Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30 |
Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attivita' di autoscuole; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE concernente le patenti di guida; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c); Considerata la necessita' di adeguare la disciplina posta dal citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in un'ottica piu' coerente con la liberalizzazione del settore intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili dell'attivita' di autoscuola; Ritenuto altresi' di dettare nuove disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attivita' delle autoscuole, al fine di definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317; Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola; Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre 2013; Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire, all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica, la validita' dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una misura eccessiva rispetto all'effettiva capacita' di recupero ed aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono soppresse; b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per avviare l'esercizio». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'articolo 116 e dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1. 6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta. 7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.» «Art. 123. (Autoscuole) - 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. 3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria. 5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. 7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. 8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793 ad euro 16.189. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793 ad euro 16.189. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). 11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674. 13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». Si riporta il testo dell'articolo 28 e dell'Allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida): «Art. 28. (Disposizioni di attuazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.» «ALLEGATO II I. Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti prove di controllo: una prova teorica, e quindi una prova pratica e di comportamento. Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito. (Omissis) B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO 5. Il veicolo e le sue dotazioni 5.1 Cambio del veicolo 5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Per «veicolo con cambio manuale» si intende un veicolo nel quale e' presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce; 5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico; Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento. 5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri piu' severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta. Categoria AM: ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale. Categoria A1: Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. Categoria A2: Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. Categoria A: Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg. Categoria B: un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h. Categoria BE: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria B1: un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita' di almeno 60 km/h. Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva. Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva. Categoria C1: un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Categoria C1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria D: un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. Categoria DE: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. Categoria D1: un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. Categoria D1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (Direttiva 2008/65/CE). Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A 6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a: 6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica. 6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale: 6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; 6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi. 6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita' piu' elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocita' di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce; 6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo. 6.3. Comportamento nel traffico I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni: 6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 6.3.3. guida in curva; 6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE 7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 7.1.3. controllo della chiusura delle porte; 7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE); 7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE). 7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro): 7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro; 7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); 7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e' facoltativa. 7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale: 7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro); 7.3.2. marcia indietro in curva; 7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. 7.4. Comportamento nel traffico I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni: 7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 7.4.3. guida in curva; 7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E 8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento; 8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni; 8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo). 8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale: 8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 8.2.2. marcia indietro in curva; 8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E). 8.3. Comportamento nel traffico I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni: 8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; 8.3.3. guida in curva; 8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; 8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo. 8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente. 9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento 9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacita' dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV. 9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti), anticipandone le mosse. 9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in merito agli aspetti seguenti: 9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida); 9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E); 9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonche' a distanza ravvicinata; 9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali); 9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento; 9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; 9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita', adattamento della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri veicoli simili; 9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale; 9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada; 9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita', frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE). 10. Durata della prova La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacita' e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica. 11. Luogo di prova La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari puo' essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto piu' vari possibile.». Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada». Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013 (Recepimento della direttiva 2012/36/UE, concernente le patenti di guida), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013. Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.». Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 (Disciplina dell'attivita' delle autoscuole), e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1995. Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013: «Art. 6. (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6: (Omissis) b) il titolare di patente di categoria C1 o C, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una patente di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2. c) il titolare di patente di categoria D1 o D, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b).». Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 6. (Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida). - 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami e' diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di: a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h; b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h; c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocita' di 80 km/h; d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h; e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocita' di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata e' di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocita' di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con rimorchio di almeno 4 metri. 2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1. 3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocita' manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del codice della strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purche' su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta'. 4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della societa' o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o societa' purche' venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo. 5. e' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing. 6. I veicoli sono muniti di apposite scritte «Scuola Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attivita' di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio. 8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformita' alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami. 9. Nell'uso dell'autoscuola e' compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' la circolazione per ogni incombenza connessa all'attivita'. 10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E e' ammesso l'uso di veicoli di proprieta' dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.". Per il testo dell'Allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse. Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, reca:" Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli". Per l'argomento del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 : «Art. 14. (Norme transitorie). - 1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio. 2. 3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in societa', aventi o meno personalita' giuridica ed assumere nelle stesse la qualita' di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualita' di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente e' consentito alle medesime autoscuole di trasformare la societa' in ditta individuale. 4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attivita', salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attivita' e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono piu' ammesse comproprieta' o disponibilita' di veicoli tra piu' scuole non comprese in un unico centro di istruzione. 6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attivita' dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, gia' presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente regolamento.». Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 (Disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57. Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: «Art. 4. (Corsi di formazione periodica per insegnante). - 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.» «Art. 10. (Estensione dell'abilitazione). - 1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a). 2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a). 3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1). 4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.». Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: «(Omissis). 2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «(Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Note all'art. 1: Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 1. (Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole). - 1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 2. 3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune. 4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purche' la piu' vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri. 5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) e' superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attivita' di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti. 6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonche' per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarita' degli atti amministrativi indicati nel presente art. 8, comma 5, del presente regolamento. 7. e' consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalita' del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.» «Art. 2. (Capacita' finanziaria). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacita' finanziaria mediante un certificato attestante la proprieta' di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. 2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.». |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»; b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno: a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo; b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici. 2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»; c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile». Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 3. (Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione). - 1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono: a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati. 2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. 3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attivita' di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attivita' veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.». |
