Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE concernente le patenti di guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina posta dal citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in un'ottica piu' coerente con la liberalizzazione del settore intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili dell'attivita' di autoscuola;
Ritenuto altresi' di dettare nuove disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attivita' delle autoscuole, al fine di definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire, all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica, la validita' dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una misura eccessiva rispetto all'effettiva capacita' di recupero ed aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono soppresse;
b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per avviare l'esercizio».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 116 e dell'art. 123
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
«Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata
non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;
ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio avente una massa massima autorizzata non
superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima
autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.
Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e'
richiesto il superamento di una prova di capacita' e
comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un
apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie
D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2,
lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con
autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i
conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di
tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti
servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1,
A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo
adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di
guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 ad euro 1.600.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.»
«Art. 123. (Autoscuole) - 1. Le scuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.793 ad euro 16.189. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.793 ad euro 16.189. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso
non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei
docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
168 ad euro 674.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
Si riporta il testo dell'articolo 28 e dell'Allegato
II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida):
«Art. 28. (Disposizioni di attuazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle
contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,
nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per
le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.»
«ALLEGATO II
I. Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida
La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei
comportamenti necessari per la guida di un veicolo a
motore, consta delle seguenti prove di controllo:
una prova teorica, e quindi
una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle
condizioni indicate di seguito.
(Omissis)
B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1 Cambio del veicolo
5.1.1. Il candidato che intende conseguire
l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale
deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di
un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Per «veicolo con cambio manuale» si intende un veicolo
nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva
azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve
essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il
veicolo e cambia le marce;
5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui
al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio
automatico;
Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la
prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato
di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente
indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto
esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei
soli veicoli dotati di cambio automatico.
5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di
categoria C, CE, D e DE
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio
automatico sulla patente per un veicolo della categoria C,
CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e'
gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un
veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti
categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha
eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova
di capacita' e comportamento.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di
capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri
minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di
rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri
aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli
di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di
capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la
cilindrata minima prescritta.
Categoria AM:
ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero
ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli
leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un
passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati
di cambio di velocita' manuale.
Categoria A1:
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una
potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di
sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg.
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di
almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera
180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato
membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa
minima prescritta.
Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la
cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3.
Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto
potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di
sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria B e un rimorchio con massa limite di
almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocita' di
almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella
categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in
tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare
una velocita' di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o
superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m,
larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve
disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione
manuale delle marce da parte del conducente, nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)
n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di
lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa
limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono
essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h
e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la
selezione manuale delle marce da parte del conducente,
nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o
superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m,
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso
deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o
superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in
tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto
attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di lunghezza pari o
superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; deve
disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e
successive modificazioni.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m
e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il
rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di
massa totale effettiva.
Categoria D1:
un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o
superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso
deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria D1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o
superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un
minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE,
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi
ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data
del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati
fino al 30 settembre 2013. (Direttiva 2008/65/CE).
Le prescrizioni relative al carico dei veicoli
sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della
condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di
emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo
dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a
fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita'
ridotta, fra cui uno slalom; cio' deve permettere di
verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno,
l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul
motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita'
piu' elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una
velocita' di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un
ostacolo a una velocita' minima di 50 km/h; cio' deve
permettere di verificare la posizione sul motociclo, la
direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata
ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due
frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una
velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di
verificare il modo in cui vengono impiegati il freno
anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e
la posizione sul motociclo.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e
adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei
confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a
sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli
(se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri
veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie B, B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione
di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle
cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di
pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico:
struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci e della cabina, metodi di carico,
fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei
collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di
prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre
indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia
indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a
destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla
marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di
parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia
avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di
arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di
emergenza e' facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova
ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla
motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio
devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro
l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di
carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed
adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei
confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a
sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli
(se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri
veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le
categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai
fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di
prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni
seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione
di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle
cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di
pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di
direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo;
controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni,
parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei
livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavavetri); controllo ed impiego della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di
controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla
patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che
non ricadono nel campo di applicazione del presente
regolamento;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del
serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico:
struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del
compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso),
chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico,
fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1,
C1E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei
collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE,
D1E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del
particolare veicolo; controllo di: struttura esterna,
aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di
pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di
sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un
itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di
navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della
sicurezza stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o
semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il
veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco
(cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE,
C1E, DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro in curva;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di
carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o
strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la
salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,
D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in
condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed
adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei
confronti dei veicoli che provengono dalla direzione
opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e
raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a
sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli
(se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri
veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di
autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese; gallerie;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello
scendere dal veicolo.
