Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 44
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 12, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»;
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;»;
c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;»;
d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti:
« j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
m-quater)'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»;
e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti:
«m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli investitori che non sono investitori professionali;»;
f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»;
g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti:
«o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF.
q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento;»;
h) alla lettera r-bis) le parole: «societa' di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE».
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» e' sostituita dalla seguente: «IVASS».
3. Dopo l'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010 Testo rilevante ai fini del SEE e'
pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011.
La legge 6 agosto 2013, n. 96 recante "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194.
Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n.
96 del 2013:
"Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010
In vigore dal 4 settembre 2013
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010, il Governo e' tenuto a rispettare, oltre
ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il
ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva
alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della
direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
per consentire che una societa' di gestione del risparmio
possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva,
nonche' possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed
extracomunitari e che una societa' di gestione di fondi
comuni di investimento alternativi comunitaria o
extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei
limiti previsti dalla direttiva;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei
servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di
gestione di fondi comuni di investimento alternativi, anche
al fine di garantire che una societa' di gestione di fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia sia
tenuta a rispettare le norme italiane in materia di
costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di
investimento alternativi, e che la prestazione in Italia
dei servizi da parte di succursali delle societa' di
gestione di fondi comuni di investimento alternativi
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 concernenti l'attivita' di depositaria ai
sensi della direttiva nonche' in materia di responsabilita'
della depositaria nei confronti della societa' di gestione
del risparmio e dei partecipanti al fondo;
e) modificare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di
introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di
partecipazioni rilevanti e di controllo in societa' non
quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di
fondi alternativi di investimento;
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in
relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e
le modalita' previsti dall'art. 187-octies del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
successive modificazioni;
g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le
disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e
scambio di informazioni con le autorita' competenti
dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati
extracomunitari;
h) ridefinire con opportune modifiche, in conformita'
alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di
fondi comuni di investimento alternativi siano essi
nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;
i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo
quanto previsto dalla direttiva, in particolare con
riferimento alle informazioni per gli investitori,
adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni
di fondi comuni di investimento alternativi;
l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in
Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi
presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti
a prescrizioni piu' rigorose di quelle applicabili ai fondi
comuni di investimento alternativi commercializzati presso
investitori professionali, al fine di garantire un
appropriato livello di protezione dell'investitore, in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei
confronti delle societa' di gestione di fondi comuni di
investimento alternativi in attuazione della direttiva, in
linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli
intermediari;
n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche
la disciplina degli organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di
investimento e il regime delle riserve di attivita' per la
gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il
corretto e integrale recepimento della direttiva;
o) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di
protezione dell'investitore e di tutela della stabilita'
finanziaria;
p) dettare norme di coordinamento con la disciplina
fiscale vigente in materia di OICR.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
La legge 23 marzo 1983, n. 77 recante "Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85.
Il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649
recante "Disposizioni relative ad alcune ritenute alla
fonte sugli interessi e altri proventi di capitale" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1983, n.
270.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O.
Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante
"Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.
Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni recante "Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224.
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303.

Note all'art. 1:
Note all'art. 1:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) " societa' di investimento a capitale fisso
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio"
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in
base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis)"Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il
diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;
l)"Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m)"Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani"(OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis)"Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter)"Oicr alternativo italiano (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater)"FIA italiano riservato": il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies)"Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies)"Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) " fondo europeo per l'imprenditoria sociale
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "investitori professionali": i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) "investitori al dettaglio": gli
investitori che non sono investitori professionali;"
n)"gestione collettiva del risparmio": il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicrfeeder e'
un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di
origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis - 6-quater....Omissis....".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
citata legge n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 4. Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2 - 13....Omissis......".
 
Art. 2

Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei prospetti contabili che le societa' di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.»;
b) al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
«3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»;
c) al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente:
«1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;».
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
b) al comma 4 le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
c) al comma 5 le parole: «o le Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, le Sicav o le Sicaf».
3. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».
4. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE e di GEFIA UE».
5. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «e Sicaf».
6. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «delle Sicav» sono aggiunte le seguenti: «e delle Sicaf»;
b) al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti: «e le Sicaf».
7. All'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «o Sicaf».
8. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf».
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «ed alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «e nelle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf».
10. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresi', prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Vigilanza regolamentare
01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i
seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA
riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione
ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria
massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti
previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le
societa' di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli
istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i
Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel
negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari
derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel
negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati,
quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. Vigilanza informativa
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
abilitati la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle
Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM,
delle societa' di gestione del risparmio o delle SICAV,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all'organo che svolge la
funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla
Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita'
delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.
5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti
dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle
sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i
poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c).
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 9. Revisione legale
1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav e alle Sicaf si applica l' art. 159, comma 1.
2...Omissis....".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 10. Vigilanza ispettiva
1 - 3....Omissis......
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche comunitarie e di
societa' di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse
autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se
le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
5....Omissis.....".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 13. Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del
risparmio, Sicav e Sicaf devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2 - 4....Omissis.".
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 14. Requisiti di onorabilita'
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i requisiti di onorabilita' dei titolari delle
partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e
nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei
partecipanti al capitale delle Sicav e delle Sicaf.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'art. 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento
alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le
partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15,
comma 1.
5. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di
onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 15. Partecipazioni
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o
cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim,
societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una
partecipazione che comporta il controllo o la possibilita'
di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che
attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale
almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione
alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta
anche per le variazioni delle partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o
superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30
per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa'.
2.- 5....Omissis..."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 16. Sospensione del diritto di voto, obbligo di
alienazione
1...Omissis......
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB,
puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sulla societa',
inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in
una societa' di gestione del risparmio, in una Sicav o in
una Sicaf, quando l'influenza esercitata dal titolare della
partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e
prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.
3 - 4....Omissis....".
Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 17. Richiesta di informazioni sulle
partecipazioni
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine
per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav e alle Sicaf, l'indicazione nominativa dei
titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri
dati a loro disposizione;
b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella
lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci,
dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro
disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti
titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di
gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf,
l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella
lettera c), le generalita' dei fiducianti.".
Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 18. Soggetti
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dei servizi e delle attivita' di investimento e' riservato
alle imprese di investimento e alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresi',
prestare professionalmente nei confronti del pubblico il
servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera e), qualora
autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le
societa' di gestione UE possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato
membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del testo unico bancario possono
esercitare professionalmente nei confronti del pubblico,
nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti
dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli
strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto
dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati
possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui
all'art. 1, comma 5, lettera g).
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e
attivita' di investimento e nuovi servizi accessori,
indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione
delle riserve di attivita' previste dal presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie.".
 
