Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2014 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 6 marzo 2014
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale. (Delibera n. 107).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante disposizioni in tema di Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Considerato che i diritti fondamentali della persona devono trovare attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo esplica la propria personalita' e, tra esse, anche in quelle realta' associative come partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, la cui attivita' costituisce espressione del diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (artt. 48 e 49 della Costituzione);
Considerato che la menzionata attivita' deve essere esercitata nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice);
Considerato che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice assume particolare rilevanza in relazione all'attivita' di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, in ragione della complessita', anche organizzativa, che puo' talora caratterizzare tali strutture associative, rispetto alle quali possono risultare oltremodo avvertite, specie in realta' di grandi dimensioni, specifiche esigenze di chiarezza e certezza in ordine alla complessiva portata delle operazioni di trattamento dei dati personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);
Considerato che l'attivita' delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. «primarie»), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti); cio', con riferimento non solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati che, nello svolgimento di campagne elettorali o referendarie, utilizzano numerosi dati personali per l'inoltro di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini le proprie posizioni;
Considerato che si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessita' che l'informativa - da rendere, antecedentemente all'inizio del trattamento (art. 13 del Codice), ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e, nei casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - risulti effettivamente in grado di assicurare l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento ed il diritto all'autodeterminazione informativa; cio', al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte esprimendo, nei casi previsti, un consenso libero e pienamente consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt. 23 e ss. del Codice) e, comunque, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;
Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da un lato, chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti dal Codice, e, dall'altro, introdurre elementi di semplificazione garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati;
Considerato che i soggetti sopra menzionati, nello svolgimento delle attivita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, possono utilizzare non solo dati personali relativi a propri aderenti e simpatizzanti, ma anche dati estratti da altre fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);
Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
Considerato che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa va resa all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
Considerato che il Garante, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporti o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);
Considerato che, con riferimento ai casi in cui i dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica non siano raccolti presso l'interessato, le prescrizioni in materia di esonero dall'obbligo di informativa finora adottate dal Garante, caso per caso, e in relazione alle singole iniziative elettorali e referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004, nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. 634369, e del 7 settembre 2005, in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, doc. web n. 1165613, e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305) si sono rivelate un adeguato strumento di semplificazione delle modalita' per adempiere agli obblighi di legge, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati, specie quando i dati sono estratti da fonti pubbliche specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come, ad esempio, le liste elettorali;
Considerato che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire in materia di esonero e di semplificazione dell'informativa con prescrizioni che non abbiano piu' vigenza provvisoria e circoscritta a determinate consultazioni, ma siano applicabili ogni qual volta si svolgono consultazioni politiche, amministrative o referendarie, o iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»), nel rispetto di presupposti, condizioni e limiti temporali individuati con il presente provvedimento;
Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, delle criticita' rilevate, anche a seguito dei numerosi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti, il Garante ritiene necessario fornire nuovi contributi in materia con il presente provvedimento, che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del 7 settembre 2005 sopra citati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico.

