Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 febbraio 2014
Costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);
Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;
Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' l'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 351/2001 che prevede, quale modalita' di promozione della costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di uno o piu' suoi decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con i quali, tra l'altro, sono individuati i beni immobili oggetto di conferimento o di trasferimento ai predetti fondi;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento e, in particolare, i suoi articoli 12, 12-bis e 13 concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico;
Visto l'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente le modalita' per la istituzione di fondi immobiliari con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili da parte dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali e loro consorzi, nonche' di societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quale stabilisce che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale «dovra' prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15, il quale stabilisce, tra l'altro, che le operazioni di utilizzo, da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, delle somme rivenienti dall'alienazione delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al citato comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Societa' Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;
Vista la nota dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, prot. 0012283 del 19 luglio 2013, con la quale l'Istituto ha rappresentato al Ministero dell'economia e delle finanze di essere pronto ad avviare, d' intesa con i Ministeri vigilanti, il processo di valorizzazione e dismissione dell'intero patrimonio immobiliare da reddito, con cio' intendendosi tutti i beni immobili, indipendentemente dalla destinazione, inclusa quella agricola, con la sola esclusione degli immobili strumentali;
Vista la nota prot. n. 29/0000565/L del 29 gennaio 2014, con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'operazione di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del citato Istituto;
Considerata l'opportunita' di procedere alla costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali nonche' diritti reali immobiliari e, in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, conferire o trasferire beni costituenti l'intero patrimonio da reddito di proprieta' del predetto Istituto, quale ente pubblico previdenziale rientrante nel novero di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33 per come richiamato dal comma 8-ter del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

1. E' avviata la procedura di costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
2. Le modalita' di costituzione e di partecipazione, le caratteristiche dei fondi, riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le modalita' di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti ovvero dei trasferimenti e le procedure di collocamento di tali quote saranno successivamente definite in accordo tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e InvImIt SGR S.p.A..
3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-ter del citato art. 33: a) assiste i soggetti apportanti, con oneri a condizioni di mercato e a loro carico in proporzione al valore di apporto, nell'individuazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari da conferire o trasferire, e in ogni attivita' relativa alla costituzione dei fondi di cui al presente decreto; b) gestisce, con oneri a condizioni di mercato, i fondi costituiti ai sensi del presente decreto; c) provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi eventuali soggetti cui affidare l'attivita' di collocamento delle quote emesse. Le disponibilita' liquide provenienti dalla vendita delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al presente decreto sono utilizzate in conformita' al piano triennale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive disposizioni attuative.
4. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri Ministri competenti, su proposta motivata di InvImIt SGR S.p.A., tenuto conto delle attivita' di cui al precedente comma 3 lettere a) e c), sono individuati, con gli effetti previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001, gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui al presente decreto.
5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 5 febbraio 2014

Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 752
 
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