Art. 3

Modifiche alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «societa' di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE»;
b) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «societa' di gestione armonizzata» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE».
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «le societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE».
3. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 22. Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei
singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa
di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione UE o
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, nonche' gli strumenti
finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti
dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell'intermediario e da quello degli
altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni
dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli
stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario
o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a
somme di denaro depositati presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di
investimento, la SGR, la societa' di gestione UE,
l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario e la banca non possono
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento,
l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, la SGR e la societa' di
gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, le disponibilita' liquide degli
investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.".
Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 30. Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi
2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario, le Sgr e le
societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono
effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e
attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto
servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le
imprese di investimento e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'art.
1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione
della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere
c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere
dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica
anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma
5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle
proposte contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione."
Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 31. Promotori finanziari
1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di
investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico
bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari.
I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa'
di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie
ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini
dell'applicazione delle regole di condotta, a una
succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva
2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede
come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di
promotore finanziario e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di
cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con
cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti
ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la
vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle
cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4,
relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che
i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari.
7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e il compimento degli atti ritenuti necessari."
 
Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il capo I e' sostituito dal seguente:
«Capo I - Soggetti autorizzati e attivita' esercitabili
Art. 32-quater (Riserva di attivita'). - 1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societa' di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalita' di interesse pubblico;
b) alle Banche centrali nazionali;
c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
d) alle societa' di partecipazione finanziaria, intese come societa' che detengono partecipazioni in una o piu' imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:
1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure
2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle societa' controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;
e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;
f) alle societa' di cartolarizzazione dei crediti;
g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr possono altresi':
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali.
4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.».
2. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente capo:
«Capo I-bis - Disciplina dei soggetti autorizzati
Sezione I - Societa' di gestione del risparmio».
3. All'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il primo alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:».
4. All'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.».
5. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inserite le seguenti sezioni:
«Sezione II - Sicav e Sicaf
Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav puo' essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e' articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav). - 1. Il capitale della Sicav e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.
Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf). - 1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf puo' prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;
c) l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.
Art. 35-sexies (Assemblea della Sicav). - 1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.
3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile e' pubblicato anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, e' fissato in trenta giorni.
Art. 35-septies (Modifiche dello statuto). - 1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalita' previste dal comma 1. La delibera e' inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
Art. 35-octies (Scioglimento e liquidazione volontaria). - 1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.
2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.
4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.
Art. 35-novies (Trasformazione). - 1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.
Sezione III - Disposizioni comuni e deroghe
Art. 35-decies (Regole di comportamento e diritto di voto). - 1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrita' del mercato;
b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;
c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
d) assicurano la parita' di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformita' al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;
e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA italiani). - 1. Per le finalita' indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.».
6. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i capi II, II-bis e III sono sostituiti dai seguenti:
«Capo II - Oicr italiani
Sezione I - Fondi comuni di investimento
Art. 36 (Fondi comuni di investimento). - 1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla societa' di gestione subentrata nella gestione, in conformita' alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilita' del mandatario.
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote.
Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.
Sezione II - Sicav e Sicaf in gestione esterna
Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggono i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
f) nello statuto e' previsto:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della societa' designata;
g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.
2. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni.
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'articolo 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).
Sezione IV - Strutture master-feeder
Art. 40 (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder). - 1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr italiano feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le societa' di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilita' dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;
b) nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilita' di documenti e informazioni di cui alla lettera a);
c) l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, nonche' le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;
c) i requisiti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' le regole ad essi applicabili;
d) le regole applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master, nonche' le regole applicabili all'Oicr feeder e all'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;
e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la societa' di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorita' competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder UE e non UE.
3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.
4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.
5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master nonche' l'impatto delle irregolarita' riscontrate nell'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.
6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr master.
7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.
Sezione V - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio
Art. 40-bis (Fusione e scissione di Oicr). - 1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr e' rilasciata in via generale.
2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.
3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non e' possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
b) l'individuazione della data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
c) l'informativa da rendere ai partecipanti;
d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
e) l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della relazione previste dai commi 1 e 2;
f) i diritti dei partecipanti.
5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.
Art. 40-ter (Fusione transfrontaliera di OICVM). - 1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia puo' richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
Capo II-bis - Operativita' transfrontaliera dei gestori
Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle Sgr). - 1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM;
b) l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 41-bis (Societa' di gestione UE). - 1. Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine.
3. Le societa' di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:
a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;
b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societa' di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione UE.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).
6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. Alle societa' di gestione UE si applica l'articolo 8, comma 1.
Art. 41-ter (GEFIA UE). - 1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attivita' di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorita' competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:
a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;
b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Ai GEFIA UE si applica l'articolo 8, comma 1.
Art. 41-quater (GEFIA non UE). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia e', ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette societa'. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.
2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.
3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di GEFIA non UE si applica l'articolo 8, comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:
a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1;
b) le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell'UE in conformita' alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.
Capo II-ter - Commercializzazione di Oicr
Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.
2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1. La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di attivita' che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l'identita' del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;
e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder;
f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita' stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo' avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione e' effettuata anche nei confronti dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA;
b) trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.
Il gestore non puo' avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori.
Capo II-quater Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di societa' non quotate e di emittenti
Art. 45 (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non quotate). - 1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una societa' non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione e' effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una societa' non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:
a) alla societa';
b) agli azionisti le cui identita' e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite la societa' non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr puo' avere accesso;
c) alla Consob.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una societa' non quotata;
b) alle Sgr che gestiscono uno o piu' FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una societa' non quotata;
c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtu' del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una societa' non quotata;
d) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).
4. Ai fini del presente articolo, sono considerate societa' non quotate le societa' aventi sede legale nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
b) societa' veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.
5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1;
b) il contenuto e le modalita' di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonche' dei rappresentanti dei lavoratori della societa' non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della societa' non quotata controllata, nonche' le modalita' e i termini con cui la stessa e' messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi;
d) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attivita' della societa' non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
Art. 46 (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente). - 1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalita' e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:
a) dell'emittente;
b) degli azionisti le cui identita' e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr puo' avere accesso;
c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.
3. Il presente articolo si applica anche:
a) alle Sgr che gestiscono uno o piu' FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;
b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtu' del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;
c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) il contenuto e le modalita' di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonche' dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente;
b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attivita' dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le societa' aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
b) societa' veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.
Capo III - Depositario
Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.
2. L'incarico di depositario puo' essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di investimento.
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
Art. 48 (Compiti del depositario). - 1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attivita' svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprieta' nonche' alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonche' la destinazione dei redditi dell'Oicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo;
c) accerta che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel caso in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilita' liquide, alle modalita' di deposito di tali disponibilita' liquide, nonche' alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.
Art. 49 (Responsabilita' del depositario). - 1. Il depositario e' responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale e' stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilita' da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilita' del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilita' di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.».
7. L'articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
8. Nella parte II, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i capi III-bis e III-ter sono abrogati.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 34. Autorizzazione della societa' di gestione del
risparmio
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le
Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del
risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA,
nonche' all'esercizio del servizio di gestione di
portafogli, del servizio di consulenza in materia di
investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo abbiano i requisiti di
professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto
previsto dall'art. 15, comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.".
Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 35. Albo
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto
dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la
gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i
GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai
sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono
iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato
all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti
e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.".
 
Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «di Sicav» sono inserite le seguenti: «, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia».
2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «di societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;
c) al comma 3-ter le parole: «societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea».
3. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli Oicr comunitari ed extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE»;
c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «un Oicr comunitario armonizzato» sono sostituite dalle seguenti: «un OICVM UE, un FIA UE e non UE»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea».
4. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo alinea, le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;
b) al comma 2 dopo le parole: «imprese di investimento extracomunitarie» sono inserite le seguenti: «e di GEFIA non UE autorizzati in Italia»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia»;
d) al comma 4 le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».
5. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf»;
c) al comma 4 le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicaf»;
d) al comma 6 dopo le parole: «una Sicav» sono inserite le seguenti: «o una Sicaf».
6. L'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri). - 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».
7. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di societa' di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia».
8. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Responsabilita' delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav o di una Sicaf»;
c) al comma 3 le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav, o di una Sicaf»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «e Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, Sicav e Sicaf»;
e) al comma 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 51 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 51. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari nazionali e extracomunitari
1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di
investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di
gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE
autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla
prestazione di servizi e attivita' di investimento aventi
sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita'.
2...Omissis...."
Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 52. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari comunitari
1. In caso di violazione da parte di imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, di
societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati
in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche
comunitarie con succursale in Italia e di societa'
finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico
bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo
l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.
3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti
in regime di libera prestazione di servizi in Italia non
ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob
informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di
violazioni, da parte di imprese di investimento o banche
comunitarie con succursale in Italia ovvero societa' di
gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da
disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente
lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.".
Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 54. (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli
OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in
Italia)
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere
l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE
delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente
decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare,
per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta
delle relative quote o azioni. In caso di accertata
violazione, le autorita' di vigilanza, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente
ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli
OICR.
1-bis. Se vi e' fondato sospetto che un OICVM UE, un
FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in
Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli
obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per
le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la
Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente
di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti necessari.
Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste
nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca
d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
Stato di origine, adottano le misure necessarie per
proteggere gli investitori o assicurare il buon
funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di
offerta delle quote o azioni dell'OICR.".
Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 56. Amministrazione straordinaria
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e
di controllo delle SIM, delle societa' di gestione del
risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della
societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'art. 53.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere
adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE
autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa di
investimento.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71,
72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette
disposizioni riferite agli investitori in luogo dei
depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento
extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in
Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti
finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della
legge fallimentare.".
Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 57. Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e
la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle
Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione
ovvero le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art.
56 siano di eccezionale gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art.
53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del
T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio,
alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e
l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4,
88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94
del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente
articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno
diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto
di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del
decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le
funzioni degli organi del fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio, la
Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei
creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi e attivita' previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello
stato passivo. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una Sicav o una Sicaf, i
commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
soci il numero e la specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti
della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati
liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai
liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce
il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR
assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una
situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo
stesso.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 60. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di
intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento, di
societa' di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE
autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia
o di banche comunitarie insediate in Italia possono
aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema
di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di
indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta
in Italia.
2....Omissis....".
Si riporta il testo dell'art. 60-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 60-bis. (Responsabilita' delle Sim, delle Sgr,
delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo
dipendente da reato)
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi
dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nel registro delle notizie di reato un illecito
amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una
Sicav o di una Sicaf, ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il
pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso,
facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della
sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio,
l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di
aggiornate informazioni sulla situazione
dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
una SIM, di una SGR, di una Sicav, o di una Sicaf le
sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
decorsi i termini per la conversione delle sanzioni
medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita'
giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine,
la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti
previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le
caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei
diritti degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle
SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si
applica, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, alle succursali italiane di imprese di
investimento comunitarie o extracomunitarie, di societa' di
gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in
Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro
dell'UE diverso dall'Italia.".
 