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es., taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In tale cornice, possono dunque essere trattati, senza il consenso dei predetti interessati - purche' nell'ambito di attivita' strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalita' istitutive o statutarie (ancorche' tra queste non espressamente indicate) -, i dati sensibili raccolti, ad esempio, da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico per comunicazioni relative all'attivita' svolta e alle iniziative che l'organismo intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri obblighi o la gestione dei contatti; per consentire la realizzazione di servizi resi dal soggetto politico; per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2); per il recapito di eventuali pubblicazioni.
Il consenso, inoltre, non risulta necessario in tutti gli altri casi di esonero eventualmente applicabili (art. 26, comma 4, del Codice), a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla richiamata autorizzazione generale n. 3/2013.
Il consenso scritto, invece, e' richiesto nel caso in cui i dati sensibili degli interessati, in aderenza agli scopi determinati e legittimi perseguiti dal titolare, siano comunicati all'esterno o, qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in tali ipotesi, ad esempio, l'eventuale comunicazione dei dati ad altri partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima coalizione, come pure la loro eventuale diffusione, a prescindere dalle relative modalita' e dagli strumenti utilizzati. Parimenti, necessita del consenso degli interessati, sempre a titolo esemplificativo, l'eventuale comunicazione a terzi da parte di comitati di promotori e sostenitori, dei dati degli aderenti e degli altri soggetti che con essi intrattengono contatti regolari raccolti e trattati nel perseguimento delle proprie finalita' istitutive.
Per contro, non costituisce «comunicazione» - e non richiede, quindi, il consenso degli interessati - il dare conoscenza dei dati a soggetti che operano in qualita' di responsabili o incaricati del trattamento (art. 4, comma 1, lett. l), del Codice). Rientra in tale ipotesi l'eventuale conoscibilita' dei dati da parte di soggetti a cio' legittimati in ragione dei compiti concretamente espletati all'interno dell'associazione, del movimento o di altra formazione politica e che siano stati designati in conformita' agli artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice.
Inoltre, affinche' il trattamento possa considerarsi lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), e' necessario che agli interessati venga resa un'idonea e preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice (profilo rispetto al quale, v., piu' diffusamente, i successivi par. 3 e 4).
2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori.

I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonche' da singoli candidati, in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso scritto degli interessati e a condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalita' perseguite.
Il consenso al trattamento, invece, non e' richiesto (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico, tale per cui, in base allo statuto, all'atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, quest'ultimo potra' essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (per es. di comunicazione politica o propaganda elettorale: art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate agli interessati a mezzo della menzionata informativa (cfr. par. 4).
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (v., ad esempio, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149/2013, come modificato dalla legge n. 13/2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati.
3. Modalita' di rilascio dell'informativa.

L'informativa, orale o scritta, deve essere resa antecedentemente all'inizio del trattamento, vale a dire prima di procedere alla raccolta dei dati e di effettuare su di essi ulteriori operazioni di trattamento (art. 13, comma 1, del Codice). Ove il trattamento riguardi i dati personali di aderenti o di soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti o altre formazioni a carattere politico, l'informativa deve essere resa all'atto dell'adesione all'organizzazione, ovvero in occasione del primo contatto, fatti salvi eventuali aggiornamenti cui la stessa potra' essere soggetta nel tempo nell'ipotesi in cui dovessero variare gli elementi individuati dal Codice.
In caso di raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.), gli interessati dovranno essere informati prima del conferimento dei dati, eventualmente anche a mezzo di appositi modelli affissi in luoghi agevolmente accessibili al pubblico.
Ove i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa dovra' essere comunque resa a quest'ultimo all'atto della loro registrazione, o, se prevista, non oltre la loro prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice).
Restano ovviamente salve le ipotesi di esonero dall'informativa previste dal presente provvedimento relativamente al trattamento di dati per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (cfr. par. 5.1).
4. Contenuti dell'informativa.

