all'art. 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 84, comma 4,
ovvero dell'art. 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti
dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre
anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
assunte a norma dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad
assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi
dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 87,
comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
salvo che siano in quantita' tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche'
in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'autorita' competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di
effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei
frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di
sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto
articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento
a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa
pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.".
Il testo dell'art. 256 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 256. (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attivita'
di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica
e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e'
realizzata la discarica abusiva se di proprieta'
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle
ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di
rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236
che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi
previsti sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro,
fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui
all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma
non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo art.
234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.".
Il testo dell'art. 279 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 279. (Sanzioni)
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'art. 6,
comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi
dell'art. 29-quattuordecies, chi inizia a installare o
esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta
autorizzazione ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o
dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena
e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269,
comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non
sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista
dall'art. 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla
parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente
ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori
limite o le prescrizioni violati sono contenuti
nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le
sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un
impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne
dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi
dell'art. 269, comma 6, o ai sensi dell'art. 272, comma 1,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
fino a milletrentadue euro.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorita'
competente i dati relativi alle emissioni ai sensi
dell'art. 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non
adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art. 276,
nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni
previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle
prescrizioni dell'art. 277 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
sempre disposta in caso di recidiva.".
Il testo dell'art. 296 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 296. (Controlli e sanzioni)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quatuordecies, comma 4, chi effettua la combustione di
materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del
presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti
ai sensi della vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da
duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
valore di soglia, con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione,
da irrogare ai sensi dell'art. 288, comma 6, non si applica
il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
la sanzione non si applica se, dalla documentazione
relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze,
risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle
dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando
l'applicazione dell'art. 515 del codice penale e degli
altri reati previsti dalla vigente normativa.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del
presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
titolo I della parte quinta, dall'autorita' di cui all'art.
268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al
titolo II della parte quinta, dall'autorita' di cui
all'art. 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 294, il gestore degli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta e' punito con l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte
quinta si applica la sanzione prevista dall'art. 288, comma
2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 294, si applica al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre
il caso previsto dall'ultimo periodo dell'art. 284, comma
2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui
all'art. 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650 del codice
penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a
150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili
per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai
limiti previsti nell'art. 295 e l'armatore o il comandante
che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili
per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a
tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni
che, per l'entita' del tenore di zolfo o della quantita'
del combustibile o per le caratteristiche della zona
interessata, risultano di maggiore gravita',
all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due
anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione e'
commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono
applicabili;
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il
comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi
dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'art. 295, comma 10, il
comandante e' punito con la sanzione amministrativa
prevista dall'art. 1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza
commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il
bollettino o il campione di cui all'art. 295, comma 11, o
consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista
sia assente e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione
e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al
comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione
previsto dall'art. 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in
termini i dati previsti dall'art. 295, comma 12, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e
programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze,
ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'art.
1235 del codice della navigazione e gli altri organi di
polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni
previste da tali commi provvedono le autorita' marittime
competenti per territorio e, in caso di infrazioni
attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le
diverse autorita' indicate dalla legge regionale. Restano
ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze
attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati
anche con le seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei
combustibili per uso marittimo al momento della consegna
alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo
le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei
combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della
nave o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, nei
campioni sigillati presenti a bordo;
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui
bollettini di consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal
comma 5 l'autorita' competente all'applicazione delle
procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno,
ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la
conservazione degli altri elementi necessari a fini di
prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme
alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a
spese del responsabile. A tale fine la medesima autorita'
impartisce le opportune prescrizioni circa i tempi e le
modalita' del trattamento.".
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;".
Note all'art. 12:
Il testo dell'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 196. (Competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte
quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui
all'art. 195:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei
piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'art.
199;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli
scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto
tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate di propria
competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione
alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le
competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera
f), e di cui all'art. 7, comma 4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte
salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis;
f) le attivita' in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n.
259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorita'
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida
generali di cui all'art. 195, comma 1, lettera m), degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e
di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle
tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera
r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e
216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi
dell'art. 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da
parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati
nell'art. 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei
luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali
per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e
di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le
societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione
dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di
manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non
inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal
fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di
selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di
preferenza, a parita' degli altri requisiti e condizioni.
Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela e del mare del territorio 8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione.
Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali
esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale
disposizione non si applica alle discariche.".
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.";
b) all'articolo 208, comma 12, prima delle parole: "L'autorizzazione di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,";
c) all'articolo 208, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.".
Note all'art. 13:
Il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'art. 6, comma 13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata
ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo
o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'art.
29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla
conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma
11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita'
da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 18, e'
effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 19, e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento
incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto dall' art.
177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in
materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'art. 29-octies per le
installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione
di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni
ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni
prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima
della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso
l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione
espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie
prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono
essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo
almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di
criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle
migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle
garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'art. 6,
comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma 1,
del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190
ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'art. 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all' art. 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
20. ".
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 209, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Titolo II-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Titolo III-bis".
Note all'art. 14:
Il testo dell'art. 209 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il
rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all' art. 212, le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o
certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'art. 208, comma 17, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.".
 
Art. 15
Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente Titolo:
"TITOLO III-bis
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI
Art. 237-bis (Finalita' e oggetto). - 1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita' di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.
Art. 237-ter (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:
a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta;
b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;
c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
d) 'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente': un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purche' lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche' lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo': impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
f) 'modifica sostanziale': una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;
g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;
h) 'capacita' nominale': la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) 'carico termico nominale': la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
m) 'ore operative': il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, e' in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
n) 'emissione': lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
p) 'diossine e furani': tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;
q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;
s) 'biomassa': per biomassa si intendono:
1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
2) i rifiuti seguenti:
2.1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata;
2.4) rifiuti di sughero;
2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
t) 'autorizzazione': la decisione o piu' decisioni scritte, emanate dall'autorita' competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo.
Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed esclusioni). - 1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire piu' rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.
Art. 237-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantita' e nocivita' e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilita' complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 237-sexies (Contenuto dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
Art. 237-septies (Consegna e ricezione dei rifiuti). - 1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonche' altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di cui all'articolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneita' ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.
Art. 237-octies (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento). - 1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita' competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma e' pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi e' combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
8. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile.
13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
Art. 237-nonies (Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attivita'). - 1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonche', per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.
2. Le autorita' competenti comunicano Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi e' considerata sostanziale.
Art. 237-decies (Coincenerimento di olii usati). - 1. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'autorita' competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato D alla Parte Quarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
Art. 237-undecies (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE). - 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e' autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'.
Art. 237-duodecies (Emissione in atmosfera). - 1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all'Allegato I, paragrafo A, e all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni e' effettuato conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B, al presente Titolo.
6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato 2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la possibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.
Art. 237-terdecies (Scarico di acque reflue). - 1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento e' limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell'Allegato I al presente Titolo;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 76 e successivi;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza, a pie' di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell'Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.
14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacita' di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
Art. 237-quattuordecies (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento). - 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e puo' prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacita' nominale inferiore a 6t/ora se il gestore puo' dimostare, sulla base di informazioni relative alla qualita' dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita' competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
Art. 237-quinquiesdecies (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.
Art. 237-sexiesdecies (Residui). - 1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformita' alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformita' alle norme del presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Art. 237-septiesdecies (Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all'attuazione del comma 1, le autorita' competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale di due o piu' Mg l'ora, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.
6. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento). - 1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attivita', il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 237-noviesdecies (Incidenti o inconvenienti). - 1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Art. 237-vicies (Accessi ed ispezioni). - 1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 237-unvicies (Spese). - 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 237-duovicies (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell'adeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata.".
 
