Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2014
Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' SpA» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi
di controllo e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale», e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione «Liquirizia di Calabria» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 febbraio 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1072 del 20 ottobre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e il successivo regolamento (UE) n. 1403 del 19 dicembre 2013 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che il Consorzio di Tutela Liquirizia di Calabria in sostituzione di «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha individuato «Agroqualita' S.p.a.» con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;
Considerato che «Agroqualita' S.p.a.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che il piano dei controlli sopra citato e' stato valutato e ritenuto conforme;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.a.» con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Liquirizia di Calabria», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1072 del 20 ottobre 2011.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualita' S.p.a.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'organismo autorizzato «Agroqualita' S.p.a.» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «Agroqualita' S.p.a.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Agroqualita' S.p.a.» e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «Agroqualita' S.p.a.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione.
4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, «Agroqualita' S.p.a.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'organismo autorizzato «Agroqualita' S.p.a.» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Liquirizia di Calabria» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. «Agroqualita' S.p.a.» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Liquirizia di Calabria» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

L'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» deve rendere disponibile a «Agroqualita' S.p.a.» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato «Agroqualita' S.p.a.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 7 marzo 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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