Art. 6

Modifiche alla parte IV, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 93-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: «fondi» e' sostituita dalla seguente: «Oicr»;
b) la lettera d) e' abrogata.
2. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo:«Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine, il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
3. All'articolo 98 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine sono validi, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura prevista dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
4. All'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione e' allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).»;
b) al comma 5 le parole: «Oicr comunitari armonizzati» sono sostituite dalla seguente: «OICVM comunitari»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta e' pubblicata quando si e' conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.».
5. All'articolo 98-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo alinea le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»;
b) le lettere a) e a-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;».
6. All'articolo 98-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 93-bis del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 93-bis. Definizioni
1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "strumenti finanziari comunitari": i valori
mobiliari e le quote di Oicr chiusi;
b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti
negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche'
qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario
negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i
summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di
quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni
sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
emittente;
c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti
gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di
capitale;
d) (Abrogata);
e) "responsabile del collocamento": il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) "Stato membro d'origine":
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti
finanziari comunitari che non sono menzionati nel
successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui
l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale
unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di
strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli
negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante
conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono,
purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli
strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita'
appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato
membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale,
o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati
o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari
comunitari sono offerti al pubblico, a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e'
applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai
titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a
condizione che il valore di una tale denominazione minima
sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari
comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli
strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere
offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di
entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e'
stata presentata la prima domanda di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da
parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo,
qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato
determinato da una loro scelta;
3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di
OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR e'
stato costituito.
g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE
in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene
richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato
membro d'origine.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 94 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 94. Prospetto d'offerta
1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al
pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal
fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari
comunitari nelle quali l'Italia e' Stato membro d'origine e
per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno
preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto
destinato alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere
pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob. Nel caso
di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per
le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine, il
prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura
prevista dall'art. 43 o dall'art. 44 e dalle relative
disposizioni di attuazione.".
Si riporta il testo dell'art. 98 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 98. Validita' comunitaria del prospetto
1. Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi
approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta
degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati
membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica
secondo la procedura prevista dalle disposizioni
dell'Unione europea.
2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia
prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il
prospetto e gli eventuali supplementi approvati
dall'autorita' dello Stato membro d'origine sono validi,
purche' siano rispettate le procedure di notifica previste
dalle disposizioni dell'Unione europea. Nel caso di offerta
al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il
prospetto e' pubblicato quando si e' conclusa la procedura
prevista dall'art. 44 e dalle relative disposizioni di
attuazione.
3. La Consob puo' informare l'autorita' competente
dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire
nuove informazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 98-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 98-ter. Documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e prospetto
1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr
aperti italiani, FIA UE e non UE e' preceduta da una
comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM
italiani, alla comunicazione sono allegati il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori e il
prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta
di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione
e' allegata la documentazione d'offerta individuata dalla
Consob ai sensi dell'art. 98-quater, lettera a-bis).
2. Il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e' redatto in conformita' ai regolamenti
comunitari che disciplinano la materia e alle relative
disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.
3. Il documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e il prospetto devono consentire agli
investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura
e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza,
effettuare una scelta consapevole in merito
all'investimento. Il documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura
precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori
sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le
corrispondenti parti del prospetto.
4. Si applica l'art. 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno puo'
essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del
documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno
che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non
coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM
comunitari, il documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori e il prospetto possono essere
pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di
notifica prevista dall'art. 42.
5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o
azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la
documentazione d'offerta e' pubblicata quando si e'
conclusa la procedura prevista dall'art. 43 o dall'art. 44
e dalle relative disposizioni di attuazione.".
Si riporta il testo dell'art. 98-quater del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 98-quater. Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli
emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni
dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in
particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del
prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM
italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione
del documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna
ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di
quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il
relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere notizie,
svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni
di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al
fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti,
l'inserimento nella documentazione d'offerta di
informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal
regolamento di cui al comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 98-quinquies del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 98-quinquies. Obblighi informativi
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli
offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:
a) l'art. 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione
dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
b) l'art. 115, dalla data della comunicazione prevista
dall'art. 98-ter fino a un anno dalla conclusione
dell'offerta.
2. (Abrogato).
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle
relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un
anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di
OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di
richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di
coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano
un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni
previste dall'art. 98-ter."
 
Art. 7

Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'societa' di intermediazione mobiliare' o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'societa' di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'societa' di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».
2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, nonche' dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti:
a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;
d) al comma 3 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'art. 188 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 188. Abuso di denominazione
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle
parole: 'Sim' o 'societa' di intermediazione mobiliare'o
'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'societa' di gestione
del risparmio'; 'Sicav' o 'societa' di investimento a
capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento a
capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture
capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle
attivita' di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi,
rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle
societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle
Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)
n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture
capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei
per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene
al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Si riporta il testo dell'art. 190 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
nonche' dei depositari, i quali non osservano le
disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8,
comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25;
25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30,
commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,
comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi
2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4;
41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
3, 4, 7, 8 e 9; 44,commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero
le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo18,
commi 1 e 2, e dell'art. 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in
caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario,
di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza
dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui,
rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.
1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le
disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi
previste si applicano anche in caso di inosservanza delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15
del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo I del titolo I della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione
accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate
in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di
cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77,
comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3.
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies,
comma 1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti:
a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital
(EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni
attuative;
b)dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative.
3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si
applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di
controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali
abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi
o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti
al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non
fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8,
commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689."
 