Art. 16
Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 e' aggiunto il seguente:
"Art. 261-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e' soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.".
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
Note all'art. 17:
Il testo dell'art. 263 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 263. (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni di cui alle disposizioni della parte
quarta del presente decreto sono devoluti alle province e
sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in
materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in
relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, che sono
devoluti ai comuni.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'art. 261-bis sono
versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti
e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente decreto, in particolare
all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non e' richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.".
Note all'art. 18:
Il testo dell'art. 267 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 267. (Campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e
della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica
agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non
disciplinati dal titolo II, ed alle attivita' che producono
emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi
delle emissioni ed i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i
valori limite di emissione e altre prescrizioni sono
stabiliti nell'autorizzazione di cui all'art. 208 o
nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo
III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le
prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di
incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo
III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali di
qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento
termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del
presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita'
presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei casi
previsti dall'art. 214, comma 8.
3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al
Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni
l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente
Titolo non e' richiesta in quanto sostituita
dall'autorizzazione integrata ambientale.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire
comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
del presente decreto intende determinare l'attuazione di
tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e per lo sviluppo e la
coesione territoriale misure atte a favorire la produzione
di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al
contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie
pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, sono
determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel
limite delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia
prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per
assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei
certificati verdi, all'art. 20, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
sono sostituite dalle parole «dodici anni».".
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;";
b) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo;";
c) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
"n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);";
d) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale quale autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;";
e) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;"
f) alla lettera aa) e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter).";
g) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente:
"aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione e', in tutto o in parte, e' in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.";
h) la lettera gg) e' sostituita dalla seguente:
"gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione e' classificato come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui e' stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui e' stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);";
i) alla lettera qq) le parole: "al fine di essere alla stessa destinati" sono soppresse.
Note all'art. 19:
Il testo dell'art. 268 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 268. (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di
COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e
delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del tenore
di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento
che e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 6 o dell'art.
11 o dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche'
in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo
autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di un
ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'art. 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'art. 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'art. 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'art. 12 di tale decreto; ricadono
nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse e che possa produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui
all'art. 273 si applica la definizione prevista dall'art.
5, comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui
all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai commi
21e 22 di tale articolo;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello
stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei
limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto; per gli impianti di cui all'art. 273 e per le
attivita' di cui all'art. 275 si applica la definizione
prevista all'art. 5, comma 1, lettera r-bis);
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli
stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale
autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a
cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione;
q) valore limite di emissione: il fattore di emissione,
la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di
sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere
superati. I valori di limite di emissione espressi come
concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e unita' di misura specifica di prodotto
o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa
per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa,
per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti,
calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e
nelle condizioni di esercizio piu' gravose dell'impianto,
al di sotto del quale non si applicano i valori limite di
emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
Per gli impianti di cui all'art. 273 e per le attivita'
di cui all'art. 275 si applica la definizione prevista
all'art. 5, comma 1, lettera l-ter).
aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore,
durante il quale un grande impianto di combustione e', in
tutto o in parte, e' in esercizio e produce emissioni in
atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, e'
portato da una condizione nella quale non esercita
l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attivita' e' esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto;
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale non inferiore a
50MW. Un grande impianto di combustione e' classificato
come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione
che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013
o per cui e' stata presentata una domanda completa di
autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo
in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione
che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre
2002 o per cui e' stata presentata una domanda completa di
autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia
stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non
ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente
almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,
silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e
dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie
prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni
chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere
contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione,
correttore di viscosita', correttore di tensione
superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di
solventi organici utilizzati per le attivita' di cui
all'art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento
ed in funzione della potenzialita' di prodotto per cui le
attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'art. 275 per anno civile ovvero per
qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi
COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di
solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso
in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto, per le
attivita' ivi previste;
ss) ;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore
da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione
dell'art. 277 si considerano esistenti gli impianti di
distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui
costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si
considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina
la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai
sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono
equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione
che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una
ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti
di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea
pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'art. 276, l'attrezzatura per il
recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di
caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell'art. 277, l'attrezzatura per il
recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del
carburante del veicolo durante il rifornimento presso un
impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di
recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli
stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina
scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita' in un
impianto di distribuzione;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza
additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC
2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -
2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che
evaporano dalla benzina;
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e
allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti
di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito
allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione
dell'art. 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti
allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di
distribuzione;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m³, trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto
su strada della benzina che comprenda una o piu' cisterne
montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
una o piu' cisterne rimuovibili.".
 