8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico
8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la
sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le
emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione,
nella guida in salita e in discesa, se necessario
selezionando le marce manualmente.
9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate
nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il
veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo
svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del
veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o
l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire,
determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia
all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e
comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter
valutare correttamente la capacita' dei candidati di
guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori e'
oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto
4.1.2 dell'allegato IV.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono
prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o
no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva
presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai
seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che
tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle
della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi
degli altri utenti della strada (in particolare i piu'
esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del
candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi
seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza,
specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e
dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore,
freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo;
controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse
velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e
caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo
per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei
passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna
accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente,
controllando opportunamente il numero di giri, il cambio
delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le
categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto
impiego degli specchietti; visuale a lunga e media
distanza, nonche' a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai
raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in
caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre
speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella
giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo
di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute
distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a
fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri
utenti della strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di
velocita', adattamento della velocita' alle condizioni di
traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati
a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta
l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di
ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri
veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di
condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;
rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico;
rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo);
rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie
segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto
impiego degli indicatori di direzione; comportamento
corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli
altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della
velocita', frenate ed arresti adeguati alle circostanze;
anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo
per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocita'
con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le
categorie C, CE, D, DE).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono
essere sufficienti per consentire la valutazione della
capacita' e dei comportamenti di cui alla lettera B del
presente allegato. La durata della prova su strada non deve
in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie
A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre
categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
necessario per accogliere il candidato, per predisporre il
veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini
della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per
comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
particolari puo' essere effettuata su di un apposito
percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il
comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su
strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed
autostrade (o simili), nonche' sui diversi tipi di strada
urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocita'
fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che
i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve
auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di
traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato
al meglio per valutare le capacita' del candidato nei
diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo codice della strada».
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 febbraio 2013 (Recepimento della direttiva
2012/36/UE, concernente le patenti di guida), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013.
Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci
per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori.».
Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317 (Disciplina
dell'attivita' delle autoscuole), e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1995.
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettere
b) e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013 (Disciplina della prova di
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e
dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e
DE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013:
«Art. 6. (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla
completa predisposizione dei questionari d'esame
informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6:
(Omissis)
b) il titolare di patente di categoria C1 o C, che
intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
C1E o CE sostiene una prova integrativa di verifica delle
cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b). Analogamente si procede qualora il
titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una
patente di categoria C1E con codice 97: si applicano, in
tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2.
c) il titolare di patente di categoria D1 o D, che
intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
D1E o DE sostiene una prova integrativa di verifica delle
cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b).».
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
17 maggio 1995, n. 317:
«Art. 6. (Materiale per le esercitazioni e gli esami di
guida). - 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di
guida e per l'effettuazione dei relativi esami e' diverso a
seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto
a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).
Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335
devono essere dotate di:
a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a
120 cmc che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h;
b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che
deve poter raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h;
c) veicolo a motore della categoria C con una massa
massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di
almeno 7 metri, che raggiunge la velocita' di 80 km/h;
d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve
essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la
velocita' di almeno 80 km/h;
e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di
almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che
raggiunga la velocita' di almeno 80 km/h, o complesso
costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un
rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui
massa massima autorizzata e' di almeno 18.000 kg e la
lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere
la velocita' di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto
d) con rimorchio di almeno 4 metri.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato
art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b)
del comma 1.
3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocita'
manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di
doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale
installazione risulta dalla carta di circolazione. I
veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e)
escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di
autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base
all'art. 54, lettera g), del codice della strada in quanto
attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla
M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b)
possono essere utilizzati per uso privato purche' su quelli
di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti
e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di
rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di
proprieta'.
