Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 2013, n. 166
Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle societa' controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto l'articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in materia di compensi agli amministratori di societa';
Visto l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede speciali disposizioni in riferimento ai compensi degli amministratori di societa' non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per ciascuna fascia, e' determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate;
Visto, altresi', il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito «decreto-legge n. 95 del 2012») che stabilisce che il compenso previsto, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori;
Visto l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la lettera d), che prevede che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative;
Visto, altresi', l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che al Presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno;
Visto, l'articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra l'altro, che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro - instaurato successivamente alla data del 28 settembre 2007 - con societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso amministratori della societa' con cui e' instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;
Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita' di indennita';
Visto l'articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito «decreto-legge n. 179 del 2012») che stabilisce che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
Visto l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale l'articolo 2497, primo comma, del codice civile, concernente la responsabilita' per l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa', si applica ai soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che stabilisce che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la nota del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione, per l'anno 2012, e' pari ad euro 301.320,29;
Visti gli statuti delle societa' non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, della collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation, con lettera del 25 gennaio 2012, e del supporto tecnico della Consob - Divisione strategie regolamentari;
Preso atto delle relazioni inviate dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation, in data 14 maggio 2012 e in data 20 marzo 2013, aventi ad oggetto l'individuazione di indicatori idonei alla classificazione in fasce delle societa' direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto, altresi', che la Consob - Divisione strategie regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation per svolgere le analisi, ritenendola coerente con le finalita' previste dal citato decreto-legge n. 201 del 2011;
Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto riguarda la suddivisione in fasce delle societa' non quotate e del limite agli emolumenti stabilito dalla legge;
Preso atto del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l'attualita' del precetto contenuto nel comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «laddove demanda al decreto ministeriale la classificazione per fasce delle societa' non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012» e «calibrati quanto piu' possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilita' gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 2648/13 del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 23 maggio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente del 26 settembre 2013 e del 3 ottobre 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 16155 del 20 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
2. Le societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' - Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2389 del codice civile:
«Art. 2389 (Compensi degli amministratori). - I
compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed
integrazioni:
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti, le
societa' non quotate, direttamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonche'
nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui
all'art. 2389, terzo comma, del codice civile per
l'amministratore delegato e il presidente del consiglio
d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto
in misura superiore al 75 per cento del trattamento
economico complessivo a qualsiasi titolo determinato,
compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la
medesima societa', nel corso del mandato antecedente al
rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e
integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008):
«12. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 1, commi
459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonche' dai
provvedimenti di attuazione dell'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli
statuti delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si
adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli
organi di amministrazione a cinque se le disposizioni
statutarie vigenti prevedono un numero massimo di
componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di
componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai
sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti
disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi
precedentemente deliberati per ciascun componente
dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica
stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di
individuazione del sostituto del presidente in caso di
assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi
aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b);
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la
possibilita' che l'organo di amministrazione conferisca
deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo
stesso, a condizione che non siano previsti compensi
aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno
riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato
eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di
presenza ai componenti degli organi sociali.».
- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 5 dell'art. 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - 1.-3. (Omissis).
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.a., che svolgera' tali attivita' attraverso una
specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi
la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente
modello di relazione con il Ministero. All'acquisto
dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le
disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a
Sogei S.p.a.
3-ter.-4. (Omissis).
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovra'
assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le
societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche di presidente e di amministratore delegato sono
disgiunte e al presidente potranno essere affidate dal
consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle
aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di
riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6.-14. (Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 44 e 47 dell'art. 3
della citata legge n. 244 del 2007:
«44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di
ricerca, universita', societa' non quotate a totale o
prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di
qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non puo'
superare quello del primo presidente della Corte di
cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e
componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attivita' di natura professionale e ai
contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere
stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o
retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad
oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di
effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai
sensi dei precedenti periodi puo' ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,
attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche'
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di
violazione, l'amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo
di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli
enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel limite massimo di 25 unita',
corrispondenti alle posizioni di piu' elevato livello di
responsabilita'. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con
societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate,
collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto
di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza
assegni e con sospensione della loro iscrizione ai
competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a
carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di
pluralita' di incarichi da uno stesso organismo conferiti
nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre
autorita' indipendenti il presente comma si applica
limitatamente alle previsioni di pubblicita' e trasparenza
per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al
limite di cui al primo periodo del presente comma.».
«47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si
applicano ai contratti di diritto privato in corso alla
data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di
cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarita' di uno o piu'
incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o
da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i
soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si
procede alla decurtazione annuale del trattamento economico
complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte
eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al
comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento
del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede
anche nel caso in cui il superamento del limite sia
determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai
contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
presente comma opera a partire dall'incarico, carica o
mandato da ultimo conferito.».
- Si riporta il testo del comma 466 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e
integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007):
«466. Nella regolamentazione del rapporto di
amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole
contrattuali che, al momento della cessazione
dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una annualita' di
indennita'.».
- Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 34 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221):
«Art. 34 (Misure urgenti per le attivita' produttive,
le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione
dei beni culturali ed i comuni). - 1.-37. (Omissis).
38. Ai fini della corretta applicazione delle
disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica riguardanti le societa' partecipate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa'
quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati.
39.-57. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3.-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1.-5. (Omissis).
6. L'art. 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7.-13-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2497 del codice civile:
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita'
del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita'
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
195 (Regolamento recante determinazione dei limiti massimi
del trattamento economico onnicomprensivo a carico della
finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o
autonomo):
«Art. 4 (Limite massimo retributivo). - 1. Il limite
massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non
puo' superare il trattamento economico annuale complessivo
spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di
cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il
31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro
dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento.
Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti si
fa riferimento al limite massimo previsto dall'art. 3,
comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.-5. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 2359 del codice civile,
vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Classificazione delle societa'
per fasce di complessita'