Art. 20
Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 269, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 8, le parole: "Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse." sono soppresse.
2. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione, fermo restando quanto previsto all'articolo 273, commi 9 e 10.".
Note all'art. 20:
Il testo dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 269. (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2
e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272,
commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono
emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi
della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione
e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli
impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo
ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le
attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra
la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria,
ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei
procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un
autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di
autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorita'
competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
giorni o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliagli, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' dei controlli
di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione
individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti
soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da
consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le
sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni
finalizzate ad assicurarne il contenimento.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere comunicati all'autorita' competente i dati
relativi alle emissioni effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a
regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei
campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una
durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il
progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata
inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua
il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione
entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu'
impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello
stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'art. 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente
o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del
presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.
275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a
differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo
periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare
ai sensi dell'art. 281, comma 5, si provvede ad integrare
l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con
indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione
delle modifiche sostanziali di cui all'art. 268, comma 1,
lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui
all'art. 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e'
l'obbligo di effettuare la comunicazione.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I
gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure
per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le
ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le
medesime finalita', con apposito provvedimento
dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
12.
13.
14.
15.
16. ".
Il testo dell'art. 270 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 270. (Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni)
1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente
verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di
ciascuna attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla
base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle
pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta
del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la
captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'art. 268, comma
1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, sono
stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai
commi 1 e 2.
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 282, comma
2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o
piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di
tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di
emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori
limite di emissione espressi come concentrazione previsti
per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a
tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite
prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'art. 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'art. 272,
comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui all'art.
281, comma 9.
8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione, fermo restando quanto previsto
all'art. 273, commi 9 e 10.".
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 16 le parole: "Per gli impianti sottoposti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le installazioni sottoposte";
b) al comma 17, le parole: "delle autorizzazioni integrate ambientali e" sono soppresse;
c) al comma 18, le parole: "e delle autorizzazioni integrate ambientali" sono soppresse.
Note all'art. 21:
Il testo dell'art. 271 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 271. (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivita')
1. Il presente articolo disciplina i valori di
emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori
limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di
quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte
quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario
al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
8.
9.
10.
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'art. 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve
stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle
quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui
si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
transitori e fissare appositi valori limite di emissione,
riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa
annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita' competente deve essere informata entro le otto
ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile e di
sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il
guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nella parte quinta del
presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non
costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'art. 273 ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'art. 275.
16. Per le installazioni sottoposte ad autorizzazione
integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di
cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio
di tale autorizzazione, fermo restando il potere
dell'autorita' competente di stabilire valori limite e
prescrizioni piu' severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto stabilisce i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'art. 281,
comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI,
prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i
principi di misura e le modalita' atte a garantire la
qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino
all'adozione di tale decreto si applicano i metodi
precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
riesame delle autorizzazioni di cui all'art. 269, i metodi
stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle
pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO
o di altre norme internazionali o delle norme nazionali
previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni
rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i
controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui
all'art. 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del
superamento dei valori limite di emissione sono effettuati
sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica
specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi
sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva
l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione
relativi ai controlli di competenza del gestore, si
applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata
in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate, anche
in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra
quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative
ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito
dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a
modificare anche, ove opportuno, i valori limite di
emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
o degli organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p),
possono essere effettuati solo sulla base dei metodi
elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto, anche se diversi da quelli di competenza del
gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in
sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi
diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati
della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i
controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e
mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente
per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla
parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio
diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del
presente titolo e si applica la pena prevista dall'art.
279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere
ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di
divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo
di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e
sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai
metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
necessita', ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma 2,
soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli
organi di cui all'art. 268, comma 1, lett. p), accertano
una difformita' tra i valori misurati e i valori limite
prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di
analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del
presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
controlli di competenza del gestore devono essere da costui
specificamente comunicate all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati
dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei
controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'art.
268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal
comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli
ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non
possono essere utilizzati ai fini della contestazione del
reato previsto dall'art. 279, comma 2, per il superamento
dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i
casi, l'applicazione dell'art. 279, comma 2, se si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del
comma 18.".
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita' competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui e' indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o piu' canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.";
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente:
"i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;";
d) al comma 15, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
"16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.".
Note all'art. 22:
Il testo dell'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 273. (Grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i
valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli
impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale
data adeguate alle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico
ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale
data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi
dell'art. 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla
parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni
continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire
titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono
stabilire valori limite meno severi di quelli previsti
dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli
impianti;
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione di cui al comma 3 siano in
esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita'
competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico
dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di
aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, una
dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un documento in cui e' riportata la registrazione
delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa
ad impianti di combustione con potenza termica nominale
totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili
solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio
1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i
valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato
II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore
utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare
all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione
di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'art. 271, commi 5, 14 e 15,
l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione
deve prevedere valori limite di emissione non meno severi
dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a
7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun
camino, contenente una o piu' canne di scarico,
corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 270,
ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 271, comma
14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento
previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano
all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla
Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;
[l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, fatte salve le disposizioni alle stesse
espressamente riferite;
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o
a gas;
m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile
qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella
definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte
Quinta.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle
turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano
esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite
dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in
materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di
abbattimento.
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione
degli di impianti di combustione con una potenza termica
nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
relazione che comprova la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di
trasporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a
posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della
documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le
condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In
tal caso il gestore provvede a riservare un'area
sufficiente all'interno del sito per installare le
strutture necessarie alla cattura e alla compressione di
CO2.".
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. L'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla Commissione europea ogni anno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli impianti per i quali e' stata concessa l'esenzione prevista dall'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine l'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica a tale Ministero le predette informazioni.
3. Entro il 1° gennaio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea gli elenchi di tutti gli impianti di combustione cui si applicano rispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273, comma 5, specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalita' previste alla Parte III dell'Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta, la quantita' annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonche' la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. L'ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati disaggregati raccolti dall'ISPRA sono resi disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dell'ISPRA.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento all'anno precedente:
a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga;
b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente all'applicazione delle stesse.".
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.";
b) al comma 4, le parole: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta.";
c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivita' degli stabilimenti esistenti.";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali e' stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268.";
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. In caso di modifiche sostanziali di attivita' svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).";
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.";
g) al comma 15 la parola: "luogo" e' sostituita dalla seguente: "stabilimento";
h) al comma 18 le parole: "decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea." sono sostituite dalle seguenti: "decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.";
i) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attivita' di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.".
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 275. (Emissioni di COV)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di
composti organici volatili, i valori limite di emissione,
le modalita' di monitoraggio e di controllo delle
emissioni, i criteri per la valutazione della conformita'
dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi. Le
disposizioni previste dal presente articolo per gli
stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita'
degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono
soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi
dell'art. 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di
adesione ai sensi dell'art. 272, comma 3, o una domanda di
autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.
29-ter, in conformita' a quanto previsto al presente
articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In aggiunta
ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la domanda di
autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore
dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'
che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico
di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'art. 270. Sono inoltre previste
le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di
arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in
sede di rinnovo ai sensi dell'art. 281, assicurano che tali
valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le
attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le
prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si
possano applicare soltanto alle attivita' degli
stabilimenti esistenti.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente
articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in
esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca
previsti o per i quali e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data ove lo
stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli
stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata
ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'art. 268.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da
operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto e alle altre prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine
l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione della richiesta entro tale termine le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivita'
svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione
dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti esistenti se le emissioni
totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento non
superano quelle che si producono in caso di applicazione
della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e
purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque
applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In
tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al
comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita'; o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8,
utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il
rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N
m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm³, in tutti
gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le
emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali non superino
quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione
delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'art. 281, comma 6, si provvede ad inserire
all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
delle attivita' di relazione e di comunicazione alla
Commissione europea in merito all'applicazione del presente
articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di
attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE. Il
comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data
prevista dal predetto decreto.
19.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'art. 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,
per il soggetto interessato, la decadenza di quella
prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto relativamente al territorio a
cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali
attivita' non si applicano le prescrizioni della parte I,
paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
del consumo massimo teorico di solventi che comporta un
aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.".
 
Art. 25
Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserita la seguente:
"PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI
TITOLO I
ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO
"Art. 298-bis (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio). - 1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu' dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle installazioni.
3. Le autorita' competenti per il controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo le modalita' fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.".
 