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Depositario»;
b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all'articolo 47»;
c) al comma 2 le parole:«La banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti:«Il depositario»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 7.. Depositario
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso un soggetto distinto dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'art. 47 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il depositario esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi
dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa
di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del
depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi
pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'art. 15-ter.".
 
Art. 9
Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i
fondi comuni di investimento immobiliare

1. Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute negli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; nell'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; nell'articolo 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86; nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle societa' di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.
2. Alle societa' di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
3. Alle societa' di investimento a capitale fisso (SICAF) si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo degli articoli 6 e seguenti del
citato decreto-legge n. 351 del 2001:
"Art. 6. Regime tributario del fondo ai fini delle
imposte sui redditi.
1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti
ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle
imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita'
produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute
previste dall'art. 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e quella di
cui all'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute
previste dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2.
3.
3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di
investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai
conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in
ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358."
"Art. 7. Regime tributario dei partecipanti .
1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la
societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di
sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante.
In mancanza della documentazione il costo e' documentato
con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata
sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano
immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
societa' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle medesime
condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema
di deposito accentrato nonche' dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento
dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma
2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli
percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e
da banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione."
"Art. 8. Regime tributario del fondo ai fini IVA.
1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei
fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore
aggiunto e' determinata e liquidata separatamente
dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun
fondo. Al versamento dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi,
nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del citato
decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del medesimo decreto, gli
immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di
manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai
rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi,
senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo
articolo.
1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi
disciplinati dall'art. 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dall'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti
da una pluralita' di immobili prevalentemente locati al
momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui
all'art. 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, nonche', agli effetti delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti
previsti nell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, e nell'art. 4 della tariffa
allegata al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la
societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'art. 25,
comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi
il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,
sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei
crediti."
"Art. 9. Disposizioni di coordinamento.
1. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, deve intendersi applicabile anche ai fondi
d'investimento immobiliare disciplinati dall'art. 37 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello
Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti
locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come
parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di
lire per ciascuna imposta.
3. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, la lettera d) e' abrogata.
4. Nell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
«nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86» sono soppresse.
5. Nell'art. 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio
1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'art. 15 e'
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del
presente decreto.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli
effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti
all'attuazione del presente capo."
"Art. 10. Norma finale.
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva
di cui all'art. 6 e' dovuta proporzionalmente al valore del
patrimonio netto del fondo riferito al periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'art.
6, comma 1, si applicano ai redditi di capitale divenuti
esigibili dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
Si riporta il testo del comma 10-ter dell'art. 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
"10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della meta'.".
Si riporta il testo del comma 140 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli
apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare
istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le
disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in
societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro
la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente
nel corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre
che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per
il regime speciale.".
Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi):
"Art. 14-bis. Fondi istituiti con apporto di beni
immobili.
1. In alternativa alle modalita' operative indicate
negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono
essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione,
con apporto di beni immobili o di diritti reali su
immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51
per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti
locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente
possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
Alla istituzione del fondo con apporto in natura si
applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l),
m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si
applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. [La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche
inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti
reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del
comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti
medesimi rilevante ai fini dell'art. 15].
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.".
Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 31
maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni:
"Art. 32. Riorganizzazione della disciplina fiscale dei
fondi immobiliari chiusi
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di
vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla
seguente:
«j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;»;
b) all'art. 36, comma 6, dopo le parole: «nonche' da
ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'»,
sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte
per suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio.»;
c) all'art. 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le
parole: «all'esperienza professionale degli investitori;»
sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano
gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e
l'art. 39, comma 3.».
2.
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di
previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad
individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all' art. 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte
sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell' art. 1, comma 1,
lettera c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'
societa' residenti in Italia che perseguano esclusivamente
finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6,
8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3,
i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di
gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti,
diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono
quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione
al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se
inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione
nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute
direttamente o indirettamente per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile
anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati nell' art. 5,
comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla
societa' di gestione del risparmio la percentuale di
possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del
presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per cento,
individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche'
per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime
di imposizione dei proventi di cui all' art. 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo
del partecipante indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti,
sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'
art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma
3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in
societa' ed enti commerciali indicati nell' art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai
fini della determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni dell' art. 68,
comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il
costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e'
altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di
gestione imputati, dei proventi distribuiti ai
partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti
residenti ai sensi del presente comma non si applica la
ritenuta di cui all' art. 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23
novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una
quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento,
determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio
delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il
costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e'
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno
concorso alla formazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L'imposta e' versata dal partecipante con le modalita' e
nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere versata a
cura della societa' di gestione del risparmio o
dell'intermediario depositario delle quote in due rate di
pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed
entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante e'
tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la societa' di
gestione del risparmio puo' effettuare la liquidazione
parziale della quota per l'ammontare necessario al
versamento dell'imposta.
5. Previa deliberazione dell'assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre
2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da
quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un
partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la societa' di
gestione del risparmio puo' altresi' deliberare entro il 31
dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del
risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del
valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al
31 dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa' di
gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro
il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di
pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve
essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla
conclusione della liquidazione la societa' di gestione del
risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis.
L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione
del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.
5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica
la ritenuta di cui all'art. 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto
fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti.
5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio
immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale.
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella
fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l' art.
17, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della
disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai
conferimenti in societa' di pluralita' di immobili,
effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si
applica l' art. 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli
atti previsti nell' art. 4, comma 1, lettera a), numero 3),
della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nell' art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
nell' art. 4 della tariffa allegata al medesimo decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si
considerano, ai fini dell' art. 19-bis, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita'
propria del soggetto passivo.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si
applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell' art. 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dai
seguenti:
«3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti
da fondi pensione e organismi di investimento collettivo
del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell' art. 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' su quelli percepiti da enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto
per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del
fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad
applicarsi le disposizioni dell' art. 7 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore
alla predetta data.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'art. 82 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione
delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative
agli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento
a capitale variabile (SICAV):
"Art. 14. Disposizioni tributarie
Omissis.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9,
commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nonche'
quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 , concernente i fondi comuni di
investimento di natura contrattuale (17).
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ne'
le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis
e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 3. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che
esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'art. 2.
Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5,
comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone
fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51
del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad
esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto
testo unico esercenti arti e professioni di cui all'art.
49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario
di cui all'art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli
con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i
quali si avvalgono del regime previsto dall' art. 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non
abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo
del citato comma 6 dell' art. 34.
e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1,
lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
comma.
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n.
29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati,
del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza
della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale;
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del
risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a
capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di
cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo
quanto disposto nell'art. 13."
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al
valore della produzione netta in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro
successivi.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell' art.
1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'
art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza
tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro
termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell' art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell' art.
5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell' art. 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'art. 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.".
 