4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del
titolare dell'autoscuola dell'ente o della societa' o del
consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e
possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti
capo ad un unico titolare o ente o societa' purche' venga
rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.
Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al
numero minimo.
5. e' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello
strumento contrattuale del leasing.
6. I veicoli sono muniti di apposite scritte «Scuola
Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco
veicolare il titolare o il legale rappresentante
dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione
richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione
ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente
ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo
tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione all'attivita' di autoscuola, anche nel
caso in cui essa aderisca ad un consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura
assicurativa in conformita' alle disposizioni vigenti in
materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi,
sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione
degli esami.
9. Nell'uso dell'autoscuola e' compreso anche il
trasporto degli allievi da e per la sede degli esami,
nonche' la circolazione per ogni incombenza connessa
all'attivita'.
10. Per le esercitazioni e per l'esame per il
conseguimento di patenti delle categorie speciali e della
categoria B-E e' ammesso l'uso di veicoli di proprieta'
dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.".
Per il testo dell'Allegato II, lettera B, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle
premesse.
Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle
note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, reca:"
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli".
Per l'argomento del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317 :
«Art. 14. (Norme transitorie). - 1. Le autoscuole
autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che
richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del
codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10,
del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di
tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per
l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un
consorzio.
2.
3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente
alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la
propria ditta individuale in societa', aventi o meno
personalita' giuridica ed assumere nelle stesse la qualita'
di legale rappresentante o di socio amministratore;
assumere la qualita' di legale rappresentante o di
responsabile nei centri di istruzione. Analogamente e'
consentito alle medesime autoscuole di trasformare la
societa' in ditta individuale.
4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla
data del presente regolamento, un centro di istruzione,
continuano la loro attivita', salvo adeguamento all'art. 7
del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del
presente decreto, continuano ad esercitare la loro
attivita' e analogamente a quanto previsto per i consorzi,
ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente
regolamento. Non sono piu' ammesse comproprieta' o
disponibilita' di veicoli tra piu' scuole non comprese in
un unico centro di istruzione.
6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di
annullamento di un provvedimento di diniego della
autorizzazione all'esercizio di attivita' dell'autoscuola,
a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con
cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, gia'
presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei
limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente
regolamento.».
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 (Disciplina dei corsi di
formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed
istruttori di autoscuola) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57.
Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 gennaio 2011, n. 17:
«Art. 4. (Corsi di formazione periodica per
insegnante). - 1. L'insegnante abilitato ai sensi
dell'articolo 3 e l'insegnante gia' abilitato ai sensi
della previgente normativa frequentano un corso di
formazione periodica della durata di otto ore, presso un
soggetto accreditato dalla regione territorialmente
competente ovvero dalle province autonome di Trento e
Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto
stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di
conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di
formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere
inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di
istruzione automobilistica prima della frequenza del
relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al
periodo precedente comporta la sospensione
dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o
piu' tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze
generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza
stradale, in particolare il comportamento dei giovani
conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle
cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
apprendimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non
possono svolgere corsi di formazione periodica per
insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero
ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e'
annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.»
«Art. 10. (Estensione dell'abilitazione). - 1.
L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di
istruttore, se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di
programma teorico del corso di formazione iniziale di cui
all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di
programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera
B), in ragione del tipo di abilitazione che intende
conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto
secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulle
prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma
di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova
di cui al comma 2, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione
di insegnante, se in possesso del requisito di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di
formazione iniziale secondo il programma di cui
all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione,
svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 3, verte
sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con
esclusione di quella di cui alla lettera a).
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera b), che intende integrare la propria
abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni
per il conseguimento delle patenti di categoria A,
frequenta la parte di programma pratico di formazione
iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle
lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per
l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita'
di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c1).
4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un
attestato che comprova l'integrazione della conseguita
abilitazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17:
«(Omissis).
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso
la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla
regione territorialmente competente ovvero dalle province
autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui
ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto
accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato
1. Il corso e' articolato in una parte teorica di
centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente
all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita'
puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi
multimediali.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317:
«Art. 1. (Attivita' e limitazione numerica delle
autoscuole). - 1. Le autoscuole possono svolgere, oltre
all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come
previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie
per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il
rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni
e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di
guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8
agosto 1991, n. 264.