1. Le societa' alle quali e' applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessita' organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse societa'. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono:
a) «valore della produzione»;
b) «investimenti»;
c) «numero dei dipendenti».
Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono cosi' individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessita' del superamento della soglia per tutti i parametri:

===================================================================== | |  Valore della | | Numero dei | | | produzione | Investimenti | dipendenti | |  Fascia |(milioni di euro)|(milioni di euro)  | (unita') | +============+=================+===================+================+ |  1 | ≥ 1.000  | ≥ 500  | ≥ 5.000 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ |  2 | ≥ 100  | ≥ 1  | ≥ 500 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+ |  3 | < 100  | < 1  | < 500 | +------------+-----------------+-------------------+----------------+

3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli asset patrimoniali gestiti, le societa' classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2.
4. La societa' di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessita' operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1.
5. La societa' costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, classificabile, alla data del presente decreto e sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, nella fascia 2, non puo' ricadere in una fascia inferiore, qualora per effetto dell'operazione di scissione di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non superasse tutte le soglie dei parametri di cui al comma 2.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modifiche ed integrazioni:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti.».
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
S.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle regioni e degli enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi S.p.a., sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le
parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414 (Attivita'
informatiche dell'Amministrazione statale in materia
finanziaria e contabile):
«Art. 1 (Attivita' informatiche in materia finanziaria
e contabile). - 1. In relazione al carattere di
riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la
continuita' di talune specifiche attivita' informatiche
dello Stato in materia di finanza e contabilita' pubblica,
possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di
consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento,
controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi
compreso l'espletamento delle procedure di gara,
particolari servizi, determinati ai sensi del comma 2, il
cui esercizio e' riservato allo Stato.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla
base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attivita'
informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un
organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva
funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli
indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La
relativa partecipazione azionaria e' interamente posseduta,
anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato.
L'organismo societario previsto dal presente comma e'
equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle
amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Alle eventuali successive modifiche del decreto
emanato ai sensi del comma 2 si provvede con ulteriori
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto dei criteri
stabiliti nel presente articolo.
4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al
comma 2, la societa' ivi prevista puo', in via eccezionale
e transitoria e per un periodo massimo di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, affidare direttamente a fornitori esterni
servizi informatici essenziali ed indispensabili per
l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al
fine prioritario di garantire la continuita' e l'efficienza
dei servizi stessi ed il pieno assolvimento delle funzioni
di supporto ai processi decisionali del Governo nelle
materie di competenza.
5. Le attivita' informatiche di cui al comma 1 sono
strutturate secondo criteri di piena integrazione tecnica e
funzionale, nel rispetto delle forme di integrazione
previste dall'ordinamento con altri sistemi esterni e in
modo da assicurarne l'inserimento nella rete unitaria della
pubblica amministrazione.
6. Le Camere hanno accesso al sistema informativo
unificato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di protocolli d'intesa
da definirsi tra i rispettivi Presidenti e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
- Per il riferimento al testo del comma 3-bis dell'art.
4 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi nelle
note alle premesse.
 
Art. 3
Limite massimo degli emolumenti

1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, e' determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze:


=========================================
| | Limite retributivo (% |
| | del trattamento |
| | economico del Primo |
| |Presidente di Corte di |
|  Fascia | cassazione) |
+===============+=======================+
|  1 | 100%  |
+---------------+-----------------------+
|  2 | 80%  |
+---------------+-----------------------+
|  3 | 50%  |
+---------------+-----------------------+

2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della societa', sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non puo' essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.
5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.
6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.
Note all'art. 3:
- Per il riferimento al testo dell'art. 2389 del codice
civile, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2013:
«Art. 12 (Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali
interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali). - 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e
esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha
conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale sono incompatibili con
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della regione, nonche' di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
stessa regione.».
- Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 4
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Obbligo del consiglio di amministrazione
di riferire all'assemblea

1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
2. La relazione di cui al precedente comma illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalita' perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa ogni anno dalle Societa' al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
consiglio di sorveglianza). - Nelle societa' prive di
consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci
e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto,
il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori
e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della
dilazione.».
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 467
Note all'art. 5:
- Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art.
23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vedasi
nelle note alle premesse.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone