Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008616/XVJ(53) del 18 febbraio 2014, manufatti esplodenti denominati: «VIRK C75 R» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 G» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 Y» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 TB» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 T» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 TG» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 CO» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 P» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 O» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 B» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 W» (massa attiva g 423,50); «VIRK C75 - 12» (massa attiva g 365,50); «VIRK CS 75» (massa attiva g 286,50); «VIRK CS 75L» (massa attiva g 486,50); «VIRK CS 55» (massa attiva g 130,50); «VIRK CS 35» (massa attiva g 48,50); sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Nobile, rappresentante ed amministratore della ditta «Viviano Pirotecnica Internazionale S.r.l.» sita in Mercato San Severino (SA) - loc. Cerrelle Ciorani, nonche' titolare delle licenze di fabbricazione deposito e vendita di manufatti esplodenti della I, IV e V cat. Reg. T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
|