2.
3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di
rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000
abitanti residenti nel comune.
4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate
anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purche'
la piu' vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione
(abitanti/veicoli) e' superiore del 10% all'indice
nazionale desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per
l'attivita' di autoscuola sono consentite in comuni che
abbiano almeno 12.000 abitanti.
6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare
in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni
nonche' per conseguire una redistribuzione territoriale
ottimale delle autoscuole esistenti.
Le province vigilano e verificano la regolarita' degli
atti amministrativi indicati nel presente art. 8, comma 5,
del presente regolamento.
7. e' consentito alle province, in caso di
significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni
al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di
procedere, per le finalita' del presente articolo, e
comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4,
ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali
omogenei.»
«Art. 2. (Capacita' finanziaria). - 1. Le persone
fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di autoscuola, debbono
dimostrare una adeguata capacita' finanziaria mediante un
certificato attestante la proprieta' di beni immobili di
valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami
ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle
varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) societa' finanziarie con capitale sociale non
inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di lire
50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema
allegato al presente regolamento.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317:
«Art. 3. (Locali delle autoscuole e dei centri di
istruzione). - 1. I locali dell'autoscuola e dei centri di
istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto,
riconosciuti idonei dall'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione comprendono:
a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque
tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50,
dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da
altri locali di ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di
superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa
con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno,
illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista
dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede
l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si
applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli
stessi locali si svolge l'attivita' di consulenza di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano
alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a
qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di
chiusura al traffico della strada, in locali diversi da
quelli in cui l'attivita' veniva esercitata anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».
 
Art. 3

Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2»;
b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola».
2. All'articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il materiale didattico di cui al comma 1, puo' essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita' ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317:
«Art. 4. (Arredamento didattico). - 1. L'arredamento
dell'aula d'insegnamento e' costituito almeno dai seguenti
elementi:
a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 X
0,80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla
disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo.»
«Art. 5. (Materiale per lezioni teoriche). - 1. Il
materiale didattico per l'insegnamento teorico e'
costituito da:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni
stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il
casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti dispositivi per ridurre
l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo
soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di
merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi
del motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa
d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la
struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura
dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in
scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano
evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e
di lubrificazione;
un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una
ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata.
Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10,
dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) che non
aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del
materiale didattico di cui ai seguenti punti:
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore
diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di
traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli
organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per
quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio.
2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi,
sistemi audiovisivi, computers, possono essere
adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto
previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle
indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico
previsto ai punti h)ed m).
3. Le autoscuole possono, altresi', attrezzarsi per
l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche' almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.».
Note all'art. 4:
Per il testo degli articoli 6 e 14 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995,
n. 317, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo dell'Allegato II del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o piu' autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalita' dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalita' del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria;
c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalita' rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la conformita' dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attivita'.
6. Alla dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e' tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche', limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Puo' altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o piu' delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento:
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilita' e la durata. La predetta comunicazione puo' eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacita' e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilita'.».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317:
«Art. 7. (Centri di istruzione). - 1. E' data facolta'
a due o piu' autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo
quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e
seguenti), e costituire centri di istruzione
automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al
centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi
teorici, indicano fra l'altro all'autorita' competente di
cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada:
a) le generalita' degli insegnanti;
b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attivita' del
centro cosi' come previsto dall'art. 3.
2. I consorzi comunicano, altresi', alla stessa
autorita':
a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
b) il responsabile del centro d'istruzione;
c) le generalita' degli istruttori;
d) l'ubicazione della sede del centro.
3. Il centro d'istruzione e' dotato di:
a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni
demandate dalle autoscuole aderenti;
b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e
5.
4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere
in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i
titolari di autoscuola, cosi' come previsto dall'art. 123
del codice della strada.
5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare
la loro attivita' singolarmente purche' siano dotate, tra
l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e
dei veicoli necessari per l'esercitazione e la
presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri
registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonche'
della prescritta attrezzatura didattica. Tale attivita'
puo' essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e
pratici, o solo teorici, o solo pratici per il
conseguimento di determinate categorie di patenti.
