Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2014
Redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, recante «Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti»;
Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero»;
Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero»;
Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 98, recante «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135»;
Visto l'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008», che tra l'altro prevede quanto segue:
«Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al successivo comma 5» (comma 1);
«Ai fini della corresponsione dell'indennizzo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo, nel limite della dotazione del predetto fondo» (comma 5);
Visto il proprio decreto del 7 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, recante «Misura e modalita' di corresponsione dell'ulteriore indennizzo per beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7», che tra l'altro stabilisce quanto segue:
«La misura dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009, da corrispondersi in un'unica soluzione nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della medesima legge, e' determinata moltiplicando per un coefficiente pari a 0,30 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al richiamato art. 4, comma 1, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonche', se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria» (art. 1);
«Qualora, a conclusione della attuazione dell'art. 4 della legge n. 7 del 2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso art. 4, un incremento del coefficiente di cui al precedente art. 1 non inferiore a 0,05, si procedera' alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto» (art. 4);
Visto l'art. 25-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale tra l'altro stabilisce che «L'impegno di spesa di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012»;
Visti i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 8 gennaio 2014 e dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 gennaio 2014;
Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla redistribuzione agli aventi diritto delle risorse residue del fondo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, cosi' come incrementato dal richiamato art. 25-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Decreta:

Art. 1
Misura dell'indennizzo integrativo

1. Al fine di redistribuire le risorse residue del fondo di cui all'art. 4, comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, come incrementato dall'art. 25-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli aventi diritto e' riconosciuto un indennizzo integrativo da determinarsi moltiplicando per un coefficiente pari a 0,60 le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al comma 1 del richiamato art. 4, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonche', se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 742
 
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