Art. 26
Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

1. L'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA
Inquadramento generale
A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.
5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attivita'
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;
- 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con piu' di 40000 posti pollame;
b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con piu' di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato."
2. L'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA
Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalita' di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).".
3. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Aria" al punto 6 dopo la parola: "Polveri, sono aggiunte le seguenti: ", comprese le particelle sottili" ed al punto 9 la parola: "fitofarmaceutici" e' sostituita dalla seguente: "fitosanitari".
4.All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Acqua" dopo il punto 12 e' aggiunto il seguente: "13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)".
5. All'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 12 e' sostituito dal seguente:
"12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche".
6. Dopo l'Allegato XII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente:
"ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA
Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis
Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorita' competente nel corso dell'istruttoria:
a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce alcun effetto benefico nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione;
b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore;
c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL permetterebbe di conseguire benefici effetti ambientali che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina IPPC;
d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore;
e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno si' che il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento;
f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame;
g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT;
h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' produttive;
i) l'installazione, o la parte di installazione, e' utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o processi
j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorita' competente".
Note all'art. 26:
Il testo dell'allegato X alla Parte Seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato X - Elenco indicativo delle principali
sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se
pertinenti per stabilire i valori limite di emissione
In vigore dal 26 agosto 2010
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili.
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri, comprese le particelle sottili.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate
proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire
sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e
policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar
loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate
proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire
sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso
dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche
tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitosanitari.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione
(nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole
sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali
BOD, COD).
13. sostanze prioritarie di cui all'art. 74, comma 2,
lettera ff).".
Il testo dell'allegato XI alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, cosi come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in
generale o in un caso particolare nella determinazione
delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto
definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
e del principio di precauzione e prevenzione.
In vigore dal 26 agosto 2010
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo
delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove
opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili,
sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle
conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in
questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o
esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica
disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa
l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo
l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei
rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne
le conseguenze per l'ambiente.
12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT
(BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi
dell'art. 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni
pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni
internazionali pubbliche.".
 
Art. 27
Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

1. Prima dell'Allegato A alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta e' sostituita dalla seguente:
"ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti
ALLEGATO E
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti".
2. All'Allegato L, Parte Quarta, punto 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "alla direttiva 96/61/CE" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo III-bis alla Parte Seconda".
3. All'Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali".
4. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V, l'intestazione: "Allegati al Titolo V" e' sostituita dalla seguente: "ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA".
5. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima della pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V della Parte Quarta, son aggiunti i seguenti allegati:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 27:
Il testo della pagina di riepilogo degli allegati alla
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento
ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di
recupero
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti
ALLEGATO E
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in
vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 226,
comma 3
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei
rifiuti".
Il testo dell'allegato L alla Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
"Allegati alla Parte Quarta
Allegato L - Esempi di misure di prevenzione dei
rifiuti
MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulle CONDIZIONI GENERALI
RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri
strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle
risorse.
2. Promozione di attivita' di ricerca e sviluppo
finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie piu' puliti
e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo
dei risultati di tali attivita'.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi
delle pressioni ambientali associate alla produzione di
rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della
produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione
di prodotti a livello comunitario attraverso interventi
delle autorita' locali fino a misure nazionali.
MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulla FASE DI PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE
4. Promozione della progettazione ecologica (cioe'
l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella
progettazione del prodotto al fine di migliorarne le
prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di
vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di
prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione
delle migliori tecniche disponibili da parte
dell'industria.
6. Organizzazione di attivita' di formazione delle
autorita' competenti per quanto riguarda l'integrazione
delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti
nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente
direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione
di rifiuti negli impianti non soggetti al Titolo III-bis
alla Parte Seconda. Tali misure potrebbero eventualmente
comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti
di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di
rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla
Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di
riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle
stesse installazioni in cui si generano i materiali.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per
sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o
in altro modo.
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se
sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e
medie imprese e se operano attraverso reti di imprese gia'
costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori
e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le
imprese o i settori industriali interessati a predisporre i
propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a
modificare prodotti o imballaggi che generano troppi
rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale
affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.
MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulla FASE DEL CONSUMO E
DELL'UTILIZZO
11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi
per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o
imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per
un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che
altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
13. Promozione di marchi di qualita' ecologica
affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a
gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti
nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o
accordi con i rivenditori per garantire la disponibilita'
di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti
a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati,
integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei
rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente
con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici
ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre
2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di
determinati prodotti scartati, o loro componenti in
particolare attraverso misure educative, economiche,
logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione
di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo,
specialmente in regioni densamente popolate.".
 
Art. 28
Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale funzionamento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "ore operative". All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle "ore operative".
2. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo' essere definito dall'autorita' competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.".
3. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori" sono sostituite dalle seguenti "I gestori".
4. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.
3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il piu' elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita' competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati."
5. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' misurata in continuo.".
6. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti:
"4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita' competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita' competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.".
7. All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

8. Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota 10 le parole: "del presente allegato" sono sostituite dalle seguenti "della presente sezione".
9. All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis."
10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente dei risultati di tale verifica."
11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, e' aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%".
12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).".
13. All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello e' sostituito dal seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

14. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte V e' soppressa.
15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente:
"2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.";
b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.".
16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente punto: "4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.".
17. All'Allegato III, parte IV, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) nel paragrafo 1 il periodo: "A tal fine i progetti di cui all'articolo 275, comma 8, e le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 275, comma 9, indicano le emissioni bersaglio da rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza." e' soppresso.
b) il paragrafo 3 e' soppresso.
18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis:
"Allegato I
Attivita' che producono biossido di titanio
Parte 1
Valori limite per le emissioni nelle acque
1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titano prodotto;
2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):
a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;
b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;
c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
Parte 2
Valori limite per le emissioni nell'atmosfera
1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO2 equivalente:
a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di concentrazione dell'acido di scarto.
4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.
Parte 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo di:
a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro;
c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e stabilimenti."
Note all'art. 28:
Il testo dell'allegato II alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
"Allegati alla Parte Quinta
Allegato II - Grandi impianti di combustione
Parte I
Disposizioni generali
1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato si intende per :
a) impianto multicombustibile: qualsiasi impianto di
combustione che possa essere alimentato simultaneamente o
alternativamente da due o piu' tipi di combustibile;
b) grado di desolforazione: il rapporto tra la
quantita' di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito
dell'impianto di combustione per un determinato periodo di
tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel combustibile
introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e
utilizzata per lo stesso periodo di tempo;
c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in
parte di materia vegetale, di provenienza agricola o
forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della
normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico,
ed i seguenti rifiuti usati come combustibile:
- rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e
forestali;
- rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari
di trasformazione, se l'energia termica generata e'
recuperata;
- rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di
carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se
gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se
l'energia termica generata e' recuperata;
- rifiuti di sughero;
- rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a
seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in
particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa
definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di
demolizione.
d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che
trasforma energia termica in meccanica, costituita
principalmente da un compressore, da un dispositivo termico
in cui il combustibile e' ossidato per riscaldare il fluido
motore e da una turbina;
e) ore operative: il numero delle ore in cui l'impianto
e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente
stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271,
comma 3, o dall'autorizzazione.
1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente
Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura
di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione
del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un
tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che
utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti,
diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che
utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15% per le
turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine
a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di
un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo'
essere definito dall'autorita' competente in funzione delle
caratteristiche dell'installazione.
2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al
1988.
2.1 I gestori degli impianti anteriori al 1988
presentano all'autorita' competente, nell'ambito della
richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una
dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 20.000 ore operative a
partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre
il 31 dicembre 2015. Per gli impianti di potenza termica
nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro
3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente titolo
e l'autorita' competente, in caso di approvazione della
richiesta di esenzione, provvede ad aggiornare
l'autorizzazione in atto con la procedura prevista
dall'art. 269. La richiesta di esenzione e' approvata
soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e
nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999
ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' dell'aria e se compatibile con le
condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale. Tutti i predetti
provvedimenti autorizzativi indicano le ore operative
approvate per ogni anno del funzionamento residuo degli
impianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto a
presentare ogni anno all'autorita' competente un documento
in cui e' riportata la registrazione delle ore operative
utilizzate e quelle non utilizzate che sono state
autorizzate per il restante periodo di funzionamento degli
impianti.
2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto
precedente decade se il gestore presenta, successivamente
al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e
comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione tecnica
o il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma 6,
nell'ambito di una richiesta di aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti
di potenza termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di
esenzione decade se il gestore trasmette all'autorita'
competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o
il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma 7. La
richiesta di esenzione non si considera decaduta nel caso
in cui l'autorita' competente non approvi la relazione
tecnica o il progetto di adeguamento
2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata approvata
ai sensi del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto
2.2 non possono, in alcun caso, funzionare per piu' di
20.000 ore operative nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2015.
3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano
l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili,
l'autorita' competente, in sede di autorizzazione,
stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di
zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi
previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai
punti 3.3 e 3.4.
3.2. L'autorita' competente applica la seguente
procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a
ciascun combustibile ed a ciascun inquinante,
corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero
impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla
Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati
per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite
di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze
termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati
per combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in
sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni
concernenti il combustibile determinante, inteso come il
combustibile con il piu' elevato valore limite di
emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al
2013 che utilizzano i residui di distillazione e di
conversione della raffinazione del petrolio greggio, da
soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri
dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale
combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma
delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se
la proporzione del calore fornito dal combustibile
determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze
termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita'
competente determina il valore limite di emissione,
applicando la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a
ciascun combustibile ed a ciascun inquinante,
corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto
secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il
combustibile determinante, inteso come il combustibile con
il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto
stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in
caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come
il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di
calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due
il valore limite di emissione del combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e
sottraendo il valore limite di emissione relativo al
combustibile con il valore limite di emissione meno
elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati
per combustibile, moltiplicando il valore limite di
emissione del combustibile calcolato in base alla lettera
b) per la quantita' di calore fornita da ciascun
combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli
altri valori limite di emissione per la quantita' di calore
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze
termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati
per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli
impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione
che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i
residui di distillazione e di conversione della
raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri
combustibili, per i consumi propri dell'installazione,
l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di
emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli
impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli
altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite
sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una
pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di
vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore
standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3%
per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto
ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di
zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti
gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori
alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di
tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di
combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento
delle emissioni rispetto a quelle previste dalle
autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano
l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono
applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte
II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei
combustibili utilizzati.
4. Monitoraggio e controllo delle emissioni
4.1 A partire dall'entrata in vigore del presente
decreto, negli impianti di cui all'art. 273, commi 3 e 4,
di potenza termica nominale pari o superiore a 300MW e
negli impianti di cui all'art. 273, comma 2, di potenza
termica nominale pari o superiore a 100MW le misurazioni
delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri nell'effluente gassoso, sono effettuate in
continuo. La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di
ogni impianto di combustione alimentato con combustibili
gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 100 MW e' misurata in continuo.
4.1 Negli impianti di combustione con una potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le
misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono
effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e'
alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione
della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e'
effettuata in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non
sono richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli
impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di
combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di
zolfo noto, in assenza di apparecchiature di
desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente
puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita
inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di
combustione alimentati con biomassa se il gestore puo'
provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono
in nessun caso superare i valori limite di emissione
previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'
competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo
di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per
cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in
alternativa, individua opportune procedure di
determinazione per valutare le concentrazioni del biossido
di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure
devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove
queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO,
ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino
dati equivalenti sotto il profilo della qualita'
scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a
carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono
essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e
alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi
dell'art. 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'
competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se
rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1
a 4.5.
4.7. L'autorita' competente in sede di autorizzazione
puo' stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso siano
effettuate in continuo anche nei casi non previsti dai
paragrafi precedenti.
4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle
emissioni degli impianti di combustione e di tutti gli
altri parametri stabiliti dal presente decreto deve essere
realizzato in conformita' alle prescrizioni contenute nella
parte II, sezione 8, e alle prescrizioni dell'allegato VI.
4.9. Le autorita' competenti stabiliscono, in sede di
autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui
i gestori devono informare le stesse autorita' circa i
risultati delle misurazioni continue, i risultati della
verifica del funzionamento delle apparecchiature di
misurazione, i risultati delle misurazioni discontinue,
nonche' circa i risultati di tutte le altre misurazioni
effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti
disposizioni del presente decreto.
4.10. Nel caso di impianti che devono rispondere ai
gradi di desolforazione fissati nella parte II sezione 1,
l'autorita' competente, in sede di autorizzazione,
individua opportune procedure di determinazione per
valutare le concentrazioni del biossido di zolfo nelle
emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono
disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme
nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti
sotto il profilo della qualita' scientifica. L'autorita'
competente stabilisce inoltre, in sede di autorizzazione,
l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore di
zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto.
5. Conformita' ai valori limite di emissione
5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite
di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5,
lettere A, si considerano rispettati se la valutazione dei
risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un
anno civile:
- nessun valore medio mensile supera i pertinenti
valori limite di emissione, e
- il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%
dei valori limite di emissione previsti per il biossido di
zolfo e le polveri, ed il 95% di tutte le medie di 48 ore
non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti
per gli ossidi di azoto.
5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente in sede di
rilascio dell'autorizzazione, richieda soltanto misurazioni
discontinue o altre opportune procedure di determinazione,
i valori limite di emissione indicati nella parte II,
sezioni da 1 a 6, si considerano rispettati se i risultati
di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure
disciplinate nell'allegato VI non superano tali valori
limite di emissione.
5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte
II, sezioni da 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati
se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore
operative, durante un anno civile, nessun valore medio
giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di
emissione ed il 95% di tutti i valori medi orari
convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei
pertinenti valori limite di emissione.
5.4. I valori medi convalidati di cui al punto 5.3.
sono determinati in conformita' alle prescrizioni contenute
nella parte II, sezione 8, paragrafo 5.
6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento
6.1. L'autorita' competente puo' concedere sospensioni
dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui
all'art. 273 per il biossido di zolfo, per periodi massimi
di sei mesi, a favore degli impianti che, ai fini del
rispetto di tali valori utilizzano un combustibile a basso
tenore di zolfo e che, a causa di un'interruzione delle
forniture dello stesso combustibile, derivante da una grave
ed eccezionale difficolta' di reperimento sul mercato, non
siano in grado di rispettare i predetti valori limite.
6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe
all'applicazione dei valori limite di emissione previsti
dall'art. 273, a favore degli impianti che normalmente
utilizzano soltanto combustibili gassosi e che sarebbero
altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di un
dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi, nel
caso in cui, a causa di una improvvisa interruzione della
fornitura di gas, tali impianti debbano eccezionalmente
ricorrere all'uso di altri combustibili per un periodo non
superiore a 10 giorni o, se esiste una assoluta necessita'
di continuare le forniture di energia, per un periodo piu'
lungo.
6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
informa tempestivamente tale Ministero in merito a tutte le
sospensioni e le deroghe concesse per i periodi di anomalo
funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. (1215)
6.4. In caso di guasti tali da non permettere il
rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino
funzionale dell'impianto deve avvenire nel piu' breve tempo
possibile e comunque entro le successive 24 ore. In caso di
mancato ripristino funzionale l'autorita' competente puo'
prescrivere la riduzione o la cessazione dell'attivita'
oppure l'utilizzo di combustibili a minor impatto
ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di
combustione non puo' funzionare in assenza di impianti di
abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le
centoventi ore nell'arco di qualsiasi periodo di dodici
mesi consecutivi preso in esame. L'autorizzazione prevede
l'installazione di idonei sistemi di misurazione dei
periodi di funzionamento degli impianti di abbattimento.
6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni
continue il punto 6.4 si applica soltanto se da tali
misurazioni risulti un superamento dei valori limite di
emissione previsti negli atti autorizzativi.
6.6. L'autorita' competente puo' concedere deroghe al
limite di ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore,
previsti dal punto 6.4, nei casi in cui sussista la
necessita' assoluta di mantenere la fornitura energetica e
nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito, per il
periodo di tempo corrispondente alla durata della deroga,
da un impianto in grado di causare un aumento complessivo
delle emissioni.
Parte II
Valori limite di emissione