6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti
presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono
annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere
allievi direttamente nel centro.
Non e' consentito riconoscere il centro d'istruzione
che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui
siano dislocate le autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della
patente di categoria A possono essere effettuati presso i
centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee
dal Ministero dei trasporti.
8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa
istanza del responsabile del centro d'istruzione e
verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal
presente articolo, e' tenuto a riconoscere i centri
d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente,
ne da' comunicazione all'amministrazione provinciale, che
provvedera' ad adeguare le dotazioni complessive del
personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole
consorziate.
9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi
sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi
a quelli in cui e' ubicato il centro di istruzione, il
riconoscimento di cui al precedente comma e' effettuato
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella
cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede di detto
centro.
Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alle
singole autoscuole aderenti nonche' ai direttori degli
uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.".
Per il testo dell'articolo 123, commi 5, 6, 7, 7-bis e
10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si
veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 4-bis, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.».
Per il testo dell'art. 116, comma 3, lettera f), terzo
e quarto periodo, e 123, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 203, comma 2, lettera
ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 :
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«(Omissis).
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad
euro 1.682.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Si riporta il testo dell'articolo 193, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso
i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi.
(Omissis).».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11,
del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente puo' consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317:
«Art. 8. (Insegnanti ed istruttori). - 1. L'autoscuola
o il centro di istruzione deve avere uno o piu' insegnanti
di teoria e uno o piu' istruttori di guida oppure uno o
piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni
in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o
legale rappresentante o socio amministratore i quali
possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se
abilitati.
2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a
disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto
previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati
iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami,
allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad
esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di
istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione
professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico
insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per
accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di
sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' consentire
che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente
temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o
istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia'
autorizzati, in modo da assicurare il regolare
funzionamento della stessa in relazione al numero degli
allievi.
4. L'autoscuola puo' utilizzare a tempo parziale
insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche'
lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al
personale insegnante di piu' autoscuole, appartenenti ad un
titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita'
presso le diverse sedi.
5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare
l'attivita', sono autorizzati dalle province, che al
riguardo provvedono a verificare:
a) per gli insegnanti di teoria:
1) patente di guida almeno della categoria B normale o
B speciale;
2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
b) per gli istruttori di guida:
1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e
D;
2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.".
Per il testo dell'articolo 123, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 115, comma 2, lettera
a), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. v.
nelle 285:
«(Omissis)
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
(Omissis).».
Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del
citato decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317:
«Art. 9. (Requisiti morali e titoli per l'ammissione
agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere
gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione di insegnante o di istruttore ai sensi
dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre
essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli
richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di
idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti:
a) per gli insegnanti di teoria:
1) diploma di istituto medio di secondo grado;
2) patente di guida almeno della categoria B
normale oppure B speciale;
b) per gli istruttori di guida:
1) licenza della scuola dell'obbligo;
2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e
D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo
b), art. 335, comma 10.
2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla
motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono
gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso
prova pratica, cosi' come previsto al successivo art. 10,
comma 2, purche' in possesso di patente di guida indicata
nel precedente comma 1, lettera b), punto 2.
3. »
«Art. 10. (Programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti ed istruttori). - 1. Gli
esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli
argomenti che fanno parte del programma di esame per il
conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei
certificati di abilitazione professionale integrato con una
conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, e su una
parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei
trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e
morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a
trazione meccanica, nonche' conseguenze delle loro
violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause
oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati
nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza
stradale;
b) nozioni elementari di psicologia applicata alla
circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali;
educazione stradale.
2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere
basati sugli argomenti che fanno parte del programma di
esame per il conseguimento di patente della categoria B,
con una conoscenza piu' vasta di nozioni, e sulla parte
complementare di cui al comma precedente.
Durante la prova pratica deve essere accertata
l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente
posseduta e deve essere, altresi', dimostrata l'attitudine
ad istruire allievi.
3. La prova scritta verte unicamente sul programma
fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella
parte complementare.»