4.1. Finalita' del trattamento
Le finalita' in funzione delle quali i dati di aderenti, simpatizzanti o altri soggetti che intrattengono contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico vengono raccolti e trattati devono essere indicate in forma chiara e puntuale nel testo dell'informativa (art. 13, comma 1, lett. a), b), d), ed f), del Codice). Non e', tuttavia, necessario che l'informativa descriva minuziosamente tutte le singole finalita' perseguite, ben potendo queste essere indicate anche in forma sintetica, purche' attraverso locuzioni inequivocabili e di immediata comprensione per gli interessati.
In ogni caso, ove tra le varie finalita' siano ricomprese - come di solito avviene - anche quelle di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (su cui v. anche par. 5), queste dovranno essere espressamente indicate nell'informativa rilasciata agli interessati, evidenziando anche a tale proposito le presunte modalita' di contatto che si intendono utilizzare (es. sms, e-mail, etc.).
4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono essere talora caratterizzati da strutture organizzative particolarmente complesse, sia in ragione della propria articolazione territoriale, sia in considerazione della loro possibile adesione a compagini piu' ampie, di regola finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni (si pensi alle coalizioni o agli organismi che fanno parte di una federazione); in tale specifico contesto e' necessario che l'informativa resa agli interessati evidenzi in termini chiari ed esaurienti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, in modo da evitare che un assetto organizzativo estremamente variegato possa ingenerare negli interessati comprensibili dubbi in ordine ai profili essenziali relativi al trattamento dei dati personali che li riguardano.
In particolare, in presenza di realta' variamente articolate, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico devono individuare, autonomamente e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett. d), del Codice), avendo cura di indicarli chiaramente nell'informativa da rendere agli interessati; deve quindi risultare chiaro se i dati personali raccolti potranno formare oggetto di comunicazione a terzi e se questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potranno trattarli nelle possibili vesti di autonomi titolari (o co-titolari) del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice).
Devono essere altresi' indicati, in forma specifica, gli altri eventuali soggetti che, anche in ragione della ramificazione territoriale dell'organizzazione o della sua eventuale adesione a compagini piu' ampie, potranno venire a conoscenza, in qualita' di responsabili del trattamento, dei dati degli interessati per finalita' riconducibili agli scopi statutari perseguiti dal titolare. Qualora, poi, fosse prevista anche la diffusione di detti dati, l'informativa dovra' opportunamente indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni connesse a tale diffusione (es. adempimento a specifiche disposizioni di legge o statutarie).
4.3. Il titolare del trattamento
Correlativamente, particolare attenzione dovra' essere prestata nell'indicare, all'interno dell'informativa, gli estremi identificativi del titolare del trattamento. In presenza di realta' organizzative particolarmente articolate - spesso dotate, a livello territoriale, di una significativa autonomia gestionale e finanziaria - puo' risultare talora poco agevole individuare l'effettivo titolare o co-titolare del trattamento. Conseguentemente, anche al fine di consentire agli interessati un piu' agevole esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, andra' accuratamente valutato (anzitutto alla luce delle specifiche circostanze concrete e delle previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto in altro complesso di regole preesistenti) in capo a quali soggetti risulti effettivamente incardinato il potere decisionale in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento dei dati personali degli interessati (ivi compresi i profili concernenti gli strumenti utilizzati e la sicurezza: art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), si' da poterli coerentemente qualificare quali effettivi titolari o co-titolari del trattamento medesimo.
Da ultimo, merita un richiamo la circostanza che l'informativa dovra' contenere un esplicito riferimento ai diritti di cui all'art. 7 del Codice, e l'indicazione puntuale di almeno un responsabile eventualmente designato anche ai fini del riscontro all'esercizio di detti diritti (art. 13, comma 1, lett. e), e f), dello stesso Codice).
5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, possono lecitamente trattare dati personali per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in occasione di consultazioni politiche, amministrative o referendarie, di iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»).
I dati personali estratti da fonti «pubbliche» - vale a dire le informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento - possono essere utilizzati per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice). Nell'ipotesi in cui la fonte sia «pubblica» nel senso anzidetto, occorre rispettare i limiti e le modalita' eventualmente stabilite dall'ordinamento per accedere a tali fonti (es. se e' richiesta l'identificazione di chi ne chiede copia o se l'accesso e' consentito solo in determinati periodi o per determinate finalita') o per utilizzarle (es. obbligo di indicare la fonte dei dati o di rispettare le finalita' che la legge stabilisce per determinati elenchi). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:
liste elettorali detenute presso i comuni, che «possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);
elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483);
liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197);
elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104);
elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).
5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso
Nel quadro dei principi di semplificazione il Garante ritiene proporzionato, rispetto ai diritti degli interessati, esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, che utilizzano dati personali estratti dagli elenchi indicati al par. 5 per esclusivi fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, a iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»).
In tal modo l'Autorita' intende evitare che, nel breve arco temporale in cui si svolgono le consultazioni (politiche, amministrative o referendarie), un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di piu' soggetti impegnati in iniziative di comunicazione politica. Cio' in considerazione del fatto che i messaggi elettorali vengono generalmente inviati per posta all'indirizzo risultante dalle liste elettorali che, per una precisa scelta normativa, costituiscono la fonte privilegiata di dati personali lecitamente utilizzabili per i predetti fini (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice).
Tanto premesso, si ritiene proporzionato esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, che utilizzano i dati personali sopra indicati, dall'obbligo di cui all'art. 13 del Codice a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell'eventuale ballottaggio), a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7, infra).
Durante i sessanta giorni successivi al termine delle consultazioni (o dell'eventuale ballottaggio), i destinatari del provvedimento possono continuare a trattare, anche mediante la mera conservazione, i dati personali raccolti dagli elenchi sopra indicati per esclusive finalita' di comunicazione politica senza rendere l'informativa.