Art. 10

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600

1. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;
c) al comma 6, le parole: «questo caso» sono sostituite dalle seguenti: «questi casi»;
d) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo la parola: «istituisce» e' sostituita dalle seguenti: «istituisce e gestisce»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In caso di negoziazione la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.».
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'art. 26-quinquies del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 26-quinquies. (Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici)
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'art. 44,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in
Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli
istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al
citato art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, e quelli di cui all'art. 23 del presente decreto
incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta
del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi
dell' art. 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai
soggetti di cui all'art. 23 del presente decreto presso i
quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell' art. 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di individuazione della quota dei proventi di cui al
periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali,
se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell' art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' art. 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell' art. 73, comma 1, del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d),
del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell' art. 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito
dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera
rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che
istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento
collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e'
applicata direttamente dalla societa' di gestione estera
operante nel territorio dello Stato in regime di libera
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale
scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23, che risponde
in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione
la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato art.
23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o
azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata
ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del presente
decreto presso i quali le quote o azioni sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili
per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza
applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.".
 
Art. 11
Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

1. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero»;
b) al comma 1, la parola: «12,50» e' sostituita dalla seguente: «20», la parola: «situati» e' sostituita dalla seguente: «istituiti» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.»;
e) al comma 3, le parole:«questo caso» sono sostituite dalle seguenti:«questi casi»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.»;
g) al comma 7, la parola: «12,50» e' sostituita dalla seguente: «20» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 5»;
h) al comma 8, le parole: «in valori mobiliari»sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio».
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'art. 10-ter della citata legge
n. 77 del 1983, come modificato dal presente decreto:
"Art. 10-ter. Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio di diritto estero.
1. Sui proventi di cui all' art. 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell' art. 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote
o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell' art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 20 per cento e' altresi' applicata
dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'art. 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico
delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non
conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e'
istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'art. 168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate
nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle
quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione
o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di
acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in
mancanza della documentazione, il costo e' documentato con
una dichiarazione sostitutiva.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.
2-ter. Nel caso di societa' di gestione del risparmio
italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di
investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui
ai commi 1 e 2 e' applicata direttamente dalla societa' di
gestione italiana operante all'estero ai sensi delle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione,
la ritenuta e' applicata dai soggetti indicati nell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora
le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in
un sistema di deposito accentrato, la ritenuta e' applicata
dai soggetti di cui all'art. 23 del predetto decreto presso
i quali le quote o azioni sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema
di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro
rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa'
di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche
o di imprese di investimento non residenti, ovvero una
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1
residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questi casi, il contribuente
fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' art. 65 del citato testo unico delle imposte
sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all' art. 5 del predetto
testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell' art. 73 del medesimo testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1
del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1
e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari
e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano
percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che
vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante
e, in mancanza della documentazione, il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione operano una ritenuta del 20 per cento a titolo
d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le
predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.".
 
Art. 12

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-quater, le parole: «in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari»;
b) al comma 5-quinquies, le parole: «dai fondi immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari».
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 73. Soggetti passivi [Testo post riforma 2004]
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti
ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto
incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo art. 26 e dall'art. 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni.".
 
Art. 13
Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonche' per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse.
2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. Il contribuente e' tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. Qualora tali informazioni non vengano fornite il sostituto d'imposta e' tenuto ad applicare la ritenuta sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 20 per cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.
Note all'art. 13:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 512 del 1983, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8. Per i titoli ed i certificati di cui all'art.
5, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e'
operata dai soggetti residenti che intervengono nella
riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella
negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono
anche al versamento delle ritenute operate e alla
presentazione della dichiarazione indicata nello stesso
art. 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti
da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle societa'
ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art.
87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto
art. 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione
continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli
stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale
previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti
stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo
dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle
operazioni ivi effettuate.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 44. Redditi di capitale [Testo post riforma 2004]
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'art. 53; e' ricompresa tra gli utili la
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.
98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell'art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell' art. 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2......Omissis....".
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 73
del citato DPR n. 917 del 1986 vedasi nelle Note all'art.
12.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
58 del 1998 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se il
percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall' art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. ".
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 32
del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi nelle Note all'art.
9.
Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata [Testo
post riforma 2004]
1 - 4...Omissis.....
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 del citato
DPR n. 917 del 1986:
"Art. 68. Plusvalenze [Testo post riforma 2004]
1 - 2......Omissis.......
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4 - 9.......Omissis.".
La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella GU L 174 dell' 1.7.2011.
 
