Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2014 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 marzo 2014
Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari - Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita'.


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura del Sistema internazionale;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche agli agenti della riscossione;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Considerata l'esigenza di estendere ad altri soggetti il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, nonche' di estendere la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita' a tutte le formalita' trasmesse per via telematica;

Dispongono:

Art. 1
Estensione ad altri pubblici ufficiali del regime transitorio di
facoltativita' della trasmissione telematica del titolo
1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltativita', i pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, lett. e), del provvedimento interdirigenziale del 17 novembre 2009, possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
2. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, degli atti dei pubblici ufficiali di cui al comma 1, dagli stessi conservati in originale.
 
Art. 2

Estensione agli agenti della riscossione del regime transitorio di
facoltativita' della trasmissione telematica del titolo

1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltativita', gli agenti della riscossione possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
2. La trasmissione telematica riguarda i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009.
 
Art. 3

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita
formalita'

1. A decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.
 
Art. 4
Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
 
Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2014

Il direttore
dell'Agenzia dell'entrate
Befera
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Matone
 
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