Al termine di tale circoscritto periodo, i soggetti politici possono continuare a trattare i dati personali solo fornendo l'informativa agli interessati, entro i successivi sessanta giorni, nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, oppure avvalendosi del modello di informativa di cui al par. 6, precisando, in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali.
Nel caso in cui l'informativa non venga resa entro il predetto termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.
5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonche' agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attivita' lecitamente perseguibili ancorche' non espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 26, comma 4, lett. a), del Codice; autorizzazione n. 3/2013 cit.). Al riguardo si richiamano le indicazioni gia' fornite sull'argomento al par. 1.
5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato
5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico
L'uso di dati personali per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica da parte di enti, associazioni ed organismi (es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.), che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, non risulta, in linea generale, legittimo, in quanto tale finalita' particolare esula di regola da quelle previste nei regolamenti o negli statuti, non essendo connaturate ai fini perseguiti da tali soggetti.
Tuttavia, nella eccezionale ipotesi in cui i predetti soggetti intendano realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - in qualita' di titolari del trattamento - sono tenuti ad indicare in modo chiaro nell'informativa da rendere gia' all'atto dell'iscrizione degli interessati, ovvero anche successivamente, l'intenzione di utilizzare i dati personali dei propri iscritti al predetto scopo in modo da acquisire uno specifico consenso (artt. 13 e 23 del Codice).
Pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, l'informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli associati la possibilita' di fornire o meno un consenso specifico, autonomo e differenziato rispetto alle ordinarie finalita' perseguite dal titolare, in piena liberta' e consapevolezza, volto a permettere l'utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, ovvero alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalita'.
E' illegittima la prassi, riscontrata in numerosi casi, di utilizzare gli indirizzari in possesso dell'associazione da parte di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei ad esse che si candidano a elezioni politiche o amministrative per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
In tale quadro, enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 24, comma, 1, lett. h), e 26, comma 4, lett. a), del Codice e autorizzazione n. 3/2013 cit.). Cio' a condizione, anche in questo caso, che tali finalita', e le modalita' di contatto utilizzabili (es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell'atto costitutivo e siano rese note agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.
5.4. Dati non utilizzabili
5.4.1. Fonti pubbliche
A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attivita' istituzionali
Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore che ne preclude l'acquisizione per il perseguimento dei predetti fini. Cio' avviene in relazione:
alle anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2013, n. 109), in quanto i dati degli iscritti non possono essere forniti in forma elaborata di elenchi (es. liste di intestatari di nuclei familiari) dai comuni a soggetti privati per scopi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, neanche se il richiedente e' un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva che intenda utilizzarli ai predetti fini o per intrattenere pubbliche relazioni di carattere personale. Solo le amministrazioni pubbliche possono rivolgere ai comuni una motivata richiesta di rilascio di elenchi per esclusivo uso di pubblica utilita' (art. 34 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Tale disposizione si applica anche ai comuni, i quali possono utilizzare i dati anagrafici in loro possesso solo per usi di pubblica utilita', tra i quali e' ricompresa la comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice). Resta naturalmente ferma la possibilita' per chiunque di ottenere dall'ufficiale di anagrafe i certificati di residenza e stato di famiglia, come previsto dalla disciplina anagrafica (art. 33 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989);
agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71);
alle liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarita' delle operazioni elettorali (art. 62 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. E' infatti illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto (es. allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della liberta' e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi puo' evidenziare di per se' anche un eventuale orientamento politico dell'elettore;
ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'art. 6-bis nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni (legge 18 giugno 2009, n. 69; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), nonche' da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all'albo pretorio on line, alla pubblicita' degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica.
Cio', in quanto le forme di diffusione previste dal suddetto quadro normativo, in particolare dalle norme in materia di trasparenza, innovando e riordinando le numerose disposizioni di settore e introducendo specifici obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, mirano a rafforzare lo strumento della pubblicita' a fini di prevenzione della corruzione, nonche' di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. La circostanza che dati personali siano resi pubblicamente conoscibili on line per finalita' di trasparenza dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.
Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresi', l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali.
Il predetto diritto di accesso alle informazioni e' direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva in ordine all'utilizzo dei dati cosi' ottenuti costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata.
Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili ad attivita' e compiti espletati nel corso del mandato elettivo, non e' lecito, quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per attivita' di comunicazione politica.
Non e' parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, piu' in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
5.4.2. Fonti ulteriori
A. Dati raccolti nell'esercizio di attivita' professionali, di impresa e di cura
I dati personali raccolti nell'esercizio di attivita' professionali e di impresa, ovvero nell'ambito dell'attivita' di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalita' non e' infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).
Ad esempio, non e' lecito utilizzare particolari indirizzari o dati raccolti da strutture sanitarie, pubbliche e private, ovvero da singoli professionisti sanitari, nell'ambito delle attivita' di diagnosi e cura da essi svolti, al fine di veicolare messaggi di comunicazione politica volti a sostenere la candidatura di personale medico o comunque legato alla struttura sanitaria presso la quale l'interessato si e' recato per fini di cura.
B. Dati contenuti negli elenchi telefonici