Parte di provvedimento in formato grafico

Il testo dell'allegato III alla Parte Quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, cosi come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
"Allegati alla Parte Quinta
Allegato III - Emissioni di composti organici volatili
In vigore dal 12 aprile 2011
Parte I
Disposizioni generali
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i
solventi organici o le miscele contenenti solventi organici
necessari per una sua corretta applicazione, usato per far
aderire parti separate di un prodotto;
b) inchiostro: una miscela, compresi tutti i solventi
organici o le miscele contenenti i solventi organici
necessari per una sua corretta applicazione, usato in
un'attivita' di stampa per imprimere testi o immagini su
una superficie;
c) input: la quantita' di solventi organici e la loro
quantita' nelle miscele utilizzati nello svolgimento di
un'attivita'; sono inclusi i solventi recuperati
all'interno e all'esterno del luogo in cui l'attivita' e'
svolta, i quali devono essere registrati tutte le volte in
cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita';
d) miscela: le miscele o le soluzioni composte di due o
piu' sostanze;
e) rivestimento: ogni miscela, compresi tutti i
solventi organici o le miscele contenenti solventi organici
necessari per una sua corretta applicazione, usato per
ottenere su una superficie un effetto decorativo,
protettivo o funzionale;
f) soglia di produzione: la quantita' espressa in
numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 della
parte III, riferita alla potenzialita' di prodotto per cui
le attivita' sono progettate;
g) solvente organico alogenato: un solvente organico
che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o
iodio per molecola;
h) vernice: un rivestimento trasparente.
2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente
a decorrere dal 1° giugno 2015: 2.1. Le sostanze e le
miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV
classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state
assegnate o sulle quali devono essere apposte le
indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F
sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno
nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione
europea, ove emanate.
2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del
loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione,
sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le
indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o
le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61, sono
sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive,
tenendo conto delle linee guida della Commissione europea,
ove emanate.
2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui
al punto 2.1 in una quantita' complessivamente uguale o
superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2
mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
a decorrere dal 1° giugno 2015: 2.3. Agli effluenti
gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o
sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo
H341 o H351 in una quantita' complessivamente uguale o
superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di
emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei
singoli COV.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali
sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le
indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state
assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in
una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100
g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³,
riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente,
le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono
essere sempre convogliate.
2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al
12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle frasi
di rischio di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto
prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del
provvedimento di attuazione delle relative disposizioni
comunitarie, i valori limite di emissione previsti da tali
punti. Se il provvedimento di attuazione e' anteriore al 31
ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti
dall'art. 275, commi 8 e 9, si applicano a partire dal 31
ottobre 2007.
3. Controlli
3.1. Il gestore, in conformita' alle prescrizioni
dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta all'anno,
fornisce all'autorita' competente i dati di cui al punto
4.1 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la
conformita' dell'impianto o delle attivita' alle
prescrizioni del presente decreto.
3.2. Il gestore installa apparecchiature per la misura
e per la registrazione in continuo delle emissioni che, a
valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso
di massa di COV, espressi come carbonio organico totale,
superiore a 10 kg/h, al fine di verificarne la conformita'
ai valori limite per le emissioni convogliate. Se tale
flusso di massa e' inferiore, il gestore effettua
misurazioni continue o periodiche, e, nel caso di
misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante
ogni misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente
puo' comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere
l'installazione di apparecchiature per la misura e per la
registrazione in continuo delle emissioni,
3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come
concentrazione sono utilizzati i metodi analitici indicati
nella parte VI.
3.4. In alternativa alle apparecchiature di cui al
punto 3.2, l'autorita' competente puo' consentire
l'installazione di strumenti per la misura e per la
registrazione in continuo di parametri significativi ed
indicativi del corretto stato di funzionamento dei
dispositivi di abbattimento.
4. Conformita' ai valori limite di emissione
4.1. Il gestore dimostra all'autorita' competente, ai
sensi del punto 3.1, la conformita' delle emissioni:
a) ai valori limite di emissione di cui all'art. 275,
comma 2;
b) all'emissione totale annua di cui all'art. 275,
comma 6;
c) alle disposizioni di cui all'art. 275, comma 12 e
13, ove applicabili.
4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il
gestore effettua, secondo le prescrizioni
dell'autorizzazione e secondo i punti 3.2, 3.3. e 3.4,
misurazioni di COV continue o periodiche nelle emissioni
convogliate ed elabora e aggiorna, con la periodicita'
prevista dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta
all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le
indicazioni contenute nella parte V.
4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite
del paragrafo 2 e' verificata sulla base della somma delle
concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In
tutti gli altri casi, la conformita' delle emissioni ai
valori limite di cui all'art. 275, comma 2, ove non
altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla
base della massa totale di carbonio organico emesso.
4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa
dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in
considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti,
ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento
o di diluizione.
Parte II
Attivita' e soglie di consumo di solvente
1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di
solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' in cui un adesivo e' applicato ad
una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei
laminati adesivi nelle attivita' di stampa.
2. Attivita' di rivestimento
Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un
rivestimento e' applicato in una sola volta o in piu' volte
su:
a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente
superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie
definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e
precisamente:
- autovetture nuove definite come autoveicoli della
categoria MI e della categoria NI, nella misura in cui sono
trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli MI;
- cabine di autocarri, definite come la cabina per il
guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per
l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie
N2 e N3;
- furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli delle
categorie NI, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri;
- autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2
e M3.
b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente
superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti nelle
categorie 01, 02, 03 e 04 nel decreto del Ministro dei
trasporti 29 marzo 1974;
c) superfici metalliche e di plastica (comprese le
superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di
consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
d) superfici di legno, con una soglia di consumo di
solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta,
con una soglia di consumo di solvente superiore a 5
tonnellate/anno;
f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente
superiore a 10 tonnellate/anno.
Non e' compreso il rivestimento metallico di substrati
mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura
chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in una
attivita' di rivestimento si considerano, indipendentemente
dalla tecnica utilizzata, come parte dell'attivita' di
rivestimento. Le attivita' di stampa a se' stanti rientrano
nel paragrafo 8, nel caso in cui superino le soglie ivi
indicate.
3. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)
con una soglia di consumo di solvente superiore a 25
tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' per rivestire acciaio in bobine,
acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o
nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o
rivestimento con lamine in un processo in continuo.
4. Pulitura a secco
Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che
utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di
elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi,
ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di
chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.
5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di
parti di esse.
6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici,
inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente
superiore a 100 tonnellate/anno.
La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e
di quelli intermedi se effettuata nello stesso luogo,
mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali
adesivi con solventi organici o altre basi, comprese
attivita' di dispersione e di dispersione preliminare, di
correzione di viscosita' e di tinta, nonche' operazioni di
riempimento del contenitore con il prodotto finale.
7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una
soglia di consumo di solvente superiore a 50
tonnellate/anno.
Sintesi chimica, fermentazione, estrazione,
formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se
effettuata nello stesso luogo, la fabbricazione di prodotti
intermedi.
8. Stampa
Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o di
immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine,
l'inchiostro e' trasferito su qualsiasi tipo di superficie,
incluse le tecniche correlate di verniciatura, di
rivestimento e di laminazione, limitatamente ai seguenti
processi, purche' il consumo di solvente sia superiore alle
soglie indicate:
a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa
rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di
fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al
di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a
bassa viscosita' che seccano mediante evaporazione. Soglia
di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno.
b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con
sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la
zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso
piano. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno.
Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il
materiale da stampare non e' immesso nella macchina in
lamine separate, ma attraverso una bobina. La zona non
stampante e' trattata in modo da attirare acqua e, quindi,
respingere inchiostro. La zona stampante e' trattata per
assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da
stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si
utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato.
c) Laminazione associata all'attivita' di stampa intesa
come un'attivita' in cui si opera l'adesione di due o piu'
materiali flessibili per produrre laminati. Soglia di
consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno.
d) Rotocalcografia per pubblicazioni intesa come
rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a
opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando
inchiostri a base di toluene. Soglia di consumo di
solvente: > 25 tonnellate/anno.
e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa
incavografica nella quale il supporto dell'immagine e' un
cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto
della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi
che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono
riempite con inchiostro e l'eccesso e' rimosso dalla zona
non stampante prima che la zona stampante venga a contatto
del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia
di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno.
f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa
con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro e'
trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare
attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona
stampante e' aperta e quella non stampante e' isolata
ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano
soltanto mediante evaporazione. Soglia di consumo di
solvente: > 15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si
intende un sistema in cui il materiale da stampare non e'
immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso
una bobina.
g) Laccatura intesa come un'attivita' di applicazione
di una vernice o di un rivestimento adesivo ad un materiale
flessibile in vista della successiva sigillatura del
materiale di imballaggio. Soglia di consumo di solvente: >
15 tonnellate/anno.
9. Conversione di gomma con una soglia di consumo di
solvente superiore a 15 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di miscela, di macinazione, di
dosaggio, di calandratura, di estrusione e di
vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni
operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o
sintetica in un prodotto finito.
10. Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di
solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si
utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del
presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli
altri casi.
Qualsiasi attivita', a parte la pulitura a secco, che
utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione
dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura,
anche effettuata in piu' fasi anteriori o successive ad
altre fasi di lavorazione. E' incussa la pulizia della
superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia
dell'attrezzatura.
11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e
attivita' di raffinazione di olio vegetale con una soglia
di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale da
semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di
residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione
di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da sostanze
vegetali o da sostanze animali.
12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo
di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno Qualsiasi
attivita' industriale o commerciale di rivestimento nonche'
attivita' associata di sgrassatura riguardante:
a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel
decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi,
eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di
decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;
b) il rivestimento originale di autoveicoli come
definiti nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo
1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per
la finitura se il trattamento e' eseguito al di fuori della
linea originale di produzione;
c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi
(categoria 0).
13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una
soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori metallici
usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre
apparecchiature simili.
14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo
di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di
antisettici.
15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia
di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno
con legno, di plastica con plastica o di legno con
plastica, per produrre laminati.
Parte III
Valori limite di emissione