«Art. 11. (Corsi di insegnamento). - 1. I corsi di
insegnamento sono i seguenti:
1) corsi normali: per la preparazione di candidati al
conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C,
D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) per la preparazione di candidati al conseguimento
del certificato di abilitazione professionale (CAP);
b) per i candidati al conseguimento della patente di
categoria A gia' in possesso di una patente di guida di
altra categoria;
c) per i candidati al conseguimento della patente di
categoria B gia' in possesso di una patente di guida della
categoria A;
d) per i candidati al conseguimento della patente di
categoria C;
e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra
categoria gia' in possesso di patente di categoria E;
f) per i candidati che non abbiano conseguito
l'idoneita' in una prova d'esame o che siano stati respinti
alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione
della patente.
2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati
esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi
dell'art. 123 del codice della strada.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317:
«Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni
corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto
indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora
ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a
quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di
almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di
guida per veicoli della categoria A e A speciale;
b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di
guida per veicoli della categoria B e B speciale;
c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di
guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D
speciale;
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di
guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il
conseguimento del certificato di abilitazione professionale
(CAP).
2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni
di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del
titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione
all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al
successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita'
alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica»;
d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al comma 1, lettera e)»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317:
«Art. 13. (Registri e schede). - 1. Le autoscuole e i
centri di istruzione curano la tenuta dei documenti
vidimati dall'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso
indicati:
a) registro di iscrizione: data di iscrizione,
generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per
esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida
e relativo esito;
b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro
di iscrizione e generalita' di ogni allievo che frequenta i
corsi;
c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria:
generalita' di ogni singolo allievo e giudizio
dell'insegnante sull'ammissibilita' alla prova d'esame;
d) scheda per l'ammissione all'esame di guida:
generalita' di ogni singolo allievo e giudizio
dell'istruttore sull'ammissibilita' alla prova di esame;
e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole
al centro di istruzione;
f) libro giornale per il rilascio di ricevute, cosi'
come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui
l'autoscuola svolga anche attivita' di consulenza riferita
al conducente di veicoli a motore cosi' come definito
all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di
istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico,
o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti
dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto
centro di istruzione.
In tal caso, nel registro di iscrizione delle
autoscuole che hanno costituito il centro e' annotato il
trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Tale centro provvede a riportare in apposito
registro le generalita' degli allievi inviati dalle
autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza
nonche' tutte le altre indicazioni contenute nella lettera
a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni
teoriche nonche' le schede per l'ammissione all'esame di
teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono
conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e
9) del presente regolamento.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attivita', continuano la predetta attivita' dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per se', variazione della titolarita' dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»;
c) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995,
n. 317, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 6, della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale):
«(Omissis).
6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione
dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle
patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto
dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della
titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).».
Per il testo dell'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE.
Note all'art. 10:
Per il testo dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317 si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995,
n. 317, si veda nelle note all'articolo 2.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 8 gennaio 2013:
«(Omissis).
6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con
sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da
un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un
metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di
quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai
contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione
il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda
che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera
o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a
quattro.
(Omissis)».
Per il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995,
n. 317, si veda nelle note all'articolo 7.
 
Art. 11
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione
e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
b) all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.».
Note all'art. 11:
Si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 9 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 gennaio 2011, n. 17:
«Art. 1.(Requisiti per il conseguimento
dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per
conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono
i seguenti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito
a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto
a misure amministrative di sicurezza personale o alle
misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o
speciale.»
«Art. 6.(Requisiti per il conseguimento
dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per
conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono
i seguenti:
a) eta' non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto
a misure amministrative di sicurezza personale o alle
misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione
delle categorie speciali, per gli istruttori di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle
categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D
speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma
2.»
«Art. 9. (Corsi di formazione periodica di istruttore).
- 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e
l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente
normativa frequentano un corso di formazione periodica
della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato
dalla regione territorialmente competente ovvero dalle
province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo
in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro
due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione
ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di
formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere
inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di
istruzione automobilistica prima della frequenza di tale
corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti
argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze
generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza
stradale, in particolare il comportamento dei giovani
conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle
cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
apprendimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non
possono svolgere corsi di formazione periodica per
istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero
ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e'
annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.».
Per il testo degli articoli 4 e 10 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio
2011, n. 17, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 762
Note all'art. 12:
Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle
note alle premesse.
 
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