Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª Commissione permanente del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la
approvazione del testo definitivo del Codice penale

1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».
3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
«La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».
4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies
Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17
dicembre 2011, n. L 335.
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione
del testo definitivo del codice penale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 26 ottobre 1930, n. 251,
Supplemento Straordinario.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 ottobre 1988, n. 250.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313(Testo unico sul casellario giudiziale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 13 febbraio 2003, n. 36.
L'art. 1 e l'allegato B della legge n. 96 del 6 agosto
2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto
2013, n. 194, cosi' recitano:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.»

«Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014)».

Note all'art. 1:
Per i riferimento normativi al Regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 602-ter del codice penale, approvato
dal Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti).- La pena per i
reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata
da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o
l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del
presente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
il fatto e' commesso con violenza o minaccia
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso approfittando della situazione di necessita' del
minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta'
ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore
degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un
minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602,
la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto
e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal
loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato
di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena
e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e'
commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche,
narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la
salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso
nei confronti di tre o piu' persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e'
aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle
condotte, un pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente
sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi
in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi
atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle
reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
Il testo dell'art. 609-ter del citato codice penale,
come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti).- La pena e'
della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, il tutore;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza.
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa
parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o
se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci.».
Il testo dell'art. 609-quinquies del citato codice
penale, come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle
condotte, un pregiudizio grave.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di
lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies».
Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 25-quinquies del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231(Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dal
presente decreto, recita:
«Art. 25-quinques (Delitti contro la personalita'
individuale). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote (24);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo
comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, nonche'
per il delitto di cui all'art. 609-undecies, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a
settecento quote (25).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura
penale

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
Note all'art. 4:
Per i riferimento normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle
note alle premesse.
Il testo degli articoli 266 e 62 del citato codice di
procedura penale, come modificati dal presente decreto,
recita:
«Art. 266. (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo
codice ,nonche' dall'articolo 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516 e 517-quater del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del
codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.»
«Art. 62.(Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni
dell'imputato). - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel
corso del procedimento dall'imputato o dalla persona
sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi
terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi
commetta delitti sessuali a danno di minori.».
 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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