| Art. 3
Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2»; b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola». 2. All'articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il materiale didattico di cui al comma 1, puo' essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita' ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; c) il comma 3 e' abrogato. Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 4. (Arredamento didattico). - 1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento e' costituito almeno dai seguenti elementi: a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa; c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo.» «Art. 5. (Materiale per lezioni teoriche). - 1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico e' costituito da: a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli; c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole raffiguranti dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata. Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti: i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h)ed m). 3. Le autoscuole possono, altresi', attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche' almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni. 2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.». Note all'art. 4: Per il testo degli articoli 6 e 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o piu' autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso. 2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso. 3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, recante: a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalita' dei rispettivi legali rappresentanti; b) le generalita' del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria; c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalita' rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti; d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate; e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica. 4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la conformita' dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attivita'. 6. Alla dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e' tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente. 8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro. 9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche', limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Puo' altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o piu' delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.». 2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo; b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilita' e la durata. La predetta comunicazione puo' eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4. 4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti. 5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2. 6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. 7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. 8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze. 9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami. 11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacita' e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da: a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate; b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilita'.». Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 7. (Centri di istruzione). - 1. E' data facolta' a due o piu' autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorita' competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada: a) le generalita' degli insegnanti; b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attivita' del centro cosi' come previsto dall'art. 3. 2. I consorzi comunicano, altresi', alla stessa autorita': a) la denominazione delle autoscuole aderenti; b) il responsabile del centro d'istruzione; c) le generalita' degli istruttori; d) l'ubicazione della sede del centro. 3. Il centro d'istruzione e' dotato di: a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, cosi' come previsto dall'art. 123 del codice della strada. 5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attivita' singolarmente purche' siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonche' della prescritta attrezzatura didattica. Tale attivita' puo' essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti. 6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non e' consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate. 7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti. 8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, e' tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne da' comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvedera' ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate. 9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui e' ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma e' effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonche' ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.". Per il testo dell'articolo 123, commi 5, 6, 7, 7-bis e 10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 4-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.». Per il testo dell'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 : ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «(Omissis). g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». Si riporta il testo dell'articolo 193, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. (Omissis).». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11, del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito. 3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente puo' consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b). 5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t. 7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.». 2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 8. (Insegnanti ed istruttori). - 1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o piu' insegnanti di teoria e uno o piu' istruttori di guida oppure uno o piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati. 2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione puo' consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. 4. L'autoscuola puo' utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attivita', sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare: a) per gli insegnanti di teoria: 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) per gli istruttori di guida: 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.". Per il testo dell'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 115, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. v. nelle 285: «(Omissis) 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento; (Omissis).». Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 9. (Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istituto medio di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; b) per gli istruttori di guida: 1) licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10. 2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, cosi' come previsto al successivo art. 10, comma 2, purche' in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2. 3. » «Art. 10. (Programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti ed istruttori). - 1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti: a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonche' conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale; b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale. 2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza piu' vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresi', dimostrata l'attitudine ad istruire allievi. 3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.» «Art. 11. (Corsi di insegnamento). - 1. I corsi di insegnamento sono i seguenti: 1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP); b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A gia' in possesso di una patente di guida di altra categoria; c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B gia' in possesso di una patente di guida della categoria A; d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria C; e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria gia' in possesso di patente di categoria E; f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente. 2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.». |
| Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore. 2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida: a) di categoria BE; b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. 3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore. 4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora. 5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.». Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna: 1) corsi normali: a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale; b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale; c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP). 2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita' alla guida sufficiente per sostenere l'esame.». |
| Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse; b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d) sono abrogate; c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica»; d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al comma 1, lettera e)»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento». Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 13. (Registri e schede). - 1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati: a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito; b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalita' di ogni allievo che frequenta i corsi; c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilita' alla prova d'esame; d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilita' alla prova di esame; e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione; f) libro giornale per il rilascio di ricevute, cosi' come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attivita' di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore cosi' come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro e' annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso. 3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalita' degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonche' tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo. 4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonche' le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.». |
| Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attivita', continuano la predetta attivita' dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per se', variazione della titolarita' dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»; c) il comma 6 e' abrogato. Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale): «(Omissis). 6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile. 4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE. Note all'art. 10: Per il testo dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013: «(Omissis). 6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro. (Omissis)». Per il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 7. |
| Art. 11 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; b) all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»; c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.». Note all'art. 11: Si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 9 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: «Art. 1.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale.» «Art. 6.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.» «Art. 9. (Corsi di formazione periodica di istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.». Per il testo degli articoli 4 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2014
Il Ministro: Lupi Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 762 Note all'art. 12: Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. |
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