Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 novembre 2013
Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge n. 83 del 2012» ed in particolare l'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto il comma 7 del predetto art. 27 con il quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale; che tali misure possano essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e che possano essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 27, del decreto-legge n. 83 del 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartite direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Visto il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».
Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, recante «Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo».
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale 18 dicembre 2007 che prevede che con protocollo d'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale (ora delle politiche sociali), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato sono stabilite le forme di cooperazione interorganica fra i medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni;
Ritenuto di dover potenziare l'efficacia delle misure di supporto alla gestione delle crisi industriali complesse, intensificando la sinergia e la complementarieta' fra gli interventi di politica industriale, attivati dal Ministero dello sviluppo economico, e gli interventi integrati di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, attivati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ottica preventiva;
Ritenuto altresi' di dover ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie attivabili dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni a supporto della gestione delle crisi industriali complesse, sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori coinvolti, attraverso una potenziata programmazione della destinazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, nell'ottica della complementarieta' ed una valorizzazione del ruolo degli Enti bilaterali e dei fondi paritetici interprofessionali, sia in riferimento alla attivazione di risorse utili a sostenere il reddito, che in riferimento alla erogazione di servizi di supporto alla ricollocazione e alla attuazione di percorsi formativi rivolti ai lavoratori coinvolti dai processi di crisi;
Ritenuto opportuno, infine, promuovere la piena partecipazione delle imprese alle soluzioni da adottare per la gestione di situazioni di eccedenza di personale, anche attraverso l'adozione di strumenti di carattere volontario, in primis l'outplacemeni, aggiuntivi rispetto agli strumenti contrattuali e di legge disponibili, nonche' di coinvolgere gli operatori privati del mercato del lavoro nella erogazione di servizi di politica attiva del lavoro, sviluppando efficaci modalita' di relazione tra servizi specialistici e imprese;

Decreta:

Art. 1

Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di
crisi industriale complessa

1. Nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, anche a seguito del coinvolgimento e coordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali designa propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 avente il compito di coadiuvare la definizione e successiva valutazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le misure di cui al comma precedente mediante:
analisi, congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, delle specifiche situazioni delle aziende coinvolte da processi di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alle aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni, tenuto conto delle possibili evoluzioni della procedura concorsuale, quale prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali, fallimento e della individuazione, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di interventi finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali e alla salvaguardia del capitale umano, che prevedano, ove possibile, il concorso dell'azienda interessata e la partecipazione attiva dei lavoratori;
monitoraggio, supervisione ed assistenza tecnica relativa all'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di valorizzare tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e facilitare l'attivazione delle sinergie e la complementarieta' con progetti e programmi gia' esistenti;
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono specifiche Task force per la esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 27, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2012, adottati per assicurare tempestivita' ed efficacia agli interventi previsti nei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, al fine di potenziare la governance degli interventi previsti nei casi di crisi industriale complessa e sviluppare ogni possibile sinergia fra misure di politica industriale e misure di politica del lavoro;
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori nell'ambito delle vertenze di crisi aziendale e settoriale gestite dalla Struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, cui partecipa con propri rappresentanti, individuando a tal fine gli interventi piu' idonei in favore dei lavoratori e le risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale.
 
Art. 2

Ruolo delle Agenzie per il lavoro e dei fondi paritetici interprofessionali nella soluzione delle crisi industriali complesse

1. Le misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati dalla crisi industriale complessa vengono realizzate anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro e dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce misure volte a favorire:
percorsi di placement realizzati attraverso il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione;
il coinvolgimento dei fondi bilaterali cui le Agenzie per il lavoro sono associate, per incrementare le risorse economiche da destinare ai percorsi formativi e di adeguamento delle competenze dei lavoratori interessati da processi di crisi industriale complessa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 19 novembre 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 454
 
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