Parte di provvedimento in formato grafico

APPENDICE 1
Attivita' i rivestimento di autoveicoli con una soglia
di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno
1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta
del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per
metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi
di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo
veicolo.
2. La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella
sottostante e' alternativamente definita come:
- la superficie calcolata sulla base del rivestimento
per elettroforesi totale piu' la superficie di tutte le
parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del
processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi
rivestimenti usati per il prodotto in questione, oppure
- la superficie totale del prodotto rivestito
nell'impianto.
2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi e'
calcolata con la formula:
(2 x peso totale della scocca) / (spessore medio della
lamiera x densita' della lamiera)
Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre
parti di lamiera rivestite.
2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la
superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate
tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri
metodi equivalenti.
3. Nella tabella, il valore limite di emissione totale
espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le
fasi del processo che si svolgono nello stesso impianto,
dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo,
sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche'
al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, compresa
la pulitura delle cabine di verniciatura a spruzzo e delle
altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di
produzione che al di fuori di esso.
Il valore limite di emissione totale e' espresso come
somma della massa totale di composti organici per metro
quadro della superficie totale del prodotto trattato o come
somma della massa dei composti organici per singola
carrozzeria.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 29

Disposizioni transitorie

1. Per installazioni esistenti che svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta' per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.
4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6. Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
Note all'art. 29:
Il testo dell'Allegato I al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
aprile 2005, n. 93, S.O., cosi' recita:
"Allegato I
(art. 1, comma 1)
Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),
con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di
colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3
della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del
Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente
superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.".
Il testo dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato VIII - Categorie di attivita' industriali di
cui all'art. 6, comma 12
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis della
seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri impianti
localizzati in mare su piattaforme off-shore; (1149)
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),
con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di
colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3
della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del
Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente
superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
6.8-bis. Cattura di flussi di CO2 provenienti da
impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello
stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.".
Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186,
S.O..
Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 268 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'art. 19.
Per il testo dell'art. 273 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'art. 22.
 
Art. 30
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166
del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

1. Le autorita' competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualita' dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, sono:
a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima localita' raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualita' di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo.
2. Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalita' ivi indicate.
Note all'art. 30:
Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, citato
nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 3. Autorita' competenti
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, comma
1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente
e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale.
2. Le autorita' competenti alla valutazione della
qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del presente decreto, sono:
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge
un'attivita' di cui all'allegato VIII al decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorita'
competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento
dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la
stessa autorita' prevista alla medesima lettera a), salvo
diversa indicazione della regione o della provincia
autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere
notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di
cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmettono all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale un rapporto di valutazione della
qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene
alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato
II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve
uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato
I al presente decreto.
4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del
comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, questo si avvale, per gli
adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale e del sistema
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui
al comma 3, entro la data ivi prevista.
5. Ai fini di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del
regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono,
fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui
al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di
propria competenza.
6. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, comma
2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente
e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea,
entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che,
previa verifica, l'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio
di ogni anno.
7. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi
dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita'
competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle
suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno."
"Art. 4. Obblighi dei gestori
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto
agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n.
166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative
all'anno precedente all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e alla autorita'
competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del
presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo',
entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o
integrare la comunicazione.
2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il
formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di
cui al comma 1.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove
disposizioni comunitarie in materia.".
Per il testo dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
note alle premesse, si veda nelle note all'art. 29.
Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22
(Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art.
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2013, n. 62.
 
