Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che ha disposto, in via transitoria, l'attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso in data 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce «autorita' di regolamentazione competente» il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorita' nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente. 

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2009/71/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172.
- La direttiva 2011/70/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199.
- L'articolo 1 e l'allegato B della legge n. 96 del 6
agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013) e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.»

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014)».
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b)
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed
Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee - stralcio:
Trattato Euratom), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1957, n. 317, S.O.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico
dell'energia nucleare) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
- La legge 7 agosto 1982, n. 704 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a
Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O.
- La legge 16 dicembre 2005, n. 282 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5,
S.O.
- La legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008,
n. 185, S.O.
- Il testo dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,
n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O, cosi' recita:
«Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare). - 1. E'
istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica, il controllo e
l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita'
concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da
attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle
radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza
sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari,
comprese le loro infrastrutture e la logistica.
1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la
regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in
materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai
sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25
giugno 2009.
2. L'Agenzia e' composta dalle strutture dell'attuale
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente
preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia che le
verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica e nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla
radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure
vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale,
applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche
disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e
all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione
suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza
nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le
analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni
europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo
accordi di collaborazione. L'Agenzia assicura la
partecipazione ai processi internazionali di valutazione
della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in
esercizio in altri Paesi.
5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale
responsabile per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni
pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1
sono soggette al preventivo parere obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e
della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti
radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare
che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e
l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano
rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle
garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti
responsabili la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e
procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove
tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla
normativa comunitaria e internazionale in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure
correttive e, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle
richieste di esibizione di documenti ed accesso agli
impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i
documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo
che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non
superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche'
disporre la sospensione delle attivita' e proporre alle
autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle
sanzioni non si applica quanto previsto dall' articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate
dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento
dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa
intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai
sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre
1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia
e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente
incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del
bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente
articolo e' corrispondentemente ridotto per pari importi.
L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo esercizio,
anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita',
all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti
dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti
l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa
riconosciuto a legislazione vigente;
h).;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di
impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo
smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei
migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia
internazionale dell'energia atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre
istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia
puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati
sono tenuti al versamento di un corrispettivo da
determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti
per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il
Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente
dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della
deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
procedere all'audizione delle persone individuate. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralita' e indipendenza, di
comprovata professionalita' ed elevate qualificazione e
competenza nel settore della tecnologia nucleare, della
gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della
sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia
e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al
Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza del
presidente e di almeno due membri. Le decisioni
dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il
collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale e'
nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimita' dei
suoi componenti e svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei
revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, e da due
componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti
vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e
dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto e' definita e individuata anche la sede
dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e
dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano
in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri
dell'Agenzia e il direttore generale non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici,
quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti
massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo
il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e
la vigilanza della stessa in funzione dei compiti
istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che
operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti
di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo
sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare
e di radioprotezione del proprio personale.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
risorse di personale dell'organico del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unita'.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
e di sue societa' partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le
risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle
amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di
cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le
corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attivita'
dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse
derivanti dai diritti che l'Agenzia e' autorizzata ad
applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno
2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilita'
dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative
variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo ed e' soggetto al controllo della Corte dei
conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di
cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti
all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del
presente articolo continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici gia' disciplinata dall'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, o dall'articolazione organizzativa
dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il
decreto di cui all' articolo 28, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli
atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo
stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al
precedente periodo sino alla medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un
commissario straordinario, per un periodo non superiore a
diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e
dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due
vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'art. 10.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
(Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2010, n. 55, S.O.
- Il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n 185
(Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce
un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti
nucleari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2011, n. 266.
- Il testo dell'articolo 125 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli
impianti nucleari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 1995, n. 136, S.O.:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e
le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle attivita' di trasporto di materie
radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare
prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la
relativa autorizzazione debbono essere preventivamente
comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di
comunicazione.».
 