Art. 14
Norme di coordinamento

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.»;
b) nel comma 4 le parole: «i proventi derivanti dai fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,» sono soppresse.
2. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:«costo»sono inserite le seguenti: «medio ponderato»;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole:«di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
c) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Nel caso di societa' di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.».
3. All'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «articolo 10-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10-ter, commi 1 e 2».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a
norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis dell'art.
26 e la ritenuta di cui all' art. 26-quinquies del predetto
decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27
del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli
utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere
qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
67 del testo unico delle imposte sui redditi;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall'art. 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,e la
ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5
per cento dell'ammontare realizzato.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze , sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei
decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82 , del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico
del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti
posseduti alla data della violazione.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
Si riporta il testo dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 351 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 7. Regime tributario dei partecipanti.
1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, la
societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del
20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai
rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata
sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e dagli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di
investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano
immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
societa' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle medesime
condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema
di deposito accentrato nonche' dai soggetti non residenti
aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo
sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento
dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma
2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2-quater. Nel caso di societa' di gestione del
risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in
solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter.
3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da
fondi pensione e organismi di investimento collettivo del
risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli
percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e
da banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura
prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai
commi precedenti acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino
i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente
dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione.".
Si riporta il testo del comma 71 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati
negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011
dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi
dell' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell' art.
11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell' art. 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
dell' art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi
di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o
in parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle
SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle
quote o azioni degli organismi di cui al richiamato art.
11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute
operate ai sensi dell' art. 26-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 63 del presente articolo e dell'art.
10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
senza limiti di importo. Le societa' di gestione del
risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui all' art. 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al
fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato
negativo compensato il 12,50 per cento del relativo
ammontare.".
 