Art. 31
Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricita'

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delegate dalla regione" sono inserite le seguenti: ", ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico" e dopo le parole: "convocata dalla regione" sono inserite le seguenti: "o dal Ministero dello sviluppo economico".
Note all'art. 31:
Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
"Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi
del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed
urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con
potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal
Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo
economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti
offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei
trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa
concessione d'uso del demanio marittimo da parte della
competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.".
 
Art. 32
Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari
nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di
Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio
1995, n. 206

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.".
Note all'art. 32:
Il testo dell'art. 2 del decreto - legge 29 marzo 1995,
n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e
l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate
e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e
nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto,
provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36 , all'aggiornamento dei valori limite
di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.
2. All'interno della conterminazione lagunare di
Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del
Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e'
rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale
autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata
ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque
esprime le proprie determinazioni nell'ambito della
prevista conferenza di servizi.
3. La procedura prevista dall'art. 3, trentunesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962 , si applica esclusivamente agli
impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno
della conterminazione lagunare. Per gli impianti di
depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio
scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie
procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione
allo scarico e di controllo previste dalla vigente
normativa statale e regionale.
4. ....".
 
Art. 33

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 33:
Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si
veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 34

Abrogazioni

1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
c) l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
e) l'articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
f) l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;
i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.
2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 34:
Il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 29-sexies. (Autorizzazione integrata ambientale)
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto deve includere tutte le misure
necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli
6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
2. (abrogato).
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X,
che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantita' significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della
vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I
valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui e' ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione
integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che
garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei
rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione
dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di
emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti
tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali
categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di
cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee
guida di cui all'art. 29-bis, comma 1, l'autorita'
competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata
ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato
XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee
guida di cui all'art. 29-bis, comma 1, la metodologia e la
frequenza di misurazione, la relativa procedura di
valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita'
competente i dati necessari per verificarne la conformita'
alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti
di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare,
nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 29-bis,
comma 1, e del decreto di cui all'art. 33, comma 1, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'art. 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al
punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente
comma puo' tenere conto dei costi e benefici. Per gli
impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al
presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo
del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi
di tale decreto trasmette all'autorita' competente per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i
provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di
decorrenza del termine stabilito dall'art. 29-quater, comma
10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta
concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto,
giudicate opportune dall'autorita' competente. Le
disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si
applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.".
Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di
cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano
diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto
compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto
sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell'avvio del procedimento.
2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater, trovano
applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni
in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo
previste dal presente decreto e dalle altre normative
vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di
attuazione.
2-quinquies. (abrogato).
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le
universita' e gli istituti di ricerca, le societa' per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano
alle autorita' competenti un elenco dei piani e un
riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle
istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate
ambientali, segnalando quelli riservati e rendono
disponibili tali dati alle stesse autorita' competenti in
forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai
gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini
dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti
riservati, ed in particolare quelli di cui al comma
2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. A tale fine l'autorita' competente puo'
avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali
allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso
in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da
piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita'
in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e
successive modifiche ed integrazioni.".
Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 36. (Abrogazioni e modifiche)
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli
allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377;
d) l'art. 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'art. 4, ed il comma 2, dell'art. 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'art. 1, della legge 29 novembre
1990, n. 366;
g) l'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1991, n. 460;
l) l'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) l'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
100;
n) l'art. 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1992;
p) il comma 6, dell'art. 17, della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'art. 2-bis, della legge 31 maggio
1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'art. 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
gennaio 2004, n. 5;
ff) l'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
gg) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. (abrogato).".
Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 54. (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) (abrogata).
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti
o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della
linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie, ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente
di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, nonche' di acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita' e
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di
quantita' significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed
attivita' riferibili alla tutela e salvaguardia del
territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, nonche' del territorio a questi
connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico,
valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che
caratterizza aree ove processi naturali o antropici,
relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico.".
Il testo dell'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 273. (Grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli
articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti
nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti
dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, nonche' le prescrizioni relative alle anomalie degli
impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte
A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a
tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale
Allegato II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui
al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di
osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato
II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai
commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il
gestore, nell'ambito della richiesta di autorizzazione
integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto,
delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e
della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla quale
risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al
rispetto delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a
50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1° agosto
2007 e, in caso di approvazione, l'autorita' competente
provvede, ai sensi dell'art. 269, a rinnovare le
autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 271, comma
14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento
previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali
dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, si applicano i valori limite di
emissione stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e
sugli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore;
l) (abrogata).
m) (abrogata).
16. (abrogato).
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui all'art. 269, per gli impianti di combustione con una
potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt,
il gestore presenta una relazione che comprova la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di
trasporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a
posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della
documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le
condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In
tal caso il gestore provvede a riservare un'area
sufficiente all'interno del sito per installare le
strutture necessarie alla cattura e alla compressione di
CO2. ".
Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 275. (Emissioni di COV)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di
composti organici volatili, i valori limite di emissione,
le modalita' di monitoraggio e di controllo delle
emissioni, i criteri per la valutazione della conformita'
dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita'
all'art. 269 e a quanto previsto nel presente articolo e
nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto
oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'art. 272, comma 3.
In aggiunta ai casi previsti dall'art. 269, comma 8, la
domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal
gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2
e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'art. 270.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2,
individuata sulla base di detto consumo, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate
presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
prima del 13 marzo 2004, le emissioni devono essere
adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre
2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal
medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi
stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti
presentati all'autorita' competente ai sensi del decreto
ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Tali stabilimenti si
considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla
base dei criteri di cui all'art. 268, comma 1, lettere i) e
i-bis). In caso di mancata presentazione del progetto o di
diniego all'approvazione del progetto da parte
dell'autorita' competente, le attivita' si considerano in
esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento
previsti dal presente comma si applicano altresi' agli
stabilimenti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo
2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale
ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente
aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44.
9. (abrogato).
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento
delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E'
fatta salva la facolta' del gestore di chiedere
all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del
presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
essere presentata anche dal gestore degli stabilimenti nei
quali sono esercitate le attivita' di cui al comma 2,
effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano
sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione
prescrive che le emissioni provenienti dagli stabilimenti
in cui si effettuano le attivita' oggetto di modifica
sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del
presente articolo; o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
tutte le attivita' svolte dal gestore nello stesso luogo
non superano quelle che si producono in caso di
applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile rispettare il valore limite per le emissioni
diffuse, tale autorita' puo' autorizzare deroghe a detto
valore limite, purche' cio' non comporti rischi per la
salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In
tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2,
l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
ciascuna singola attivita'; o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla
lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. (abrogato).
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al
1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano,
fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla
data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore,
i valori limite e le prescrizioni di cui all'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'art. 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,
per il soggetto interessato, la decadenza di quella
prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto relativamente al territorio a
cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali
attivita' non si applicano le prescrizioni della parte I,
paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
del consumo massimo teorico di solventi che comporta un
aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi
sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.".
Il decreto - legge 30 ottobre 2007, n. 180
(Differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale e norme transitorie), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2007, n. 254.
Per i riferimento normativi al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 100, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2016, si veda nelle note alle premesse.
 
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