I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
L'art. 129 del Codice, in attuazione della disciplina europea e in particolare della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella «mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali» la finalita' primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale (e, segnatamente, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali), e' lecito solo se e' effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati.
A seguito delle modifiche dell'art. 130 del Codice (come da ultimo emendato dall'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009) e dell'istituzione del «Registro pubblico delle opposizioni» (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178), e' stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisire preventivamente il consenso libero, specifico e informato per i trattamenti di dati, effettuati mediante telefonate con operatore, a fini «di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale», salvo che gli interessati non esercitino il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel suddetto «Registro» (opt-out). Tale deroga e' limitata alle finalita' predette, indicate specificamente dalle disposizioni citate, e non opera per l'utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
C. Dati reperiti sul web
Anche per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Non e' lecita la raccolta e il successivo utilizzo - per l'invio, anche a mezzo e-mail, di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda elettorale - di:
dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;
liste di abbonati ad un provider;
dati pubblicati su siti web per specifiche finalita' di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attivita' associativa;
dati ricavati da social network, forum o newsgroup;
dati consultabili in Internet solo per le finalita' di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.
L'agevole reperibilita' di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto per le finalita' sottese alla loro pubblicazione.
5.5. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici
L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo, per esempio societa' specializzate che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' di singoli candidati, informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali, raccolte in base ad un consenso reso per diversi scopi (compresi quelli di tipo promozionale o commerciale, cd. liste consensate) non esime i predetti soggetti dal verificare, anche con modalita' a campione, che il conferente:
abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica ed abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito all'uso per tali scopi. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati, rispetto alle diverse finalita' di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e documentato per iscritto (art. 23, comma 3, del Codice);
abbia raccolto un consenso specifico in relazione ad alcune particolari modalita' di contatto. Tale previsione riguarda i dati relativi agli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile, nonche' agli utilizzatori di schede di traffico prepagato, quando il trattamento avvenga mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, chiamate preregistrate, invio di e-mail, telefax, messaggi del tipo mms o sms (art. 130, commi 1 e 2, del Codice). In tali casi il consenso deve riguardare specificamente le modalita' di contatto (mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati) e puo' essere acquisito una tantum, senza possibilita' di ricorrere a modalita' di silenzio-assenso;
non abbia violato il principio di finalita' del trattamento dei dati, associando informazioni provenienti da piu' archivi, anche pubblici, aventi scopi incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).
Inoltre partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati hanno l'onere di verificare che sia stata fornita l'informativa e acquisito il consenso anche in caso di servizi di comunicazione politica curati da terzi, sia che tali soggetti provvedano direttamente all'invio di lettere o messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica utilizzando basi di dati in loro possesso, in qualita' di autonomi titolari del trattamento, sia laddove essi agiscano in qualita' di responsabili del trattamento. Le verifiche sopra indicate possono essere effettuate, anche avvalendosi della figura del mandatario elettorale (v. artt. 3 e 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515); a tal fine, i menzionati soggetti potranno richiedere altresi' che il terzo rilasci apposita dichiarazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi sopra richiamati.
Al fine di individuare correttamente tali posizioni soggettive, si evidenzia che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono il titolare come il soggetto «cui competono ... le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati» e che esercita «un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza». Non possono essere considerati titolari autonomi quei soggetti terzi cui, ad una asserita titolarita' formale, non corrispondono, in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarita', tra i quali quelli di assumere decisioni relative alle finalita' e modalita' del trattamento dei dati (per es. quale materiale promozionale diramare e con quali strumenti, e-mail, telefono, corrispondenza postale etc.; l'individuazione dei destinatari della campagna di comunicazione), nonche' di esercitare il controllo sul rispetto delle istruzioni impartite e di altre condizioni pattiziamente previste aventi riflessi sul trattamento dei dati personali. L'individuazione della titolarita' deve tener conto anche «di elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilita'» (direttiva 95/46/CE; Gruppo art. 29, Parere 1/2010 sul concetto di «responsabile del trattamento» e «incaricato del trattamento» del 16 febbraio 2010, WP 169). In assenza di tali presupposti, al fine di rendere i trattamenti di dati personali conformi alla disciplina vigente, e' necessario che i predetti soggetti esterni preposti allo svolgimento delle campagne di comunicazione politica ricevano una espressa e formale designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.
Laddove il terzo sia stato designato responsabile del trattamento da uno o piu' titolari (partiti e movimenti politici, comitati ovvero singoli candidati che perseguono la stessa finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica), puo' richiedere copia delle liste elettorali per conto dei medesimi ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche).
Considerato che la relazione tra ciascun committente ed il soggetto terzo puo' essere inquadrata come rapporto fra titolare e responsabile del trattamento, la designazione del terzo deve avvenire con atto scritto, nel rispetto di requisiti di esperienza, capacita' ed affidabilita', e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al migliore svolgimento dei compiti affidati.
Il responsabile designato potra' trattare solamente i dati personali in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti ad esso affidati, rispettando il generale principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), nonche' le puntuali istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire, anche per cio' che riguarda la sicurezza e l'utilizzo dei dati.
I dati personali cosi' acquisiti e detenuti dal terzo in qualita' di responsabile del trattamento non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.
6. Modello di informativa

Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati e dei profili di significativa rilevanza evidenziati con il presente provvedimento, l'informativa, ove dovuta, va resa preferibilmente in forma articolata e dettagliata (art. 13, commi 1 e 2, del Codice), adottando formule efficaci e di immediata comprensione per gli interessati.
Nell'ottica di agevolare gli adempimenti previsti dal Codice, si ritiene opportuno predisporre un modello di informativa, utilizzabile dai destinatari del presente provvedimento, nel corso dell'ordinaria attivita' di contatto con aderenti e simpatizzanti.
L'informativa di seguito riportata, adattabile in funzione delle specifiche circostanze concrete, nonche' suscettibile di modifiche e aggiornamenti in relazione alle eventuali evoluzioni nell'organizzazione del soggetto politico o nella gestione del rapporto associativo, potra' essere fornita oralmente o per iscritto, eventualmente inserendola nella modulistica gia' utilizzata ad altri fini (es. iscrizione al partito, sottoscrizione di petizioni, etc.).

Informativa
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

«I dati da Lei conferiti (per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione) saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da (indicare il titolare e l'/gli eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a fini di (indicare le specifiche finalita') e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari), ne' diffusi (in alternativa, specificare l'ambito della diffusione).
Il conferimento dei Suoi dati e' (specificare se obbligatorio o facoltativo) ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe (specificare le conseguenze, es. compromettere l'espletamento di determinate attivita').
Le ricordiamo che potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) rivolgendosi a (indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7).
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, e' disponibile presso (indicare il sito web o le modalita' per prenderne conoscenza)».