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della direttiva 2011/61/UE e con le relative misure di esecuzione, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto nelle corrispondenti materie. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, la Banca d'Italia e la Consob, per il periodo transitorio, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Tali societa' si intendono autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attivita' di promozione sono autorizzate a prestare tale attivita' non oltre il 22 luglio 2014, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
3. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo. Entro il 22 luglio 2014 essi adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentano domanda di autorizzazione.
4. Gli Oicr italiani riservati a investitori qualificati e gli Oicr italiani speculativi come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228, si considerano FIA italiani riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, le quote o azioni degli Oicr previsti dal presente comma potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di investitori professionali, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies), e delle categorie di investitori individuate ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto.
5. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attivita'. Entro il 22 luglio 2014 adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali societa' si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, non si applicano alla commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani o di FIA UE oggetto di un'offerta pubblica quando il relativo prospetto e' stato pubblicato in conformita' alla direttiva 2003/71/CE e delle disposizioni di attuazione nazionali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La presente disposizione si applica per il periodo di validita' del prospetto.
7. Le Sgr che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo sara' commercializzato; esse si intendono registrate e possono commercializzare tali fondi ai sensi dei citati regolamenti.
8. Gli altri soggetti diversi dalle Sgr aventi sede nel territorio della Repubblica che, alla data del 22 luglio 2013, prestano il servizio di gestione collettiva di FIA, possono comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob l'intenzione di registrarsi ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013. La commercializzazione ai sensi dei citati regolamenti e' subordinata al rispetto dei requisiti ivi previsti.
9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del presente decreto, all'autorizzazione di nuovi gestori italiani e all'istituzione e commercializzazione di nuovi FIA italiani continuano ad applicarsi le disposizioni attuative emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto. Ai gestori autorizzati o che hanno istituito e commercializzato nuovi FIA ai sensi del presente comma si applica il regime previsto dai commi 2, 4 e 5.
10. I FIA UE la cui offerta in Italia e' stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi ai sensi del decreto ministeriale del 24 maggio 1999, n. 228; si applica il comma 4, secondo periodo. Entro il 22 luglio 2014 i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE. In mancanza, la commercializzazione e' sospesa.
11. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345 e 346 del 2013, la cui offerta in Italia e' stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.
12. Alle istanze di autorizzazione relative a FIA UE pendenti alla data del 22 luglio 2013 o presentate successivamente, ai sensi dell'abrogato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la procedura di notifica prevista dall'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi del richiamato articolo 42, comma 5, per i quali non sia ancora stata dichiarata l'estinzione in via amministrativa, sono estinti.
13. Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operativita' negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE.
14. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto.
15. I gestori dei fondi chiusi non riservati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i cui regolamenti prevedono che l'assemblea dei partecipanti si pronunci su materie diverse da quelle previste dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, non sono tenuti a modificare i regolamenti anzidetti per adeguare le materie oggetto di delibera dell'assemblea a quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3.
16. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono l'incarico di depositario adottano tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione, e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia:
a) entro il 22 luglio 2014, in relazione a ciascun FIA per il quale e' svolto l'incarico di depositario;
b) entro il 22 luglio 2015, in relazione a ciascun OICVM per il quale e' svolto l'incarico di depositario.
17. Il depositario di ciascun fondo pensione si adegua alle disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto, entro il 22 luglio 2015.
18. Fino alla data di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario si applica la disciplina di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella sua formulazione previgente al presente decreto.
Note all'art. 15:
Per il riferimento al testo della direttiva 2011/61/UE
vedasi nelle Note all'art. 14.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
58 del 1998 vedasi nelle Note alle premesse.
Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228
(Regolamento recante norme per la determinazione dei
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164.
Per il riferimento al testo modificato del comma 1
dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
vedasi nelle Note all' art. 1.
Per il riferimento al testo modificato del comma 2
dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
vedasi nelle Note all'art. 4 .
Per il riferimento al testo modificato degli articoli
43 e 44 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
vedasi nelle Note all'art. 4 .
La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella GU L 345del 31.12.2003.
Il Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013.
Il Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella GU L 115 del 25.4.2013.
Per il riferimento al testo modificato dell'art.
4-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
vedasi nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 32 della citata direttiva
2011/61/UE:
"Art. 32. Commercializzazione di quote o azioni di FIA
UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del
GEFIA
1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE
autorizzato possa commercializzare quote o azioni di un FIA
UE che gestisce presso gli investitori professionali in uno
Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine quando
sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
Qualora il FIA UE sia un FIA di alimentazione, il
diritto di commercializzazione di cui al primo comma e'
soggetto alla condizione che anche il FIA di destinazione
sia un FIA UE e sia gestito da un GEFIA UE autorizzato.
2. Il GEFIA trasmette una notifica alle autorita'
competenti del suo Stato membro d'origine in merito a
ciascun FIA UE che intende commercializzare.
La notifica comprende la documentazione e le
informazioni di cui all'allegato IV.
3. Nei venti giorni lavorativi dal ricevimento del
fascicolo di notifica completo di cui al paragrafo 2, le
autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA
lo trasmettono alle autorita' competenti degli Stati membri
in cui si intende commercializzare il FIA. Tale
trasmissione ha luogo unicamente se la gestione del FIA da
parte del GEFIA e' e continuera' ad essere conforme alla
presente direttiva e se in ogni modo il GEFIA rispetta la
stessa.
Le autorita' competenti dello Stato membro d'origine
del GEFIA allegano un'attestazione da cui risulti che il
GEFIA interessato e' autorizzato a gestire i FIA con una
particolare strategia di investimento.
4. All'atto della trasmissione del fascicolo di
notifica, le autorita' competenti dello Stato membro
d'origine del GEFIA informano senza indugio della
trasmissione il GEFIA. Quest'ultimo puo' iniziare a
commercializzare il FIA nello Stato membro ospitante del
GEFIA a partire dalla data della notifica.
Nel caso in cui siano diverse, le autorita' competenti
dello Stato membro d'origine del GEFIA informano altresi'
le autorita' competenti del FIA del fatto che il GEFIA puo'
iniziare a commercializzare quote o azioni del FIA nello
Stato membro ospitante del GEFIA.
5. Le modalita' di cui all'allegato IV, lettera h),
sono soggette alla legislazione e alla vigilanza dello
Stato membro ospitante del GEFIA.
6. Gli Stati membri assicurano che la lettera di
notifica del GEFIA di cui al paragrafo 2 e l'attestazione
di cui al paragrafo 3 siano fornite in una lingua
comunemente utilizzata negli ambienti finanziari
internazionali.
Gli Stati membri assicurano che la trasmissione e
l'archiviazione elettroniche dei documenti di cui al
paragrafo 3 siano accettate dalle loro autorita'
competenti.
7. In caso di modifica significativa di una qualunque
delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2,
il GEFIA ne avverte per iscritto le autorita' competenti
del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima che la
modifica pianificata sia attuata o immediatamente dopo che
una modifica non pianificata si sia verificata.
Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la
gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse piu' essere
conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse
piu' rispettare in altro modo quest'ultima, le pertinenti
autorita' competenti informano senza indebito ritardo il
GEFIA del fatto che non puo' attuare la modifica.
Se una modifica pianificata e' attuata nonostante
quanto disposto dal primo e secondo comma o se si e'
verificata una modifica non pianificata in conseguenza
della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non
sarebbe piu' conforme alla presente direttiva o il GEFIA
non rispetterebbe piu' in altro modo quest'ultima, le
autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA
adottano tutte le opportune misure in conformita' dell'art.
46, compreso, se necessario, il divieto espresso di
commercializzazione del FIA.
Se le modifiche sono accettabili, dal momento che non
influiscono sulla conformita' alla presente direttiva della
gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul
rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA, le autorita'
competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano
senza indugio le autorita' competenti dello Stato membro
ospitante del GEFIA di dette modifiche.
8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione
del presente articolo, l'AESFEM puo' elaborare progetti di
norme tecniche di attuazione per determinare:
a) la forma e il contenuto di un modello per la lettera
di notifica di cui al paragrafo 2;
b) la forma e il contenuto di un modello per
l'attestazione di cui al paragrafo 3;
c) la forma della trasmissione di cui al paragrafo 3; e
d) la forma della notifica scritta di cui al paragrafo
7.
Alla Commissione e' attribuito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all'art. 15 del regolamento (UE) n.
1095/2010.
9. Fatto salvo l'art. 43, paragrafo 1, gli Stati membri
dispongono che i FIA gestiti e commercializzati dal GEFIA
siano commercializzati solo presso investitori
professionali.".
Per il testo al comma 2 dell'art. 41 e dell'art.
41-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
vedasi nelle Note all'art. 4.
Si riporta il testo del paragrafo 6 dell'art. 67 della
citata direttiva 2011/61/UE:
"Art. 67. Atto delegato sull'applicazione dell'art. 35
e degli articoli da 37 a 41
1. - 5... Omissis.....
6. La Commissione adotta un atto delegato entro tre
mesi dopo aver ricevuto una consulenza e un parere positivi
dell'AESFEM e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo
2 e degli obiettivi della presente direttiva, quali il
mercato interno, la tutela degli investitori e il controllo
efficace del rischio sistemico, in conformita' dell'art. 56
e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58,
specificando la data in cui le norme contenute nell'art. 35
e negli articoli da 37 a 41 diventano applicabili in tutti
gli Stati membri.
Se sono sollevate obiezioni all'atto delegato di cui al
primo comma ai sensi dell'art. 58, la Commissione adotta
nuovamente l'atto delegato a norma del quale le norme di
cui all'art. 35 e agli articoli da 37 a 41 diventano
applicabili in tutti gli Stati membri, in conformita'
dell'art. 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e
58, in una fase successiva che ritiene appropriata, tenendo
conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e degli obiettivi
della presente direttiva, quali il mercato interno, la
tutela degli investitori e il controllo efficace del
rischio sistemico.
7. ...Omissis....".
Per il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 1.
Per il testo del comma 3 dell'art. 37 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
all'art. 4.
Per il testo degli articoli 48 e 49 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.
Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 252 del 2005 vedasi nelle Note all'art. 8.
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note all'art. 4.
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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