Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 7 marzo 2014 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata in qualita' di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (UE) 148 della Commissione del 15 febbraio 2007. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'Ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»; Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che con Regolamento (UE) n. 162/2014 della Commissione del 19 febbraio 2014 e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Carota dell'Altopiano del Fucino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede: alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 162/2014 della Commissione del 19 febbraio 2014. I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 7 marzo 2014
Il direttore generale: Gatto
|
| Allegato
Disciplinare di produzione Carota dell'Altopiano del Fucino Art. 1. Nome del Prodotto
L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», e' riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al Reg. CE n. 510/2006.
Art. 2. Varieta' coltivate
L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varieta': Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG). Potranno essere utilizzate anche cultivar riconducibili al gruppo varietale nantese e ai relativi ibridi purche' i produttori abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali documentate, la conformita' ai parametri qualitativi della Carota dell'Altopiano del Fucino. L'utilizzo del gruppo varietale nantese e dei relativi ibridi ai fini della produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino e' consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che potra' acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate: Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali; Colore: arancio intenso compreso il colletto; Contenuto: saccarosio > 3%; beta carotene > 60 mg/Kg; acido ascorbico > 5 mg/Kg; proteine > 0,5%; fibra > 1,2%. Proprieta' fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea;
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare e' l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi. Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F0 n. 145 II° - F0 n. 146 III°- F0 n. 151 I°- F0 n. 152 IV°
Perimetrazione dell'Area -Altopiano del Fucino-
Partendo da Avezzano (AQ), percorrendo la strada Via Fucino in direzione sud fino al Km 2 si incontra il semaforo di Borgo Via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si incontra la localita' Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di Str. 7, Str. 8, Str. 10, Str. 11 fino a Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo Str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di Str. 17, Str. 18, Str. 19, Str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di Str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 23, Str. 24, Str. 25, Str. 26, Str. 27 fino ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di Str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di Str. 29, Str. 30, Str. 31, Str. 32 in localita' Balzone fino ad arrivare al Comune di Trasacco incrocio di Str. 36. Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di Str. 37, Str. 38, Str. 39, Str. 40 fino al Comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di Str. 43, Str. 44, Str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile Str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex Zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di Via Fucino, punto di partenza.
Art. 4. Origine del prodotto
La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950. I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino. Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni. II successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti operatori a far uso della denominazione di Origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione. Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del disciplinare.
Art. 5. Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e Lavorazione (Terreni)
I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella preparazione degli impianti si procede con: aratura; fresatura per l'affinamento della superficie; rullatura per consentire una profondita' di semina costante; non e' consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.
(Semine)
La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita' di distribuzione e densita' colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5 - 7 cm oppure in file binate continue. Il seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0,5 ai 1,5 cm. L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente e' minimo di 4 anni.
(Tecniche colturali)
Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile. Sono comunque prescritte: almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti; almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.
(Irrigazioni)
Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato e' per aspersione. Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosita' diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.
(Raccolta e lavorazione)
La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu' idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualita' fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare. Il prodotto da destinare alla conservazione dovra' essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar. Inoltre si dovra' tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilita' e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio cosi' da evitare l'esposizione al sole del prodotto. Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.
(Caratteristiche del Prodotto)
Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime: forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice; dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualita' e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.
Art. 6. Legame con l'ambiente
La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale. La grandissima disponibilita' di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attivita' correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonche' la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto cio' ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorieta' di area caroticola per eccellenza.
Art. 7. Controlli e vigilanza
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura e' l'Organismo di controllo Omnia Qualita' srl Certificazione Agroalimentare, con sede in Via Giardino n. 12 - 67044 Cerchio (AQ), telefax: 0863789212, e-mail: omniaqualita@prodottibio.com.
Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni: la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP Indicazione Geografica Protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia. E' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.
Art. 9. Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati
I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta. L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10. Logo
Il marchio di identificazione e' rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta -INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|