Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31 |
Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria; Visto, in particolare, l'articolo 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore creditizio; Visto, altresi', l'articolo 128-septies del medesimo decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di requisiti organizzativi; Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze detta, tra l'altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le societa' di mediazione creditizia; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intende per: a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; b) «societa' di mediazione creditizia»: le societa' iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico; c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile; d) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 128-sexies e 128-septies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Art. 128-septies (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi). - 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame; f). 1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. 1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.». - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi): «Art. 29 (Disposizioni attuative). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Per il riferimento al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, vedasi nelle Note alle premesse. - Per il riferimento al comma 2 dell'art. 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 128-undecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.». |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' di mediazione creditizia.
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| Art. 3
Responsabile del controllo
1. Per verificare l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta l'organo di controllo nominato ai sensi di legge si avvale del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 4.
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| Art. 4
Sistema di controllo interno
1. Le societa' di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessita' organizzativa, dimensionale ed operativa. 2. Il sistema assicura: a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta a cui la societa' e' esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto; b) la riservatezza e l'integrita' delle informazioni e l'affidabilita' e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; c) la verifica della conformita' dell'attivita' svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la societa' ha definito per osservarle. 3. Nelle societa' che superino i limiti dimensionali stabiliti dall'Organismo con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, e' costituita una funzione di controllo interno cui e' affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarita' dell'operativita' aziendale. La funzione puo' essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalita', autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilita' dell'organo previsto dall'articolo 3 e della societa' per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata. 4. Le societa' conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati.
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| Art. 5
Dipendenti e collaboratori
1. Le societa' di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti. 2. Esse verificano la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le societa' adottano prontamente adeguate misure. 3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.
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| Art. 6
Relazione sui requisiti organizzativi
1. Le societa' di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l'adeguatezza rispetto alla propria complessita' organizzativa, dimensionale e operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione e' aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed e' presentata all'Organismo su sua richiesta. Note all'art. 6: - Il Titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 70 a 105. |
| Art. 7
Norma transitoria
1. Fino a quando i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 3, non sono individuati dall'Organismo, le societa' con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 sono tenute a costituire la funzione di controllo interno.
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| Art. 8
Disposizioni finali
1. Le societa' di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 gennaio 2014
Il Ministro: Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 424
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