Art. 2
Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute». 
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e
utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali
nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione
dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali,
uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione
degli impianti comunque destinati alla produzione di
energia elettrica, sono autorizzati con decreto del
Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita'
tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto
dell'impianto, indicando particolarmente la localita'
prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione
dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
realizzazione, le modalita' per la prestazione della
garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile
verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si
ritengano necessarie per la tutela della pubblica
incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna
per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la
preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del
commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai
depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del
perimetro degli impianti, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero della salute.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili.».
2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonche' di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare», sono inserite le seguenti: «o di un'attivita' o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,».
3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita' attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.».
4. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in considerazione dall'autorita' di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorita' di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorita' di regolamentazione competente;»;
b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalita' idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;».
5. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «presidente dell'ANPA stessa», sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'autorita' di regolamentazione competente».
6. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento). - 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.
2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'autorita' di regolamentazione competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 precedente e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunita' in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o e' parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta");
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia' in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.».
7. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale, e fuori dai casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'autorita' di regolamentazione competente, sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
8. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo VII-bis e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
b) al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari», sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «o dell'attivita' di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito»;
c) al comma 1 dell'articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
d) al comma 1 dell'articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»;
e) dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorita' di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.
3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attivita' dell'autorita' di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».
Note all'art. 3:
- Il testo del titolo e degli articoli 3, 4 e 10 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O, come
modificati dal presente decreto cosi' recita:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti
da attivita' civili.».
«Art. 3 (Rinvio ad altre definizioni). - 1. Per
l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto
nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non
diversamente disposto e fatte salve le definizioni di cui
al comma 1-bis, le definizioni contenute nell'articolo 1
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle
relative alla responsabilita' civile, nonche' le
definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto
valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate
condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e
l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di
assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione
dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli
impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale
rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la
responsabilita' in materia di localizzazione,
progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio
o disattivazione di un impianto nucleare, nonche' di un
impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi, ai sensi del presente decreto e successive
modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o
giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto
nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi alla
gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,
come specificato nell'autorizzazione;
c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o
struttura il cui scopo principale e' lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le
attivita' attinenti a raccolta, cernita, manipolazione,
pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o
smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto
al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti
radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo
principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile
nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo
definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile
esaurito puo' essere considerato una risorsa utilizzabile
da ritrattare o puo' essere destinato allo smaltimento se
considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte
le attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio,
il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile
esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile
esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo
principale sia la gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione
intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal
combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile
esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con
l'intenzione di recuperarli successivamente.».
«Art. 4 (Definizioni). - Omissis.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
di concentrazione media definita dal Consiglio delle
Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere
attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le
materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti
esposti in ragione della loro attivita' e gli individui
durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5,
lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente
naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento
di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con
frequenza non minore di 3 • 1015 Hz in grado di produrre
ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a
soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali
stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di
materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del
loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva
in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta in
apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale
nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in
considerazione dall'autorita' di regolamentazione
competente o da una persona giuridica o fisica la cui
decisione sia accettata dall'autorita' di regolamentazione
competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo
dall'autorita' di regolamentazione competente;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale:
struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel
corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a
svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose
equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert
sono J kg-1
quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse
in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10-² Sv
1 Sv = 100 rem;