Anche in relazione alle finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, l'informativa - nei casi in cui e' dovuta - potra' essere resa avvalendosi del modello sopra riportato.
Quando i dati utilizzati a fini di propaganda elettorale sono acquisiti presso terzi, si ritiene opportuno che l'informativa indichi anche la fonte di acquisizione dei dati (es. «i Suoi dati sono stati acquisiti presso/da...»). Cio', al fine di assicurare all'interessato l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento, e, al contempo, evitare che il titolare sia destinatario, in un breve arco temporale, di numerose richieste di accesso in base all'art. 7 del Codice, limitatamente all'origine dei dati.
7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele.

L'interessato, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, puo' in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Al riguardo, puo' accedere ai suoi dati personali, chiederne l'origine, l'aggiornamento o la rettifica; ottenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; infine puo' richiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e puo' opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l'interessato puo' in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale, anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. In tale ipotesi, il titolare e' tenuto a non inviare piu' all'interessato ulteriori messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali o referendarie; cio' vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalita' considerate (art. 51 decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967 cit.). Tale richiesta potra', tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste gia' raccolte, e non anche in relazione alle attivita' di comunicazione politica effettuate tramite l'utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.
Le richieste formulate ai sensi del citato art. 7 del Codice obbligano il titolare del trattamento a fornire un adeguato riscontro nei termini previsti (artt. 8 e 146 del Codice); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria ovvero presentare un ricorso al Garante (artt. 145 e ss. del Codice).
In ogni caso, laddove l'interessato lamenti un trattamento comunque illecito avente ad oggetto dati personali che lo riguardano, potra' rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato o segnalazione, con le modalita' di cui agli artt. 141 e ss. del Codice.
8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti.

Nel quadro del trattamento di dati personali relativi ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a singoli simpatizzanti ovvero a cittadini va posta particolare attenzione alle garanzie e cautele previste dal Codice, in relazione alle varie fasi del trattamento, previste a tutela degli interessati.
Il trattamento di dati personali da parte di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, non deve, in quanto tale, essere notificato al Garante, non rientrando tra le ipotesi specificamente elencate dall'art. 37 del Codice.
E' altresi' facoltativo designare uno o piu' responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), mentre e' obbligatorio designare le persone fisiche incaricate laddove effettuano operazioni di trattamento sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile (art. 30 del Codice). Occorre, inoltre, adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del Codice.

Tutto cio' premesso il Garante

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, richiama l'attenzione di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico sulla necessita' che vengano osservate le modalita' di trattamento esplicitate in motivazione (v. parr. 1, 2, 3 e 4), al fine di consentire agli interessati, in particolare, l'esercizio dei propri diritti in ragione di un'effettiva comprensione della tipologia e delle caratteristiche del trattamento e, al contempo, di assicurare l'effettivo adempimento dei doveri che la legge impone in capo ai titolari del trattamento medesimo;
2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, di conformare il trattamento dei dati personali per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica alle modalita' stabilite nel par. 5 del presente provvedimento;
3. ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 154, comma 1, lett. c), del Codice, dispone che partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati, ove utilizzino dati personali estratti dagli elenchi pubblici indicati al par. 5:
a) possono prescindere dall'obbligo di rendere previamente l'informativa agli interessati dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse o dell'eventuale ballottaggio, a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7);
b) possono continuare, decorsi i predetti sessanta giorni dal termine della consultazione o dell'eventuale ballottaggio, a trattare (anche mediante la mera conservazione), i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalita' indicate nel presente provvedimento, per esclusive finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, solo se informino gli interessati entro i successivi sessanta giorni nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, ovvero avvalendosi del modello di informativa riportato al par. 6;
c) devono cancellare o distruggere i dati nel caso in cui l'informativa non venga resa entro i predetti termini.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2014

Il Presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia

 
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