n) smaltimento: la collocazione di rifiuti
radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalita'
idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di
recuperarli successivamente;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata
di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni
controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal
presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni
diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, dei quali, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre
che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della
sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di
fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di
buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo
come parte integrante della sorgente;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite
mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica
contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la
concentrazione.
Omissis.».
«Art.10 (Funzioni ispettive). - 1. Oltre alle
competenze delle singole amministrazioni previste dalle
disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli
organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle
stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per
l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto
attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione
sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono
attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri
ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con
provvedimento del direttore dell'autorita' di regolamento
competente.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso
ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro
vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che
hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione
dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In
particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale
addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta
la documentazione, anche se di carattere riservato e
segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla
radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di
macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono
necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza
delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari
formulate ai sensi del presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere
rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto,
i quali hanno diritto di fare inserire proprie
dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale
delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione
da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori
dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti
per territorio degli interventi effettuati.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;
f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita' competenti. Tale periodo e' funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attivita' che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attivita', tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.».
2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche' la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.».
3. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la lettera e) e' inserita la seguente : «e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: «1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorita' di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche', recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.».
5. Al comma 10 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «15 mesi».
6. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.
3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorita' di regolamentazione competente uno o piu' rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorita' di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.». 
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 2, 25, 26 e 27 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi
di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2010, n. 55,
S.O, come modificati dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente
decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di
cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia
atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) "AEN-OCSE" l'Agenzia per l'energia nucleare presso
l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale
destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti
radioattivi a bassa e media attivita', derivanti da
attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e
dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e
all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato
provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) "decommissioning": l'insieme delle azioni
pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un
impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento
o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento
finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
natura radiologica;
f-bis) chiusura: il completamento di tutte le
operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un
impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici
finali o ogni altro lavoro necessario per rendere
l'impianto sicuro a lungo termine;
f-ter)periodo di controllo istituzionale: periodo di
tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di
smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli
da parte delle Autorita' competenti. Tale periodo e'
funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di
concentrazione di attivita' che di tempi di dimezzamento
dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli
impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi
di bassa e media attivita', tale periodo varia generalmente
da 50 anni ad alcune centinaia di anni.».
«Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico). - 1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito
nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito
del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme
restando le altre disposizioni normative e prescrizioni
tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni
per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di
un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca
scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture
tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento,
il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e
di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti
radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in
particolare il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla
componente tariffaria che finanzia le attivita' di
competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la
Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre
amministrazioni e soggetti privati, possono essere
stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.
3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi
di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A
e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla
gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla
componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n 83.
3-ter.L'esercente del Parco Tecnologico, che puo'
avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di
altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un
programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo
della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, in linea con le esigenze del Programma
nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva
2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verificano i risultati conseguiti nonche' la
corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel
Programma nazionale.»
«Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La Sogin S.p.A. e' il
soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del
mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della
realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del
Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente
anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi. A tal fine:
a) gestisce le attivita' finalizzate alla
localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi
dell'articolo 25;
b) cura le attivita' connesse al procedimento
autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del
Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del
Parco Tecnologico;
d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti;
e) promuove diffuse e capillari campagne di
informazione e comunicazione alla popolazione in ordine
alle attivita' da essa svolte;
e-bis) sulla base degli obiettivi e dei criteri di
sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione
competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche
tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini
dell'accettazione al Deposito nazionale.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla
vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui
alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481.»
«Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La Sogin S.p.A.,
tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e
dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei
medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di
idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e
socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto
preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del
presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di
Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla
documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta,
all'autorita' di regolamentazione competente che provvede
alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica
della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma
1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette,
entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni
comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche',
recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta,
provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.
2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e'
corredato dalla documentazione di seguito indicata:
a) documentazione relativa alla tipologia di
materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale
(criteri di accettabilita' a deposito; modalita' di
confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare della capacita' totale
del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo
modulare del medesimo, e determinazione del fattore di
riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti
alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del
Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del
programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie
fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione
dell'impiego di personale residente nei territori
interessati, compatibilmente con le professionalita'
richieste e con la previsione di specifici corsi di
formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del
materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per
la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al
sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco
Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio,
anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone
residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante
il sito ed agli enti locali interessati e loro
quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle
aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
e socio-ambientali, il progetto preliminare e la
documentazione di cui ai commi precedenti sono
tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin
SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale,
affinche', nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i
soggetti portatori di interessi qualificati, possano
formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta
elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le
comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano
le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza, le modalita', i termini, la forma e gli
indirizzi per la formulazione delle osservazioni o
proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di
cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario
nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai
Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province
ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate
dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le
Associazioni degli Industriali delle Province interessate,
le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti
nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono
approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco
Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e
puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti
dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla
sicurezza dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici
economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
all'articolo 30.
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a
seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi
precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30
giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni
successivi al predetto termine, redige una versione
aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree
idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la
trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il
parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il
termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee
alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta e'
pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri
e dell'Agenzia.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta,
la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree
idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a
comunicare, entro sessanta giorni il loro interesse ad
ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali
finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno
specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione
d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle
Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di
manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove
trattative bilaterali con tutte le regioni nel cui
territorio ricadono le aree idonee. In caso di piu'
protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorita'
dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche,
economiche, ambientali e sociali della stessa, cosi' come
definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e
dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero
dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni
nel cui territorio ricadono le aree idonee.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al
comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro
trenta giorni alla costituzione di un Comitato
interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono
designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le
modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale
sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il
Comitato opera senza corresponsione di compensi o
emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a
costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero
non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il
Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di
aree idonee sulle quali e' stata espressa l'intesa
regionale alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime
la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di
tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre
novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In
mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con
deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo
stesso articolo 3 sulla base delle intese gia' raggiunte
con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa,
nell'ordine di idoneita' di cui al comma 7 e fino
all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco
Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 15 mesi dal
protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal
perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini
tecniche nel rispetto delle modalita' definite
dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle
indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed
esprime al Ministero dello sviluppo economico parere
vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle
indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di
localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

Omissis.».
 
Art. 5
Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche tipologie. 
 
Art. 6
Autorita' di regolamentazione competente

1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non piu' in esercizio e in disattivazioni,
dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita' d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita' di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita' di controllo della radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi.
3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili.
4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra' essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo' intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio:
a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da applicare agli operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.
7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo.
8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita'. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attivita' professionale o di consulenza, e' amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.
11. L'ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operativita' in base ai seguenti principi e requisiti:
a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello svolgimento delle attivita' ad essa demandate;
b) adozione del regime di separazione funzionale e amministrativa;
c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con modalita' separate rispetto all'ISPRA.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA, svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi' a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. cosi' recita:
«Art. 70 (Norme finali - Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e
6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art.
21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti
dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art.
45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del
d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21,
22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art.
22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della
legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
n. 388 del 2000). - 1. Restano salve per la regione Valle
d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e
la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per
la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia,
le norme di attuazione, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV,
capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla
legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento economico e normativo e' definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonche', per i
segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti
dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui
al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al
decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono
nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni
vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti,
contratti collettivi o provvedimenti amministrativi
riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al
personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale della
scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui
all'art. 3, comma 1, del presente decreto, gli istituti
della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del
medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
presente decreto non si applicano per la nomina dei
direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli
articoli 30 e seguenti del presente decreto non si
applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le
parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza
con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Per il testo dell'articolo 29 della legge 23 luglio
2009, n. 99 si veda le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 15 febbraio 2011 (Criteri e
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1,
comma 847, della legge n. 296/2006.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2011, n. 105, cosi' recita:
«Art. 1 (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse
del fondo di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, come successivamente integrato
dall'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2010, n. 127, sono ripartite, nel limite di euro
31.570.000,00, a valere sulla somma complessiva pari a euro
49.900.000,00, per le finalita' di seguito indicate:
a) euro 20.830.000,00 per interventi per il settore
dell'alta tecnologia, per le finalita' ed i soggetti di cui
all'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, attraverso
l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare,
mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A.;
b) euro 8.330.000,00 per interventi di cui all'art.
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed
all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1247, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
c) euro 2.410.000,00 per l'avvio di attivita' di cui
all'art. 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99.».
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n . 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n.
179, cosi' recita:
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla
normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa
pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.».
- Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 7
Programma nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale e' sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonche' delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale e' aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale. 
 
Art. 8
Contenuto del programma nazionale

1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) le tappe piu' significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantita' future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantita' dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;
e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
f) le attivita' di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
g) la responsabilita' per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 58- quater del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle note
all'articolo 3, cosi' recita:
«Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la
sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili
affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione
sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai
lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul
proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita'
svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua
competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico
e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare
relativa ai propri impianti nucleari oggetto di
autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere
disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale competenti, che ne
informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le
informazioni ed i documenti di interesse ai fini della
tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni
ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di
cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione
informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto
richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori
e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Sono fatte salve le
disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124.».
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. Il personale del predetto Dipartimento e' trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1962, n.
1860 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1450 (Regolamento per il riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti
nucleari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio
1971, n. 123.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 si
veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) l'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) l'articolo 3 e l'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
d) l'articolo 2 del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185;
e) l'articolo 1, commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368.
2. All'allegato A del comma 20 dell'articolo del 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 10:
- L'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In
considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti
attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre
2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle
competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le
procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti
dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle
misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.

Allegato A


===========|==============================|================
Ente | Amministrazione interessata | Ente
soppresso | |incorporante
===========|==============================|================
Agenzia |Ministero dell'ambiente e |Autorita' per
nazionale |della tutela del territorio e |l'energia
per la |del mare |elettrica e
regolazione| |il gas
e la | |
vigilanza | |
in materia | |
di acqua | |
-----------|------------------------------|----------------
| |Ministero
| |dell'ambiente e
| |e della tutela
| |del territorio e
| |del mare
-----------|------------------------------|----------------
Agenzia |Ministero dello sviluppo |Ministero dello
per la |economico |sviluppo
sicurezza | |economico, di
nucleare | |concerto con il
| |Ministero
| |dell'ambiente e
| |della tutela del
| |territorio e
| |del mare
-----------|------------------------------|----------------
Agenzia |Ministero dello sviluppo |Autorita' per le
nazionale |economico |garanzie nelle
di regola- | |comunicazioni
mentazione | |
del settore| |
postale | |
===========|==============================|================


20-bis (Abrogato).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- L'articolo 34-bis, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 3, gia' citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai sensi e per
gli effetti del presente decreto legislativo, ogni
riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale
dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia.
2. (Abrogato).
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, si applicano in quanto compatibili con il presente
decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente
decreto legislativo, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le
informazioni oggetto del presente decreto recanti una
classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle
disposizioni che regolano la materia.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 ottobre
2011, n 185, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia.),
modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- La legge 24 dicembre 2003, n. 368 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n.
314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo
smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima
sicurezza, dei rifiuti radioattivi.), modificata dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 9 gennaio 2004, n. 6.
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O.
 
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